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Approvato dal consiglio dei ministri il d.p.r. sugli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli immobili

Approvata normativa europea sugli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva delle abitazioni.
Angelo Pesce 
19 Feb, 2013

Venerdì 15 febbraio u.s. il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, ha approvato in via definitiva l’attuazione del D.Lgs. 192/2005 che recepisce la Direttiva Comunitaria 2002/91 sul rendimento energetico in edilizia.

Finalmente il nostro Paese si adegua alla normativa europea in tema di esercizio, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale, il raffrescamento estivo e la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari. Il D.P.R, inoltre, fissa le regole anche per la tempistica dei controlli per l’efficientamento degli impianti, i requisiti delle figure e degli organismi che possono occuparsi delle ispezioni, i limiti per i valori delle temperature ambiente, gli obblighi per l’amministratore di condominio e per il proprietario unico.

Ricordiamo che, per quanto concerne i soggetti responsabili dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, il regolamento stabilisce che, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, questi sono identificati con il responsabile dell’impianto, il quale può, tuttavia, delegare ad un terzo.

La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.

In termini di controlli, il D.P.R. stabilisce che vanno effettuati da personale (o ditte) specializzate e riconosciute ai sensi del DM 37/2008 e secondo le istruzioni del produttore l’impianto.

Le operazioni di controllo ed eventualmente manutentive, hanno la finalità di garantire una piena efficienza energetica e riguardano in particolare il sottosistema di generazione, la presenza e la funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati e la presenza e la funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua.

Questi controlli hanno tempistiche variabili sulla base della tipologia e della potenza dell’impianto e con il nuovo D.P.R. risultano meno severi (Tab. 1).

TEMPERATURE

Relativamente alle ispezioni da effettuarsi sugli impianti termici invernali con potenza nominale non inferiore ai 10 Kw e su quelli estivi con potenza nominale non inferiore a 12 Kw, queste valutano l’efficienza energetica del generatore, il suo corretto dimensionamento rispetto all’effettivo fabbisogno energetico e gli eventuali interventi migliorativi.

I soggetti autorizzati a compiere le ispezioni, dovranno essere diversi da quelli coinvolti nella progettazione, installazione e manutenzione degli impianti termici e devono disporre necessariamente di conoscenze tecniche, professionali e normative.

Altro punto definito dal D.P.R., riguarda i valori massimi della temperatura ambiente: durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare non deve superare determinati valori così come non deve essere inferiore a determinati valori durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva per i singoli ambienti raffrescati. Vediamoli nel dettaglio in Tab. 2:

Il D.P.R. stabilisce anche gli obblighi per l’amministratore di condominio e per il proprietario unico di più unità immobiliari. Entrambi dovranno esporre una tabella che riporti:

  • indicazione del periodo di accensione e orario di attivazione giornaliera;
  • generalità e recapito del responsabile dell'impianto;
  • codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma.

In relazione al Catasto degli impianti termici, va precisato che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dovranno trasmettere entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico e a quello dell’Ambiente, una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, che deve essere aggiornato con cadenza biennale.

Per adempiere a questa incombenza, i soggetti interessati (Regioni e Province Autonome), devono garantire, quindi, un monitoraggio degli impianti, in modo tale da creare un catasto territoriale che sia in stretta correlazione con quello relativo agli attestati di prestazione energetica.

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