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BALCONI AGGETTANTI E INCASSATI

Riparto spese

I criteri di ripartizione delle spese variano a seconda della tipologia su cui dovranno essere posti gli interventi di manutenzione e/o di rifacimento.
Innanzitutto, però, va precisato che ci sono due differenti tipi di balconi a cui seguono due diverse fattispecie. I balconi cosiddetti aggettanti e quelli incassati.

 

BALCONI AGGETTANTI:

I balconi aggettanti, ovvero quelli che sporgono rispetto al fronte facciata, costituiscono un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell’edificio (Cassazione Civile, Sezione II, sentenza n. 13509 del 27.7.2012).
In sostanza si definisce aggettante il balcone che:

a) sporge rispetto alla facciata dello stabile, costituendo così il prolungamento della corrispondente unità immobiliare;

b) si protende nel vuoto senza essere compreso nella struttura portante verticale dell’edificio;

c) ha autonomia statica in quanto agganciato esclusivamente al solaio interno.

Pertanto, la soletta del balcone (cioè pavimento, struttura della soletta, sottobalcone o c.d. cielino cioè faccia rivolta verso il basso della soletta) appartiene ai titolari degli appartamenti cui accedono in quanto l’assenza di una sua funzione divisoria tra i due piani comporta l’insussistenza del necessario
presupposto per ritenerla di proprietà comune tra i proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastante.
Sono a totale carico del proprietario dell’appartamento, in primo luogo, le spese per la manutenzione del pavimento (costituito da mattonelle, ceramica o gres, ecc.).
Lo stesso discorso riguarda gli elementi di finitura dell’estradosso delle solette del balcone sovrastante da individuarsi nei correntini coevi alla pavimentazione.
Il proprietario del balcone sostiene pure le spese della struttura della soletta (le travi portanti, l’armatura di ferri, gli elementi per il livellamento, gli elementi per l’isolamento acustico e/o termico, il laterizio speciale, la pignatta ecc.) e del sottobalcone salvo che su quest’ultimo (cioè sul cielino) non vi siano componenti decorative (decorazioni, stucchi, ecc.) che contribuiscono a costituire l’aspetto estetico del caseggiato (e allora le spese per le decorazioni sono a carico della collettività condominiale perché il principio della comproprietà condominiale sugli elementi decorativi del balcone rimane valido anche nel caso dei balconi aggettanti).
Allo stesso modo sono a carico del predetto proprietario-condomino le spese di manutenzione dei
davanzali e della parte interna dei parapetti.
In caso di danni, il proprietario del balcone dovrà risarcire i danni subiti dal proprietario sottostante per mancata manutenzione della soletta.
Il principio regolatore è stato affermato, da ultimo, dalla Corte di cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza del 12 marzo 2020, n. 7042, in commento in: «Condominio: le spese di manutenzione dei “balconi aggettanti” sono a carico del singolo proprietario» con la conseguenziale affermazione che “le spese relative alla manutenzione dei balconi, comprensive non soltanto delle opere di pavimentazione, ma anche di quelle relative alla piattaforma o soletta, all’intonaco, alla tinta ed alla decorazione del soffitto, restano a carico del solo proprietario dell’appartamento che vi accede, e non possono essere ripartite tra tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno” (la decisione ha richiamato, tra i precedenti,
espressamente Corte di cassazione, Sez. II, 30/04/2012, n. 6624; arg. anche da Corte di cassazione, Sez. II, 14/12/2017, n. 30071).
Di recente la Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con la sentenza del 2 marzo 2018, n. 5014 ha chiarito che i balconi aggettanti, non assolvendo ad alcuna funzione di sostegno/copertura, costituiscono un mero prolungamento della corrispondente unità immobiliare, e che ai fini della competenza sulla manutenzione ha precisato che occorre verificare se l’intervento manutentivo abbia interessato la struttura portante, di proprietà esclusiva dal titolare dell’appartamento, o il rivestimento che, se ha una funzione estetica, costituisce bene comune di tutti i condomini.
Tra i summenzionati elementi decorativi, possono annoverarsi – alla luce delle vicende oggetto di precedenti della Corte – appunto i frontalini (intendendo per tali la parte terminale della struttura armata del balcone semplicemente perché visibile guardando il balcone, a volte a filo, a volte sporgente dallo stesso), il rivestimento (in marmo o con intonaco) della fronte della soletta dell’aggetto, i cielini, le piantane, le fasce marcapiano, le aggiunte sovrapposte con malta cementizia, le balaustre, le viti in ottone, i piombi, le cimose, i basamenti, i pilastrini.
Tale orientamento ha trovato ulteriore conferma con la pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con l’ordinanza del 25 ottobre 2018, n. 27083, la quale ha affermato il principio secondo il quale “i balconi aggettanti, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.
Al fine della imputazione al Condominio del costo del recupero non occorre che l’edificio mostri particolari pregevolezze artistiche o architettoniche, essendo sufficiente che il rivestimento esterno al balcone contribuisca alla gradevolezza estetica dell’intero manufatto”.
Tuttavia, e senza che questa elencazione possa reputarsi esaustiva, all’interno dei balconi, possono eventualmente anche ricorrere elementi decorativi che costituiscono un ornamento della facciata, assimilabili, per tale loro funzione, ai sensi dell’art. 1117 c.c., alle parti comuni dell’edificio, dovendosi però reputare che l’individuazione di tali elementi, la loro funzione architettonica e il conseguente
regime di appartenenza – condominiale, che devono essere orientati dal canone ermeneutico costituito dalla loro idoneità ad assolvere alla funzione di rendere esteticamente gradevole l’edificio, non possono essere oggetto di un riscontro in astratto, ma devono essere frutto di una verifica in concreto, in base
al criterio della loro funzione precipua e prevalente.
In tale prospettiva, prosegue la Suprema Corte, si è ritenuto: che le spese di rifacimento dei frontalini sono relative a lavori eseguiti sui balconi dell’edificio, e da considerare beni comuni in quanto elementi che si inseriscono nella facciata e concorrono a costituire il decoro architettonico dell’immobile (Corte di Cassazione, Sez. II, 30 gennaio 2008, n. 2241).

