Vai al contenuto
Giova

Ripartizione spese CPI autorimesse

In rete ho trovato questo parere che, salvo errori miei di interpretazione, addebiterebbe le spese per il rilascio del CPI all' intero condominio e non solamente alle autorimesse. Secondo Voi ha pregio, in che misura e perchè?

 

Riporto lo scritto tratto dal sito: studioamministrativomonti "......omissis Un cenno preliminare deve essere rivolto alla presenza certa nei rogiti di clausole che obbligano il costruttore all’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi e della Agibilità. Qualora detta clausola sia presente nei rogiti di acquisto è indispensabile pretendere dal costruttore nei termini dovuti la esecuzione delle opere mancanti per l’ottenimento del CPI, documento indispensabile per il rilascio dell’Abitabilità da parte degli Enti Comunali . Qualora invece il costruttore non provveda nei termini dovuti e non venga effettuata alcuna interruzione della prescrizione con la messa in mora dell’obbligato, essa si prescrive e dunque l’onere dell’ottenimento del CPI grava sull’ente gestionale del bene comune, ossia sul condominio.

La valutazione della ripartizione delle spese relative non può prescindere dall’esame della finalità cui sono volti gli interventi di cui trattasi. Premesso che l'argomento è stato ampiamente trattato dai principali commentatori della materia vedi il Centro Studi di Milano dell'Immobiliare di Milano dalle riviste di giurisprudenza specializzate nella materia compreso il centro studi dell'Anaci e che tutti concordano nel sostenere che le spese relative all'ottenimento del Certificato Prevenzioni Incendi debbano essere poste a carico dell'intero condominio e tutti i condomini sono tenuti a partecipare alle spese di carattere straordinarie in base ai rispettivi millesimi, con la esclusione di quelle spese di carattere esclusivamente privato, l’esame deve soffermarsi sull’esatta individuazione di cosa possa definirsi di competenza dell’intero complesso a millesimi generali ex art. 1123 co.1 e cosa debba invece ricadere nell’ipotesi delle opere su parti strettamente private e quindi a carico delle singole unità ex art 1123 c.2 e 3.

L’errore più comune – dovuto ad una applicazione acritica delle norme- è di vedere imputati apoditticamente gli interventi sulle parti che siano suscettibili di un utilizzo privato integralmente a costoro, senza valutare lo scopo ed il fine ultimo delle opere.

Gli interventi debbono necessariamente coinvolgere ANCHE MA NON SOLO impianti che sono fruiti da una parte soltanto di condomini, spesso non viene tenuto conto che essi sono resi necessari da esigenze di tutto il Condominio che comportano innanzitutto la stessa esistenza del bene. Il Condominio privo di usabilità ed agibilità perde difatti la stessa identificabilità come bene abitazione, e non può essere venduto come tale, perdendo completamente il suo status; ma prima ancora ragioni di sicurezza e responsabilità che gravano su TUTTI i proprietari delle diverse parti comuni fanno nascere un corrispondente onere comune di provvedere alla regolarità delle certificazioni. A volte nei rogiti viene inserita la clausola che contempla il diritto di passaggio nel corsello garage ai proprietari dei garage stessi posti nel sotterraneo.

Occorre evidenziare che il passaggio non significa proprietà della "Cassa" su cui sono inseriti i garage, che resta costituita dai muri portanti e parti comuni, che sono di competenze indiscutibile dei condomini tutti, e di cui, per il principio della indivisibilità dei millesimi, debbono onerarsi i comproprietari tutti in ragione dei millesimi generali.

 

Difatti l'interesse prevalente dell'ottenimento del CPI è quello finalizzato all’agibilità ed usabilità dell'intero edificio.

Se per astratto i locali delle autorimesse dovessero crollare a causa di un incendio nelle parti comuni o all'interno anche di un garage o cantina per un corto circuito tutto lo stabile ne verrebbe danneggiato e degli eventuali danni a terzi dovrebbe rispondere tutto il condominio così pure i condomini eventualmente privi di autorimesse.

