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GIME

Bonus 110%-parte terza

Provo a fare una certa sintesi,sull'argomento con l'ausilio del lavoro di molti di voi e non solo.

Per cui il copyright non è solo mio. Anzi

Premessa:

I condomini , e non solo, di tutta Italia sono bombardati da roboanti titoloni sui giornali online, da proposte di sedicenti professionisti e da allettanti offerte di talune imprese riguardanti i superbonus del 110% previsti dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio). Tutti hanno in comune una certa abilità a gettare fumo negli occhi, proponendo senza alcun filtro “ristrutturazioni gratis”, “ristrutturazioni senza spendere un euro tanto paga lo Stato”. 

In realtà occorre che i professionisti che si occupano di termica degli edifici, di ristrutturazioni condominiali e di relative detrazioni fiscali, invitino alla cautela e tentino di riportare il discorso nell’alveo di una navigata e razionale pragmaticità.

Punti Iniziali (alcuni magari già attuati e quindi superati:

- il "Decreto Rilancio" per poter partire in piena operatività dovrà essere convertito in legge (entro 60 giorni);

- poi ci sarà la necessità dell'approvazione dei decreti attuativi, sostanziali per definire i requisiti tecnici previsti al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che i progettisti dovranno rispettare al fine di ottenere l'accesso al Superbonus, per trovarsi in regola con i controlli a campione che saranno eseguiti dall’ENEA o dagli Organismi Regionali di Accreditamento;

- dal Ministero dello Sviluppo Economico dovranno essere definite ancora, le regolamentazioni per la trasmissione delle asseverazioni che saranno rilasciate dai professionisti in via telematica agli enti competenti, Regioni o Province autonome per le varie trasmissioni APE, ed all'ENEA;

- l’Agenzia delle Entrate dovrà emanare le direttive che delineano le regole per la trasmissione e per l'ottenimento del VISTO di conformità alla procedura. Il visto dovrà essere rilasciato da commercialisti e CAF e servirà per richiedere la cessione del credito a banche o altri intermediari. In mancanza del VISTO, che non sempre potrà essere rilasciato a causa di vizi o inadempienze procedurali o per la mancanza delle condizioni fiscali, non si potrà avere accesso alla cessione del credito, e di conseguenza il Superbonus, non sarebbe ottenibile.

CAM

Per poter beneficiare della detrazione del 110%, come previsto al comma 1, lettera A, dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, è previsto anche l’obbligo di usare materiali che rispettino i “criteri ambientali minimi” cd CAM, di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 ottobre 2017, e ciò lo si potrà ottenere soltanto tramite l'attestazione da parte di un professionista, coinvolto nei lavori.

Anche sul punto c’è un intoppo, infatti l’Agenzia Nazionale Anticorruzione (ANAC) il 5 Maggio 2020, ha disposto la sospensione dell’applicazione di tali criteri, in attesa della realizzazione delle linee guida in collaborazione con Ministero dell’Ambiente.

È evidente dunque che l’introduzione di tale norma, rappresenti un grosso impedimento per la reale esecuzione degli interventi.

Per guadagnare tempo, poiché la spesa va effettuata entro il 2021(ci sono emendamenti che tentano di prorogarla al 2022) si può  incaricare un professionista esperto per eseguire la diagnosi energetica dell’edificio, per verificare le caratteristiche e le criticità del condominio in merito alle parti comuni e le caratteristiche e le criticità dei singoli appartamenti al fine di poter meglio e più velocemente disporre, in seguito, un progetto termico per l’ottenimento dell’ecobonus.

APE e NON SOLO

È infatti annunciato nel decreto che oltre al rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che sono molto rigorosi, per ottenere l’ecobonus si debba dimostrare che gli attestati di prestazione energetica (APE) di tutti gli appartamenti, che vanno prodotti prima e dopo l’intervento, assicurino un salto nella classificazione di due classi energetiche. Non è semplice ottenerlo, può accadere che per qualche appartamento ci sia necessità di interventi più radicali o può accadere in taluni casi che non sia affatto possibile.