È sempre bene tenere presente che con riferimento ai balconi aggettanti, la stessa giurisprudenza citata specifica che alcune parti di tali strutture possono essere considerate di proprietà comune. Il riferimento è ai fregi sulla parte inferiore e frontale del balcone. Se tali fregi sono in grado d’incidere sul decoro architettonico dell’edificio (vale a dire sulle linee che connotano l’estetica dello stabile) essi devono essere considerati parti di proprietà comune e come tale le spese che li riguardano (salvo che tali costi non siano imputabili al fatto illecito altrui) devono essere ripartite tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, sentenza n. 218 del 05 gennaio 2011 e Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con la sentenza del 2 marzo 2018, n. 5014, sotto
riportata).
Per quanto riguarda la giurisprudenza, un primo e più longevo orientamento prende le mosse dall’interpretazione estensiva dell’articolo 1125 del Codice Civile: “le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto”.
L’interpretazione estensiva si fonda sulla considerazione che il balcone sia un prolungamento del solaio interpiano, con ciò permettendo un’equa ripartizione delle spese: i costi della copertura del pavimento sono a carico esclusivo del proprietario del piano superiore, mentre le spese dell’intonaco, della tinta e della decorazione della parte inferiore del balcone sono a carico del proprietario del piano inferiore.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 4821/1983, chiarifica che “la piattaforma o la soletta di un balcone è soggetta alla disciplina dell’articolo 1125 del Codice Civile, che ne sancisce la presunzione assoluta di condominio fra i proprietari dei due piani”.
Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza, infatti, in tema di condominio negli edifici, i balconi aggettanti, costituendo un “prolungamento” della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, laddove devono considerarsi beni comuni a tutti i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (tra le tante v. Corte di Cassazione, Sezione II Civile, sentenza 19.05.2015, n. 10209; Corte di Cassazione, 30-7-2004 n. 14576; Corte di Cassazione, 30-4-2012 n. 6624).