Del resto le opere che riguardano l'ottenimento del certificato prevenzioni incendi vanno ad interessare tutte le parti comuni del fabbricato come solai, buffe per prese d’aria, apertura eventuale su parete comune di una nuova uscita di sicurezza,idranti, porte tagliafuoco, pannelli adatti alla resistenza al fuoco, impianto elettrico.

Tutte opere che a norma dell’articolo 1123 e 1117 riguardano l’intero condominio - vedi pure Cassazione con sentenza numero 4953 del 4/4/2001.

Pertanto la delibera che dovesse porre a carico di soltanto alcuni condomini delle spese necessarie all’ottenimento di un utile comune è viziata da nullità, poiché del Condominio non ha il potere di accollare d’imperio dei costi comuni a soli singoli condomini, senza il consenso di costoro, che debbono dichiararsi disponibili ad onerarsene. Nullità radicale e non mera annullabilità, in quanto assunta in assoluta carenza di potere, e quindi imprescrittibile e contestabile in qualsiasi momento. Dal condomino che vi abbia interesse.

 

Così pure la assemblea non può essere convocata soltanto per i possessori di garage perché dovrebbe trattare argomenti che sono di competenza dell’intero condominio.

Neppure può ipotizzarsi un condominio parziale perché i singoli non possano richiedere il certificato prevenzioni incendi.

Riprova ne sia che per legge il tecnico incaricato è unico ed il committente è il condominio , come pure, in caso di un notevole danno al condominio causato da un incendio l’obbligo della ricostruzione ricade sull'intero condominio e non ai proprietari dei garage; altrettanto, il rimborso della assicurazione viene fatto al condomino mentre ai privati andrebbe il pagamento dei danni a cose contenute nei rispettivi garage e questi danni verrebbero trattati a parte dall’assicurazione essendo danni diretti.

Potranno invece certamente ipotizzarsi spese che riguardano il privato, quali quelle che, essendo finalizzate alla esclusiva sicurezza della singola porzione immobiliare(nuovi fori di ventilazione alle porte dei garage o l’impianto elettrico all'interno dei garage) ma al di fuori di queste non ritengo vi siano altre spese da imputare ai singoli..... omissis"

Il mondo è bello perchè è vario...

 

sentenza 22 giugno 1995, n. 7077 della Corte di Cassazione, statuisce che la spesa per l’installazione delle opere e dei manufatti attinenti all’adeguamento dei sistemi per garantire la sicurezza antincendio, deve essere ripartita soltanto tra i proprietari dei box, e non anche tra gli altri condomini che non ne possiedono, non avendo alcuna rilevanza la circostanza che tali misure attengono alla sicurezza dell’intero edificio (v. anche Corte Appello di Roma, 24.4.1991)

http://www.legaleconsulenza.it/condominio/379-ripartizione-spese-condominiali-per-ottenimento-certificato-prevenzione-incendi-locale-garage.html#.VkyektIvfs0

Ok. il diritto non ha certezza, però leggo, anche, che cita il centro studio ANACI che avallerebbe, pare, detta interpretazione.

Io interpreto e riassumo così:le spese per la certificazione anti incendio le pagano ovviamente soltanto i proprietari dei box,ex art.1123 e non si discute.D'altra parte ragiona per analogia:se metti a norma il locale caldaia i box rientrano millesimamente? certo che no, perché non sono serviti. il ragionamento è semplice.

Però attento:una responsabilità secondo me dell'intero condominio potrebbe esserci in caso di danno a terzi per colpa in vigilando,nel senso che il condominio tutto deve diffidare i proprietari a mettersi a norma, entro un dato tempo, deve diffidare di continuo l'amministratore a eliminare lo stato di potenziale pericolo,questo si,e per questo potrebbe anche lui avere delle responsabilità "oggettive" per tale negligenza.

p.s.ho letto il post un pò in fretta,se ho dato una risposta parziale mi dispiace,perché il tema è davvero importante.

Ciao a tutti.

Se in un appartamento non ci vive nessuno devono essere pagate comunque le spese condominiali? 🙂

Ospite
Questa discussione è chiusa.
×