Il professionista dovrà svolgere le seguenti prestazioni:

rilievo geometrico e materico dell’edifico anche con l’utilizzo di termoflussimetro e/o termocamera;

rilievo e verifica dei dati termici inerenti alle componenti trasparenti dell’edificio (finestre/portefinestre)

verifica dei dati dell’impianto termico dell’edificio;

relazione termica ai sensi dell’art. 28 ex legge 10;

APE prima e dopo i lavori per tutte le unità immobiliari annesse al condominio, (l’ape unico condominiale non è più previsto ai sensi della legge 3 agosto 2013, n. 90 art. 6 comma 4). E’ necessario infatti determinare con esattezza, la classificazione energetica precisa dello stato di fatto per poterla CONFRONTARE con quella al termine dei lavori, con lo scopo di dimostrare il miglioramento attraverso il passaggio di almeno DUE Classi Energetiche oppure il conseguimento della classe energetica più alta.
A tal proposito si ricorda che i controlli di conformità degli Ape ormai sono sistematici e vengono realizzati dall’Organismo Regionale di Accreditamento. La legge prevede la irrogazione delle sanzioni in caso di APE redatti in violazione della normativa vigente;

l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE), come previsto dall’art.8 comma 2 Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192

progetto definitivo con relative relazioni tecniche dello stato di fatto e di progetto,

la verifica dei requisiti tecnici sia per l’accesso alle detrazioni che per il rispetto del D.M. 26/06/2015 (“Requisiti Minimi”),

il deposito al Comune di SCIA, insieme a relazioni, asseverazioni, inquadramento in mappa, fotografie etc.;

la redazione delle dichiarazioni di congruità della spesa (computo metrico estimativo) con i lavori effettuati e/o da effettuarsi;

il calcolo e l’asseverazione della detrazione massima fruibile con l’intervento;

l’asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi previsti per gli edifici di cui al DM 26 giugno 2015;

l’asseverazione sul rispetto dei criteri ambientali minimi CAM;

la redazione e trasmissione all’ENEA dei calcoli inerenti il risparmio energetico ottenuto e della la spesa affrontata;

la redazione delle schede di dettaglio dei componenti utilizzati con le verifiche igrometriche e le caratteristiche termico fisiche,

l’asseverazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alla relazione tecnica di cui all’art. 28 della L. 10/91 e s.m.i. (art. 8, comma 2, D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.).

Assicurazione Professionista

Aspetto importante da ricordare è che il professionista architetto od ingegnere edile/civile dovrà dotarsi di polizza professionale con massimale non inferiore a 500mila euro. Mi vien da dire più che non tutti i professionisti sono in grado di farlo, anzi è più facile affermare che sono pochi i professionisti che potranno gestire senza rischi questa materia.

Cessione del credito

Per ciò che concerne poi la cessione del credito, argomento di estremo interesse, e quindi la tanto blasonata possibilità di ”ristrutturare senza spender soldi”, occorre esser cauti e capire bene come si evolverà il tutto, tenendo presente che la cessione alle banche è già possibile da tre anni per gli incapienti, e per i contribuenti ricadenti nella no tax area, ma non risulta che ci siano banche che abbiano mai attivato la procedura.

La cessione del credito, nei proponimenti del Governo, dovrebbe consentire a condomino incapiente, o comunque ricadente nel regime fiscale c.d. forfettario, o privo di liquidità per anticipare la spesa, di cedere il proprio credito fiscale, pari al 110% dei costi sostenuti, alla ditta installatrice, o al fornitore o alla banca, sotto forma di credito sulle loro imposte.

L’iter è comunicato utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate o, in alternativa, per il tramite degli uffici della stessa Agenzia, utilizzando il modulo allegato al provvedimento.

L’impresa quindi verrebbe chiamata ad anticipare l’intera spesa per gli interventi, pagando di tasca propria per poi iniziare a detrarre dal 10 marzo dell’anno dopo. Attualmente nessuna impresa può affrontare un onere così importante.

Esiste oggi però la possibilità di cedere il proprio credito fiscale anche ai fornitori dei materiali ed anche dalla propria banca.

Il problema però è che la banca dovrebbe fidarsi che l’operazione e i lavori siano stati progettati e svolti correttamente secondo criteri molto rigidi stabiliti dal decreto e che siano da punto di vita amministrativo e tecnico ineccepibili. In mancanza la detrazione verrebbe a cadere anche ex post su successivi controlli, peraltro previsti e l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario, comporta che il recupero del relativo importo che avverrà nei suoi confronti, verrà maggiorato di interessi e sanzioni.

Infatti all’art.121 del D.l.19/maggio 2020 n.34, è previsto che nei confronti dei soggetti che sostengono le spese per gli interventi e che optano per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, quando sia accertata la mancanza di requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero applicando gli interessi come previsti dall'art articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, pari al 2,50% per ogni semestre di ritardo oltre alle sanzioni come previste al Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 art. 13, pari al 30% di ogni importo non versato.