 

BALCONI INCASSATI:

I balconi incassati, invece, non sporgono rispetto ai muri perimetrali dell’edificio, restando incassati nell’interno e solitamente sono chiusi su due o tre lati. In altre parole, possono essere incassati a U quando hanno tre lati chiusi dal muro verticale di facciata e un solo parapetto frontale, oppure incassati a L o a L rovesciata quando hanno due lati chiusi dal muro verticale di facciata e due parapetti, uno frontale e l’altro laterale.
In questo caso si ritiene che la soletta dei balconi costituisca prolungamento del solaio stesso e, pertanto, svolga le funzioni di separazione, copertura e sostegno dei diversi piani dello stabile condominiale.
Quanto al sottobalcone, nella tipologia del balcone incassato esso viene considerato alla stessa stregua dei solai, sicché la spesa relativa deve essere sostenuta da ciascuno dei proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti in ragione della metà (art. 1125 cod. civ.): infatti, la conformazione del balcone incassato fa sì che esso funga, contemporaneamente, da sostegno del piano superiore e da copertura del piano inferiore (Corte di Cassazione, 21 gennaio 2000 n. 637).
Nei balconi incassati si configura un compossesso della soletta del balcone esercitabile per il proprietario del piano superiore soprattutto in termini di calpestio e per quello del piano inferiore nella fruizione del commodum derivante dalla copertura e nell’acquisizione di ogni altra attingibile utilità, cui non ostino ragioni di statica o di estetica.
Ciò significa che, ai sensi dell’art. 1125 Codice civile, le spese per la manutenzione e ricostruzione dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del
piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
In tal caso il condomino del piano inferiore potrà fare della parte di soletta che gli funge da copertura tutti gli usi che ritiene utili e necessari sempre nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 1102 Codice civile.
In definitiva la questione attinente alle spese è così, di solito, definita: per la parte orizzontale si fa riferimento all’art. 1125 c.c., mentre la parte verticale, inserendosi nella facciata, è di proprietà comune e quindi le spese per gli interventi di manutenzione devono essere ripartire tra tutti i condòmini in ragione dei millesimi di proprietà.
Il balcone, in sostanza, è un tutt’uno con il solaio interpiano sicché le spese per il rifacimento di questa parte, ai sensi dell’art. 1125 c.c., saranno a carico dei proprietari delle unità immobiliari cui tale solaio serve rispettivamente da piano di calpestio e da soffitto. Mentre la parte frontale dei balconi, andando a inserirsi nella facciata dello stabile, deve essere considerata di proprietà comune.
All’interno della tipologia dei cc.dd. balconi incassati si pone il balcone a castello che è quella tipologia di balcone che non sporge rispetto alla facciata dello stabile, ma è posto all’interno del perimetro esterno dell’edificio, inserito nella sua struttura portante e non si protende autonomo nel vuoto.
Per questo tipo di balcone le spese per il rifacimento del parapetto in muratura dovranno essere poste a carico di tutti i condomini ai sensi dell’art. 1123, primo comma, c.c. poiché esso fa parte integrante della facciata dell’edificio.

 

