È irrilevante l'assenza del piano di riparto, se in sede di assemblea si era deciso, legittimamente, di approvare esclusivamente il consuntivo relativo alle spese straordinarie, rimandando ad una successiva assemblea l'approvazione del piano di riparto della spesa.
È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 27 dicembre 2022 n. 37820.
Violazione del diritto di informazione spettante al singolo condomino e assenza di un piano di riparto della spesa. Il caso
Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui l'assenza di piano di riparto in sede di assemblea per l'approvazione del consuntivo delle spese straordinarie è del tutto irrilevante, ben potendo l'assemblea decidere di rimandare ad un momento successivo l'approvazione della ripartizione della spesa stessa.
La Cassazione ha, così, confermato la pronuncia, sul punto, della Corte d'Appello di Milano adita dal Condominio rimasto soccombente nel giudizio di primo grado relativo alla impugnazione della delibera assembleare svolta dalla proprietaria di due unità immobiliari in condominio.
Il ricorso per Cassazione avverso la sentenza d'appello proposto dalla proprietaria delle unità immobiliari veniva affidato a tre motivi:
- "per avere la Corte di merito ritenuto legittima la delibera assembleare che aveva posto il costo delle opere relative all'appalto anche a carico del Condominio e della impresa esecutrice, mentre esso avrebbe dovuto essere posto ad esclusivo carico di quest'ultima";
- "per avere la Corte distrettuale ritenuto che dalla documentazione in atti non risultasse che, con la delibera in oggetto, i condomini avessero autorizzato una transazione";
- "per avere la Corte territoriale escluso che vi fosse stata alcuna violazione del diritto all'informazione spettante al singolo condomino e per aver ritenuto che l'assenza di un piano di riparto fosse del tutto irrilevante".
Nella presente disamina ci soffermeremo sul terzo motivo di ricorso posto che le prime due censure sono state dichiarate inammissibili per l'impossibilità di procedere in sede di legittimità ad una revisione del ragionamento decisorio effettuato dal Giudice di merito ed in particolare, con riferimento alla seconda censura, non era neanche stata addotta la violazione dei canoni di interpretazione del contratto.
Violazione del diritto di informazione spettante al singolo condomino e assenza di un piano di riparto della spesa. La decisione
Con riferimento al terzo motivo di ricorso, ed in particolare, al profilo della lamentata violazione del diritto all'informazione spettante al singolo condomino sulla documentazione inerente alla contabilità finale dei lavori straordinari, la Corte di Cassazione -pur ritenendo il mezzo di censura una mera critica al libero convincimento del giudice finalizzata ad una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità - ha ribadito il principio secondo cui è sufficiente che la contabilità dei bilanci e dei relativi riparti sia idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione, senza necessità di forme rigorose di redazione da parte dell'amministratore.
Né è richiesto che queste voci siano trascritte nel verbale assembleare ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame, alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri di quell'organo deliberativo la facoltà di procedere sinteticamente all'approvazione stessa, prestando fede ai dati forniti dall'amministratore (Cass. Sez. 2, sent. n. 1405 del 23/01/2007; Sez. 2, sent. n. 3747 del 20/04/1994; Sez. 2, sent. n. 2625 del 29/04/1981).
Quanto al profilo relativo all'assenza di un piano di riparto, la Corte anche in questo caso ha ritenuto la censura una mera contestazione della valutazione compiuta in fatto dal Giudice del gravame, sicché ha confermato quanto già evidenziato dalla Corte di merito ossia che era irrilevante l'assenza di un piano di riparto, posto che, in quella sede, l'assemblea aveva deciso, del tutto legittimamente, di approvare per il momento esclusivamente il consuntivo relativo alle spese straordinarie, rimandando ad una successiva assemblea l'approvazione del piano di riparto della spesa.
In particolare, il Giudice del gravame aveva puntualizzato che, a fronte della contabilità presentata in assemblea ai fini dell'approvazione delle voci di spesa relative alle opere di manutenzione straordinaria eseguite, era stata rinviata ad una successiva assemblea l'approvazione sulla ripartizione tra i condomini di tali spese.
La Cassazione ha, pertanto, ribadito l'impossibilità di procedere, in sede di legittimità, ad una rivalutazione delle considerazioni in fatto compiute dal giudice del merito in virtù del principio secondo cui: "esula dal vizio di legittimità ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 qualsiasi contestazione volta a criticare il convincimento che il giudice di merito si è formato, ex articolo 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità" (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020)