I rischi sono altissimi e le operazioni progettuali e di fattibilità vanno affidati a professionisti esperti in ristrutturazioni condominiali, detrazioni fiscali e termica degli edifici, non a chiunque.

C’è da osservare ancora che quando la cessione del credito o lo sconto in fattura si riferivano al precedente Ecobonus, l’impresa portava in cessione del credito o in sconto in fattura, solo una percentuale dei lavori, mentre riceveva dai condomini, in acconto, l’altra quota, oltre agli interessi di anticipazione:

per la detrazione fiscale al 65% (se l’intervento di riqualificazione riguarda ha un incidenza inferiore al 25% dell’involucro edilizio) riceveva il 35% e il restante 65% era in detrazione o cessione;

per la detrazione fiscale al 70% (se interessato l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio) riceveva il 30% e il restante 70% era in detrazione o cessione;

per la detrazione fiscale al 75% (per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media del Decreto Legislativo 26/06/2015.) riceveva il 25% e il restante 75% era in detrazione o cessione.

Considerando anche gli interessi di anticipazione, e che le operazioni venivano computate con importi molto elevati rispetto alla media, pur con qualche difficoltà, erano operazioni fattuali (magari in netto sfavore dei condomini, ma quella è un’altra storia!).

Se tutto il monte lavori va in cessione del credito, fino addirittura ad arrivare al 110%, l’operazione potrebbe essere insostenibile, situazione che rischia di mettere a rischio l’intero provvedimento.

Ora ditemi voi, come può un amministratore seppur ferrato e navigato e professionalmente preparato (non sono io di certo),

fare sintesi di quanto sopra e convocare un'assemblea...

A schifiu finisce..Garantito..

  • Grazie 1

Ellapeppa Gime..... si arriva in fondo con la lingua di fuori.😃

 

Che ci siano lacci e lacciuoli, problemi di varia natura da superare è indubbio; che sia la volta buona che ci si deve affidare a professionisti e imprese seri è indubbio, ma dai...in assemblea se tagli la parte di come stilare un'asseverazione, di come si ottiene un Ape, ce la puoi fare a spiegare bene. 😊

la fruizione di questo superbonus è legata a tanti fattori, non solo fiscali e tecnici, ma anche di interesse reale dei condòmini e della situazione dell'edificio.

Il superbonus è una opportunità, evidentemente non per tutti, spero per i piu'.

 

P.s. pero' non dire in assemblea che il Decreto rilancio deve essere convertito in legge perchè la conversione è del 17 luglio 2020, legge n. 77 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2020; inoltre il Mise ha già pubblicato i due decreti attuativi e AdE ha già pubblicato, ahime', la circolare n. 24/2020, insomma "le carte" ufficiali ci sono già tutte. 😯

 

  • Mi piace 1

Io l'assemblea non l'ho ancora tenuta, ma ai miei condomini ho parlato (letteralmente di persona e in senso lato via mail / whatsapp ecc).

Ho detto poche cose semplici:

  • si tratta di un'opportunità imperdibile;
  • non bisogna pensare che gratis significhi anche facile;
  • ci sono molte più regole e controlli che in passato, per superarli e non rischiare bisogna affidarsi a professionisti seri e attenersi a regole prudenziali.

Al momento il voto si configura unanime e 2/3 dei condomini faranno anche lavori trainati nei propri appartamenti.

Poi ho la fortuna che siamo un piccolo condominio senza litigiosità pregresse, dove si cerca di essere coesi anche al di là delle prescrizioni del codice civile (scherzando dico sempre che da noi decide la minoranza, perché la maggioranza mai vorrebbe imporre le proprie scelte solo con la forza dei numeri).

GIME dice:

Il problema però è che la banca dovrebbe fidarsi che l’operazione e i lavori siano stati progettati e svolti correttamente secondo criteri molto rigidi stabiliti dal decreto e che siano da punto di vita amministrativo e tecnico ineccepibili. In mancanza la detrazione verrebbe a cadere anche ex post su successivi controlli, peraltro previsti e l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario, comporta che il recupero del relativo importo che avverrà nei suoi confronti, verrà maggiorato di interessi e sanzioni.