Come si avrà avuto modo di verificare, la differenza sostanziale in merito ai criteri di ripartizione delle spese si concretizza nel seguente principio: il solaio del balcone aggettante, a differenza di quello incassato, è di esclusiva proprietà del titolare dell’unità immobiliare che serve, mentre soltanto i rivestimenti della parte frontale di quella inferiore debbono essere considerati cosa comune ma solo se incidono sul decoro architettonico dello stabile.
Molto controverso è, nelle applicazioni pratiche, il piano di riparto delle spese per la manutenzione e la ristrutturazione dei balconi aggettanti.
Come abbiamo visto ai sensi dell’articolo 1125 c.c.: “le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto”.
L’interpretazione estensiva operata dalla Cassazione su tale norma si fonda sulla considerazione che il balcone sia un prolungamento del solaio interpiano, riconoscendo, pertanto, un’equa ripartizione delle spese.
I costi della copertura del pavimento sono a carico esclusivo del proprietario del piano superiore, mentre le spese dell’intonaco, della tinta e della decorazione della parte inferiore del balcone sono a carico del proprietario del piano inferiore.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 4821/1983, chiarifica che “la piattaforma o la soletta di un balcone è soggetta alla disciplina dell’articolo 1125 c.c., che ne sancisce la presunzione assoluta di condominio fra i proprietari dei due piani”.
Considerato che i balconi, qualunque sia il tipo (aggettante o incassato nella facciata) possono svolgere una funzione estetica a favore dell’intero stabile, cioè possono concorrere a formare le linee architettoniche dell’edificio, vengono spesso in rilievo i criteri di riparto delle spese, resi difficili da applicare in assenza di esplicite previsioni nei documenti condominiali.
A chiarire molti aspetti controversi ha contribuito la giurisprudenza, specie della Corte di Cassazione.
La Corte, in recenti pronunce ha sottolineato che, con riguardo ai rivestimenti della fronte della soletta dei balconi di un edificio in condominio, la qualificazione dei suddetti manufatti come beni comuni, in quanto destinati all’uso comune a norma dell’art. 1117, n. 3, Codice civile, ovvero come pertinenze ad ornamento del corrispondente appartamento di proprietà esclusiva, va compiuta in base al criterio della loro precipua e prevalente funzione in rapporto al menzionato appartamento ed in rapporto alla struttura ed alle caratteristiche dell’intero edificio.
Nello specifico la Suprema Corte ha ritenuto che soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, ma solo quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole alcuni componenti del balcone, quali i parapetti, il cornicione o il marcapiano, i frontalini, si inseriscono nel prospetto dell’edificio, il cui decoro e la cui riparazione sono a carico dell’intero condominio (Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Sentenza n. 6624/2012 e Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con la sentenza del 19 settembre 2017, n, 21641).
Tali ultimi concetti sono stati ripetuti dalla pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con la sentenza del 2 marzo 2018, n. 5014, la quale ha precisato che “gli elementi esterni, quali i rivestimenti della parte frontale e di quella inferiore, e quelli decorativi di fioriere, balconi e parapetti di un condominio, svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all’intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell’art. 1117, n. 3), c.c., con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
Ed ulteriormente affermati dalla Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con l’ordinanza del 29 ottobre
2018, n. 27413, la quale ha affermato che “gli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio – come i cementi decorativi relativi ai frontali (ed ai parapetti) – svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all’intero edificio inserendosi nel suo prospetto, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell’art. 1117, n. 3, c.c., con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno”.
Inoltre, a più riprese, la giurisprudenza ha qualificato come spese condominiali tutte quelle necessarie a rendere l’edificio “esteticamente gradevole” (Corte di Cassazione, n. 6624/2012 cit. e n. 10209/2015).
Quando, però, i lavori non sono qualificabili come spese necessarie per ridare pregio alla struttura dell’intero palazzo, i costi della manutenzione e della ristrutturazione dei balconi sono a carico esclusivo del proprietario dell’immobile nel quale insistono.
In particolare, la manutenzione dei balconi, dei frontalini e dei sottobalconi non sempre spetta a tutti i condomini.
Infatti, i balconi, non svolgendo di regola né funzione di sostegno, né di protezione necessaria all’edificio non possono considerarsi proprietà comune, ma rientrano nella casistica dei beni esclusivi dei singoli condomini in quanto prolungamento dell’unità immobiliare antistante (Corte di Cassazione, n. 218/2011).
Di tanto si è avuta recente pronuncia di conferma dalla Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con la sentenza del 14 dicembre 2017, n. 30071, la quale ha precisato che per proprio orientamento consolidato, “mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell’ art. 1117 c.c., non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, nè essendo destinati all’uso o al servizio di esso, il rivestimento del parapetto e della soletta devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l’edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole” (Corte di Cassazione, Sez. II, 21/01/2000, n. 637; Corte di Cassazione, Sez. II, 30/04/2012, n. 6624).
Le crepe a livello della pavimentazione del balcone o la carente impermeabilizzazione, sono quindi interventi di manutenzione a carico del proprietario del singolo appartamento, che deve intervenire tempestivamente per evitare l’aggravarsi dello stato di conservazione del balcone e l’eventuale
distacco di materiale dal supporto che potrebbe comportare, nei casi estremi, danni a terzi.
Restano sostanzialmente a carico del proprietario del piano di sopra la pavimentazione, spettano invece al proprietario del piano inferiore, l’intonaco e la finitura superficiale dell’estradosso. Più insidioso invece comprendere a chi spetti la manutenzione dei frontalini dei balconi.
L’attuale orientamento della giurisprudenza, è quello di ripartire in millesimi la spesa di manutenzione di frontalini e balconi solo se ne viene provata la funzione decorativa-ornamentale per l’immobile, secondo una valutazione riservata al giudice del merito, anche quando l’intervento sia stato imposto da una ordinanza comunale per ragioni di sicurezza.
Pochi problemi interpretativi si riscontrano sui balconi collocati sulle scale. I balconi di cui sono dotate le scale condominiali, accessibili solo da queste ed aventi una funzione architettonica, lucifera e di aerazione, costituiscono parte organica e integrante dell’intero fabbricato e devono pertanto presumersi di proprietà comune, a norma dell’articolo 1117 codice civile (Corte di Cassazione, n.
6502/1979).
Per completezza espositiva, va sicuramente richiamata la novella normativa del 2012 che ha inserito espressamente le facciate tra le parti comuni, senza alcuna indicazione della funzione strutturale alla quale aveva fatto riferimento la giurisprudenza nel corso degli anni.
La legge di riforma del condominio, pur inserendo espressamente le facciate tra i beni comuni di cui all’art. 1117 Codice civile, non ha previsto alcuna specifica novità in merito ai balconi.
Di conseguenza la giurisprudenza, che continua a colmare il vuoto legislativo in materia, distingue i balconi nei due tipi sopra richiamati: quelli aggettanti e quelli incassati.
In ogni caso è un dato pacifico che tutte queste strutture siano considerate di proprietà esclusiva, laddove di pertinenza di una singola unità immobiliare. Tuttavia, bisogna rilevare che tali manufatti e, in particolare alcuni singoli elementi degli stessi, sono parte integrante e strutturale della facciata e
possono contribuire al decoro e all’aspetto estetico dello stabile.
È pertanto decisiva la funzione del bene, e nell’ambito dello stesso bene quella dei singoli elementi, per determinare il regime giuridico, che può essere quello della proprietà esclusiva o quello della proprietà comune.
Alla funzione del bene ha sempre fatto riferimento la giurisprudenza. Infatti, la menzionata Corte di Cassazione, 21 gennaio 2000 n. 637 nell’illustrare il criterio di riparto in applicazione dell’art. 1125 codice civile ha precisato che precisato che è possibile applicare, mediante l’interpretazione estensiva, la disciplina stabilita dalla citata norma di cui all’art. 1125 all’ipotesi non contemplata dei balconi
soltanto quando esiste la stessa ratio.
La ratio è da ricercarsi nella funzione, vale a dire nel fatto che il balcone – come il soffitto, la volta ed il solaio – funga, contemporaneamente, da sostegno del piano superiore e da copertura del piano inferiore».
In particolare, si potrebbe sostenere che a partire dal 2012 (dopo l’entrata in vigore della L. 220/2012) non ha più senso alcuno la distinzione tra balconi a castello e balconi aggettanti, essendo entrambi ricompresi nella nozione di facciata e dunque rientranti nella presunzione di condominialità.
Conseguenza di una tale ricostruzione è che verrebbe a cadere l’annosa questione della proprietà e ripartizione spese dei frontalini, in quanto anch’essi facenti parte dei balconi e della facciata dell’edificio.
Nella pratica giudiziaria una tale impostazione non viene seguita, ma buona parte dei magistrati del merito tendono ad estendere il più possibile la nozione di necessità all’uso comune prevista dall’ art.1117 n. 1 c.c. “tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate”.
Il risultato finale è lo stesso.
Sarebbe, dunque, opportuna l’adozione del criterio ex articolo 1125 c.c. da parte dell’assemblea
condominiale o, in alternativa, considerare i sottobalconi come parte integrante della facciata, anche
per favorire un’equa ripartizione di spese fra tutti i condomini.