In realtà rischia molto il cedente, ben poco il cessionario, perché non è responsabile per la genesi del credito, la sua responsabilità inizia dal trasferimento in poi (escluse connivenze, naturalmente).

GIME dice:

per ottenere l’ecobonus si debba dimostrare che gli attestati di prestazione energetica (APE) di tutti gli appartamenti, che vanno prodotti prima e dopo l’intervento, assicurino un salto nella classificazione di due classi energetiche.

E' un unico APE per tutto l'edificio, prima e dopo.

image.png.448e32efae6d77b068ccb3a5449f7239.png

 

Non occorre che ogni unità faccia il salto di 2 classi, ma solo che la media pesata su tutte le unità migliori di 2 classi.

Nel caso di interventi trainati sulle singole unità, andrà prodotto un APE ante e post anche per queste.

GIME dice:

Esiste oggi però la possibilità di cedere il proprio credito fiscale anche ai fornitori dei materiali ed anche dalla propria banca. 

Nei confronti di tutti, non mi risultano paletti.

GIME dice:

Anche sul punto c’è un intoppo, infatti l’Agenzia Nazionale Anticorruzione (ANAC) il 5 Maggio 2020, ha disposto la sospensione dell’applicazione di tali criteri, in attesa della realizzazione delle linee guida in collaborazione con Ministero dell’Ambiente.

E' un po' diverso in realtà:

https://www.appaltiverdi.net/i-criteri-ambientali-minimi-non-sono-sospesi/

 

Credo che l'APE post, ufficiale, depositato (che non ha nulla a che vedere con i due APE fatti prima e dopo), vada fatto per ogni ui.

E, a rigore, andrebbero fatti da un soggetto terzo, che non ha partecipato alla proettazione ed alla esecuzione delle opere.

sandro solfiti dice:

Credo che l'APE post, ufficiale, depositato (che non ha nulla a che vedere con i due APE fatti prima e dopo), vada fatto per ogni ui.

E, a rigore, andrebbero fatti da un soggetto terzo, che non ha partecipato alla proettazione ed alla esecuzione delle opere.

Se affitti o vendi, altrimenti non mi risulta ci sia obbligo di APE.

 

PS:

anche ristrutturazione importante, compresi interventi che coinvolgono più del 25% della superficie esterna, quindi immagino nella sostanza abbia ragione Sandro perché se facciamo come trainante il cappotto per forza di cose andiamo a "toccare" più del 25% della superficie disperdente lorda.

Modificato da condo77
sandro solfiti dice:

Credo che l'APE post, ufficiale, depositato (che non ha nulla a che vedere con i due APE fatti prima e dopo), vada fatto per ogni ui.

E, a rigore, andrebbero fatti da un soggetto terzo, che non ha partecipato alla proettazione ed alla esecuzione delle opere.

🙄 ape prima e dopo da allegare all'asseverazione come da decreto Mise.

 

A che deposito ti riferisci?

Danielabi dice:

🙄 ape prima e dopo da allegare all'asseverazione come da decreto Mise.

 

A che deposito ti riferisci?

C'è l'APE ante e post intervento per asseverare il salto di 2 classi, fatto per edificio con criteri "decreto MISE".

C'è l'APE "ufficiale" di ciascuna unità immobiliare come ormai da anni.

 

Sono 2 cose diverse e verranno anche redatte da persone diverse nella maggior parte dei casi (il secondo tipo da un tecnico non coinvolto nei lavori).

condo77 dice:

C'è l'APE ante e post intervento per asseverare il salto di 2 classi, fatto per edificio con criteri "decreto MISE".

C'è l'APE "ufficiale" di ciascuna unità immobiliare come ormai da anni. 

Ah....non avevo capito cosa intendesse Sandro. Grazie.

 

No, dai....anche l'ape per appartamento no, altrimenti è impossibile....

condo77 dice:

C'è l'APE ante e post intervento per asseverare il salto di 2 classi, fatto per edificio con criteri "decreto MISE".

C'è l'APE "ufficiale" di ciascuna unità immobiliare come ormai da anni.

 

Sono 2 cose diverse e verranno anche redatte da persone diverse nella maggior parte dei casi (il secondo tipo da un tecnico non coinvolto nei lavori).

Ho il dubbio che debba essere estraneo ai lavori.

Danielabi dice:

No, dai....anche l'ape per appartamento no, altrimenti è impossibile....

Solo quello finale "ufficiale".

A meno che tu non faccia trainanti, allora te li becchi tutti e 3: iniziale + finale + ufficiale.