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Buonasera Francesco il tuo post riguardante i balconi è capitata al momento giusto, proprio questa sera ho discusso con un condomino ed amministratore i quali sostengono che le spese per l'impermeabilizzazione di un balcone incassato ma all'ultimo piano scoperto, occorre applicare l'art.1126 mentre io sostengo che va applicato l'art. 1125

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Ale97 dice:

Buonasera Francesco il tuo post riguardante i balconi è capitata al momento giusto, proprio questa sera ho discusso con un condomino ed amministratore i quali sostengono che le spese per l'impermeabilizzazione di un balcone incassato ma all'ultimo piano scoperto, occorre applicare l'art.1126 mentre io sostengo che va applicato l'art. 1125

Spero che ti sia stato utile

Ale97 dice:

Buonasera Francesco il tuo post riguardante i balconi è capitata al momento giusto, proprio questa sera ho discusso con un condomino ed amministratore i quali sostengono che le spese per l'impermeabilizzazione di un balcone incassato ma all'ultimo piano scoperto, occorre applicare l'art.1126 mentre io sostengo che va applicato l'art. 1125

Non ho letto tutto il messaggio di @studiofrancescopozzi ma devo dire che l'art 1126 cc va applicato quando l'ambiente sottostante al lastrico è chiuso e nel caso di balcone incassato sotto è aperto.

studiofrancescopozzi dice:

Ahi ahi ahi...Sig. Tullio...mi cade sul messaggio di francesco pozzi....RISCHIOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Non l'ho letto perchè conosco bene la differenza tra le due specie di balconi 😉

Tullio01 dice:

Non l'ho letto perchè conosco bene la differenza tra le due specie di balconi 😉

La classe di Tullio non è acqua...ma Amarone

Modificato da studiofrancescopozzi
studiofrancescopozzi dice:

La classe di Tullio non è acqua...ma Amarone

Acqua non lo è di sicuro, avendo frequentato questo forum da ben 16 anni ed aver letto ed appreso molto da quello che scrivevano i vecchi e nuovi forumisti, ma leggere un romanzo su balconi proprio non me la sono sentita.

 

Un saluto alla città di Varese ed ai suoi abitanti, la ricordo con vero piacere, è stata la mia citta per quasi 2 anni.

Modificato da Tullio01
Tullio01 dice:

Acqua non lo è di sicuro, avendo frequentato questo forum da ben 16 anni ed aver letto ed appreso molto da quello che scrivevano i vecchi e nuovi forumisti, ma leggere un romanzo su balconi proprio non me la sono sentita.

 

Un saluto alla città di Varese ed ai suoi abitanti, la ricordo con vero piacere, è stata la mia citta per quasi 2 anni. 

ma dai...varesotto

studiofrancescopozzi dice:

leggere un romanzo su balconi

meglio abbondare...così si saziano...e non mi straziano

 

comunque caro Tullio lei sarà qui da 16 anni e ha visto acqua passare sotto i ponti ma modestamente io ho 40 anni d'esperienza come libero professionista, sia cantieristica (mio padre aveva un impresa edile ed io sono praticamente "nato" in cantiere...putroppo è morto a 42 anni quando io ne avevo 14) sia di consulenza come CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale di Varese)...ho scritto anche 2 testi e 4 sono in lavorazione...un pochino penso anch'io d'essere preparato

Modificato da studiofrancescopozzi
Tullio01 dice:

Non ho letto tutto il messaggio di @studiofrancescopozzi ma devo dire che l'art 1126 cc va applicato quando l'ambiente sottostante al lastrico è chiuso e nel caso di balcone incassato sotto è aperto.

Buonasera Tullio mi perdoni non ho compreso bene cosa vuol dire ...e nel caso di balcone incassato sotto è aperto.

Grazie

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Ale97 dice:

Buonasera Tullio mi perdoni non ho compreso bene cosa vuol dire ...e nel caso di balcone incassato sotto è aperto.

Grazie

è ermetico

 

Ale97 dice:

Buonasera Tullio mi perdoni non ho compreso bene cosa vuol dire ...e nel caso di balcone incassato sotto è aperto.

Grazie

Questi sono balconi incassati;

 

image.png.ce88272841cc442eb0fd388187f1b263.png

 

Questi aggettanti 

 

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Modificato da Tullio01

Solo il Napoli è  riuscito a spuntarla e rigiocherà la partita: ottima notizia, ma non per tutti. Almeno è sparito il 3-0!!!  Allora è  uguale!!!

Modificato da Dino40
Ale97 dice:

Buonasera Tullio mi perdoni non ho compreso bene cosa vuol dire ...e nel caso di balcone incassato sotto è aperto.

Grazie

Se l'ambiente sotto il balcone incassato è chiuso (tipo un soggiorno p.e.) allora va usato l'art. 1126 (e sarebbe più corretto parlare di terrazzo invece che di balcone).