Cmq i dati ci sono già tutti, immagino il tecnico n1 (coinvolto nei lavori) li passerà al tecnico n2 (indipendente) che li verificherà e nel caso apporterà lievi correzioni.

davidino1978 dice:

Ho il dubbio che debba essere estraneo ai lavori.

Sì l'APE "ufficiale" dev'essere redatta da tecnico indipendente.

condo77 dice:

E' un unico APE per tutto l'edificio, prima e dopo

Art.12.3 del Decreto Requisiti

"Gli APE convenzionali di cui al punto 12.2 vengono predisposti considerando l'edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazionedegli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici con più unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell'edificio considerato nella sua interezza, compreso l'indice EPgl,nren,rif,standard (2019/21) che serve per la determinazione della classe energetica dell'edificio, si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare ciascun indice di prestazione energetica dell'intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell'intero edificio."

 

In merito all'APE, credo che la Repubblica Italiana non condivida quello che si dice nella Repubblica di condo77.

 

 

Modificato da Nanojoule
  • Haha 1
GIME dice:

l’ape unico condominiale non è più previsto ai sensi della legge 3 agosto 2013, n. 90 art. 6 comma 4).

Nanojoule dice:

Art.12.3 del Decreto Requisiti

"Gli APE convenzionali di cui al punto 12.2 vengono predisposti considerando l'edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazionedegli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici con più unità immobiliari, tutti gli indici di
prestazione energetica dell'edificio considerato nella sua interezza, compreso l'indice EPgl,nren,rif,standard (2019/21) che serve per la determinazione della classe energetica dell'edificio, si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare ciascun indice di prestazione energetica dell'intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell'intero edificio."

 

In merito all'APE, credo che la Repubblica Italiana non condivida quello che si dice nella Repubblica di condo77.

 

 

che fai, copi il mio #4 ? 😉

Non è una copia, è una ripetizione di quello che hai postato, ma con le indicazioni corrette..

Comunque anche in quello che tu hai postato indicando che andava fatto un unico ape per il condominio, c'è scritto che invece va fatto appartamento per appartamento.

La solita fretta dei copia-incolla...... Che genera confusione!

Buona continuazione

Modificato da Nanojoule
Nanojoule dice:

Non è una copia, è una ripetizione di quello che hai postato, ma con le indicazioni corrette..

Comunque anche in quello che tu hai postato indicando che andava fatto un unico ape per il condominio, c'è scritto che invece va fatto appartamento per appartamento.

La solita fretta dei copia-incolla...... Che genera confusione!

Buona continuazione

I due testi sono identici, quindi se qlc ha avuto fretta senza leggere bene quanto postato mi permetto di dire: sei stato tu.

Altrettanto per l'interpretazione: il testo specifica chiaramente che viene calcolato un unico APE per l'intero edificio, a partire dagli indici di prestazione energetica dei singoli appartamenti.

Non devo certo insegnarti che l'APE è cosa diversa dall'indice di prestazione energetica, lo sai bene.

Quindi lasciami dire che la tua polemica è basata sul nulla. 😉

 

Danielabi dice:

P.s. pero' non dire in assemblea che il Decreto rilancio deve essere convertito in legge perchè la conversione è del 17 luglio 2020, legge n. 77 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2020; inoltre il Mise ha già pubblicato i due decreti attuativi e AdE ha già pubblicato, ahime', la circolare n. 24/2020, insomma "le carte" ufficiali ci sono già tutte. 😯

@Danielabi  io l'ho evidenziato però che vi sono:

 

GIME dice:

Punti Iniziali (alcuni magari già attuati e quindi superati:

 

ma mi era sembrato utile ricordare, in primis a me, la gestazione del tutto...per evidenziare che manco questa fu facile...

Circa le spiegazione per APE

Danielabi dice:

..in assemblea se tagli la parte di come stilare un'asseverazione, di come si ottiene un Ape, ce la puoi fare a spiegare bene

volevo solo evidenziare che vi è un quadro tecnico ampio di cui tener conto...e che andrà, se del caso, quantificato e pagato. E le verande non autorizzate dietro le quali vi sono realizzati non più balconi ma ambienti abitati? E I cambi di destinazione d'uso? Voci di spesa, cioè non sempre  "rimborsabili" come la "semplice asseverazione".  