Se invece l'ambiente è aperto (tipo un altro balcone incassato, che ha un lato aperto verso l'esterno), allora va usato l'art. 1125

Penso Tullio intendesse questo. 🙂

condo77 dice:

Se l'ambiente sotto il balcone incassato è chiuso (tipo un soggiorno p.e.) allora va usato l'art. 1126 (e sarebbe più corretto parlare di terrazzo invece che di balcone).

Se invece l'ambiente è aperto (tipo un altro balcone incassato, che ha un lato aperto verso l'esterno), allora va usato l'art. 1125

Penso Tullio intendesse questo. 🙂

ci ha già deliziato con la sua foto probatoria...e MisterDino con i suoi commenti calcistici che non c'entrano un cavolo a merenda col post ma noi a quest'ora abbiamo un certo languorino ed un cavolo fa sempre bene

ho posto il quesito in quanto l'amministratore per una infiltrazione da balcone a castello o a L posto all'ultimo piano,  scoperto, ha attribuito alla spesa la ripartizione secondo l' art.1126 anziché applicare l' art.  1125

Ringrazio tutti

Sotto il balcone c'è un altro balcone e no un locale chiuso

 

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condo77 dice:

Se invece l'ambiente è aperto (tipo un altro balcone incassato, che ha un lato aperto verso l'esterno), allora va usato l'art. 1125

Penso Tullio intendesse questo. 🙂

Esattamente ✌️

studiofrancescopozzi dice:

ci ha già deliziato con la sua foto probatoria...e MisterDino con i suoi commenti calcistici che non c'entrano un cavolo a merenda col post ma noi a quest'ora abbiamo un certo languorino ed un cavolo fa sempre bene

Hai perfettamente ragione,  ma bisognerebbe solo fare molta attenzione anche alle parole!!!  Il Consglio di garanzia del Coni= Staff.😇

Modificato da Dino40

Vorrei riportare un concetto espresso da @Danielabi in una discussione  per distinguere un balcone aggettante da uno incassato. Lei scrisse: c'è una discriminante per distinguerli. Infatti il balcone aggettante lo puoi demolire senza toccare la struttura del palazzo, mentre quello incassato  non lo puoi demolire senza toccare la struttura portante del palazzo. Per un non-addetto ai lavori come me è perfetta tale descrizione per far capire la differenza. 

Buon giorno. 

  • Grazie 1

Grazie 

Dino40 dice:

Vorrei riportare un concetto espresso da @Danielabi in una discussione  per distinguere un balcone aggettante da uno incassato. Lei scrisse: c'è una discriminante per distinguerli. Infatti il balcone aggettante lo puoi demolire senza toccare la struttura del palazzo, mentre quello incassato  non lo puoi demolire senza toccare la struttura portante del palazzo. Per un non-addetto ai lavori come me è perfetta tale descrizione per far capire la differenza. 

Buon giorno. 

Grazie 

  • Mi piace 1
Ale97 dice:

Grazie 

Grazie 

Grazie a te @Ale97 , ma i miei post hanno la facoltà di sparire perché  vengono cancellati. Bah

Modificato da Dino40
Dino40 dice:

Grazie a te @Ale97 , ma i miei post hanno la facoltà di sparire perché  vengono cancellati. Bah

Non me ne sino mai accorto.

Comunque anche a me succede, sai quando? Quando mi dimentico di cliccare Invia Risposta così che quando torno su tema non trovo il mio messaggio, non succederà pure a te?

Tullio01 dice:

Non me ne sino mai accorto.

Comunque anche a me succede, sai quando? Quando mi dimentico di cliccare Invia Risposta così che quando torno su tema non trovo il mio messaggio, non succederà pure a te?

No no Tullio. I miei post erano già presenti, ma sono stati cancellati successivamente come il 3-0 del Napoli.

Dino40 dice:

No no Tullio. I miei post erano già presenti, ma sono stati cancellati successivamente come il 3-0 del Napoli.

Forse perchè fuori tema 😶

Tullio01 dice:

Forse perchè fuori tema 😶

Non penso proprio, ma sarebbe bene, secondo me, lasciare un segnale generico.

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