Inoltre se, come nel mio condominio, almeno la metà delle u.i. non ha l'APE perché i proprietari sono tali da oltre 40 anni e non hanno avuto bisogno di ottenerla?

Chi la paga questa APE di prima? 

Con le imprese io ci lavoro...molte hanno iscrizione di categoria OG1 con classifica alta..non mi sanno dire nulla ancora.... 

Insomma io ho solo provato ad avere una visione di insieme quanto più ampia possibile.

Che spero possa aiutare tutti noi...

 

  • Mi piace 1
GIME dice:

Insomma io ho solo provato ad avere una visione di insieme quanto più ampia possibile

👍

condo77 dice:

Altrettanto per l'interpretazione: il testo specifica chiaramente che viene calcolato un unico APE per l'intero edificio, a partire dagli indici di prestazione energetica dei singoli appartamenti.

Non devo certo insegnarti che l'APE è cosa diversa dall'indice di prestazione energetica, lo sai bene.

Definizione:

"L'attestato di prestazione energetica (APE) è una certificazione (documento ufficiale) che solo un tecnico abilitato dalla Regione può redigere, che sintetizza le caratteristiche dell'immobile in termini di fabbisogno energetico:  l’Indice di prestazione energetica (IPE), la classe energetica sono gli indicatori principali.

L'indice di prestazione energetica corrisponde all'energia totale consumata dall'edificio climatizzato per metro quadro di superficie ogni anno.

l’Attestato di Prestazione Energetica contiene inoltre altri indicatori specifici (raffrescamento, riscaldamento, acqua calda, etc) .

L’APE è un documento obbligatorio per stipulare contratti di compravendita , contratti di affitto.

E’ inoltre obbligatorio indicare negli annunci immobiliari l’IPE e la classe energetica dell’abitazione che sono contenuti appunto nell’APE."

 

Dunque, con pazienza,......

Qualche giorno fa un certo Condo77 diceva "se l'immobile è composto da 100 appartamenti il termotecnico non li visita tutti, ne vede qualcuno, poi fa una media. "Non potrà bere 100 caffe ....."

Condo77 afferma che l'APE di un condominio è fatto su suo involucro globale con medie pesate e ....via, tutto è fatto.

Altre persone indicano invece che obbligatoria la visita prendere visione degli appartamenti e fare i calcoli.
Che strano....

Per Condo77 si guarda la pelle esterna del paziente, poi si fanno dei pezzi dello stesso e si fa la media.....

L'APE è relativo al condominio, una cosa che gli "esercitanti la professione" calcolano come APE seguendo informazioni documentali, bastano quelle.....

Non è proprio così.....

L'APE di un Condominio, come scritto nelle definizioni di cui al punto 12,3, è praticamente il frutto degli IPE.

Quindi prima si calcolano gli appartamenti, uno per uno, e da questi calcoli poi nasce l'APE.

Quindi non si guarda la pelle del paziente, ma si contano uno per uno tutti gli ossicini che lo  compongono, questo per avere il quadro chiaro del sistema edificio-impianto del paziente,

 

Roba da PROFESSIONISTI, non da "esercitanti la professione" amici di Condo77.

Quindi questo è il significate del mio contestare, non prendiamo sottogamba l'APE o l'IPE, non sono pezzi carta inutili....al contrario.

 

Quindi non credo che la mia polemica sia basata sul nulla, il caro Condo77 deve scrivere che è obbligatoria la verifica in ogni appartamento e non roba superficiale "un tanto al pezzo" come fa capire.

Dare errate informazioni è semplice, correggerle ancor di più.

 

(ora inizierà a scrivere frasi su frasi che servono solo a riempire il foglio, dimenticandosi di quello che ha scritto nei giorni scorsi e prendendo per appiglio un nuovo argomento....come al solito.....)

 

 

  • Mi piace 1
Nanojoule dice:

Definizione:

"L'attestato di prestazione energetica (APE) è una certificazione (documento ufficiale) che solo un tecnico abilitato dalla Regione può redigere, che sintetizza le caratteristiche dell'immobile in termini di fabbisogno energetico:  l’Indice di prestazione energetica (IPE), la classe energetica sono gli indicatori principali.

L'indice di prestazione energetica corrisponde all'energia totale consumata dall'edificio climatizzato per metro quadro di superficie ogni anno.

l’Attestato di Prestazione Energetica contiene inoltre altri indicatori specifici (raffrescamento, riscaldamento, acqua calda, etc) .

L’APE è un documento obbligatorio per stipulare contratti di compravendita , contratti di affitto.

E’ inoltre obbligatorio indicare negli annunci immobiliari l’IPE e la classe energetica dell’abitazione che sono contenuti appunto nell’APE."

 

Dunque, con pazienza,......

Qualche giorno fa un certo Condo77 diceva "se l'immobile è composto da 100 appartamenti il termotecnico non li visita tutti, ne vede qualcuno, poi fa una media. "Non potrà bere 100 caffe ....."

Condo77 afferma che l'APE di un condominio è fatto su suo involucro globale con medie pesate e ....via, tutto è fatto.

Altre persone indicano invece che obbligatoria la visita prendere visione degli appartamenti e fare i calcoli.
Che strano....

Per Condo77 si guarda la pelle esterna del paziente, poi si fanno dei pezzi dello stesso e si fa la media.....

L'APE è relativo al condominio, una cosa che gli "esercitanti la professione" calcolano come APE seguendo informazioni documentali, bastano quelle.....

Non è proprio così.....

L'APE di un Condominio, come scritto nelle definizioni di cui al punto 12,3, è praticamente il frutto degli IPE.

Quindi prima si calcolano gli appartamenti, uno per uno, e da questi calcoli poi nasce l'APE.

Quindi non si guarda la pelle del paziente, ma si contano uno per uno tutti gli ossicini che lo  compongono, questo per avere il quadro chiaro del sistema edificio-impianto del paziente,

 

Roba da PROFESSIONISTI, non da "esercitanti la professione" amici di Condo77.

Quindi questo è il significate del mio contestare, non prendiamo sottogamba l'APE o l'IPE, non sono pezzi carta inutili....al contrario.

 

Quindi non credo che la mia polemica sia basata sul nulla, il caro Condo77 deve scrivere che è obbligatoria la verifica in ogni appartamento e non roba superficiale "un tanto al pezzo" come fa capire.

Dare errate informazioni è semplice, correggerle ancor di più.

 

(ora inizierà a scrivere frasi su frasi che servono solo a riempire il foglio, dimenticandosi di quello che ha scritto nei giorni scorsi e prendendo per appiglio un nuovo argomento....come al solito.....)

 

 

Ribadisco quanto scritto fino ad ora: si fa un unico APE condominiale, basato su una media pesata degli indici di prestazione energetica dei singoli appartamenti.

Questo è quanto scritto letteralmente nel decreto del MISE, l'interpretazione è facile perché una volta tanto si tratta di italiano leggibile e intellegibile.

Tutte le polemiche su veri professionisti da un lato e termotecnici superficiali dall'altro lasciano il tempo che trovano: sicuramente non conosci il mio termotecnico, non sai come opera, non sei in grado di giudicare il suo livello di professionalità e il forum non è il posto per discuterne.

Diamoci un taglio.

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condo77 dice:

Ribadisco quanto scritto fino ad ora: si fa un unico APE condominiale, basato su una media pesata degli indici di prestazione energetica dei singoli appartamenti.

Questo è quanto scritto letteralmente nel decreto del MISE, l'interpretazione è facile perché una volta tanto si tratta di italiano leggibile e intellegibile.

Tutte le polemiche su veri professionisti da un lato e termotecnici superficiali dall'altro lasciano il tempo che trovano: sicuramente non conosci il mio termotecnico, non sai come opera, non sei in grado di giudicare il suo livello di professionalità e il forum non è il posto per discuterne.

Diamoci un taglio.

Come al solito... Ci si rimangia le parole.

Dare un taglio è sempre molto comodo.

Buona continuazione

Ma chi li paga i primi ape? Giusto per sapere, nel mio condominio l'amministratore ha aggiustato una maniglia spesa 40 euro - 4 euro a famiglia - e non l'hanno approvata dicendo che non hanno soldi. Figurati se pagano l'ape!

Modificato da giallone
giallone dice:

Ma chi li paga i primi ape? 

I documenti individuali dovranno essere a carico della proprietà.

giallone dice:

Ma chi li paga i primi ape? Giusto per sapere, nel mio condominio l'amministratore ha aggiustato una maniglia spesa 40 euro - 4 euro a famiglia - e non l'hanno approvata dicendo che non hanno soldi. Figurati se pagano l'ape!

Il costo dell'APE fa parte delle spese detraibili, come le altre spese professionali per gli interventi del bonus 110%.

Resta fuori il compenso dell'amministratore.

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