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Il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. Profili di responsabilità penale dell'amministratore di condominio

Ipotesi di appropriazione indebita astrattamente configurabili a carico dell'amministratore di condominio.
Avv. Massimo Titti - Foro di Roma 

Struttura del reato di appropriazione indebita. L'art. 1129 c.c. stabilisce che l'amministratore di condominio è obbligato a far transitare su un apposito conto corrente (intestato al condominio) tutte le somme ricevute dai condomini e ciascun condomino può prendere visione della relativa rendicontazione periodica.

La ratio della norma è semplice: ridurre il rischio che l'amministratore possa appropriarsi di detto denaro.

Amministratore di condominio e appropriazione indebita, guida al panorama giurisprudenziale

Poste tali premesse, risponderà del reato di appropriazione indebita, ad esempio, l'amministratore che, tenuto a riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio, si appropri di dette somme per finalità differenti. L'art. 646 cod. pen., infatti, punisce con la pena della reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032,00 euro chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

Truffa o appropriazione indebita: facciamo chiarezza.

Ipotesi di appropriazione indebita astrattamente configurabili a carico dell'amministratore di condominio. Come si evince dal tenore letterale della norma, elemento costitutivo del reato in esame è una situazione di possesso della cosa altrui, dunque sono due le situazioni che, astrattamente, possono delinearsi in capo all'amministratore per la configurabilità del reato in questione:

  • la mancata consegna della documentazione condominiale;
  • la sottrazione (o distrazione) di somme dal conto corrente condominiale.

La prima ipotesi si configura quando l'ex amministratore di condominio, dopo essere stato revocato, non riconsegni la documentazione al condominio: secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. sent. 38660 del 2016) risponde del reato di appropriazione indebita di documenti contabili e somme di denaro l'amministratore, quand'anche in regime di prorogatio, che non restituisca il dovuto a fronte di una specifica richiesta di restituzione da parte dei condomini, essendo a tal fine irrilevante l'eventuale irritualità della convocazione dell'assemblea che ha revocato l'ex amministratore.

Coprire la cassa di un condominio con i soldi di un altro determina il reato di appropriazione indebita.

La seconda ipotesi si configura nel caso in cui l'amministratore trattenga in tutto o in parte denaro del condominio e/o non copra gli ammanchi risultanti dagli estratti conto condominiali, essendo irrilevante per giurisprudenza di legittimità consolidata l'entità dell'ammanco. In tale ipotesi, la Suprema Corte (Cass. Pen. sent. 27363 del 2016) ha precisato che il reato appropriativo non si consuma al momento del singolo prelievo dal conto corrente condominiale, ma al termine del mandato.

Se poi, così facendo, l'amministratore cagiona al condominio un rilevante danno economico potrà essere contestata anche la specifica aggravante del danno patrimoniale di particolare gravità prevista dall'art. 61 cod. pen., mentre se lo stesso sottrae periodicamente somme di denaro condominiale per scopi personali potrà essere contestato l'istituto della continuazione dei reati ex art. 81 cpv. cod. pen.

Giurisprudenza rilevante. Sullo stesso piano della giurisprudenza di legittimità è la giurisprudenza di merito: il Tribunale Penale di Firenze (sent. n. 1649 del 2018) ha affermato la penale responsabilità di un amministratore di condominio che, per procurare a sé un ingiusto profitto, con abuso di prestazione d'opera, si sia appropriato del denaro versato dai condomini.

In tal caso - sottolineano i Giudici di merito - l'amministratore si è comportato uti domini (ovvero come se il denaro fosse di sua esclusiva proprietà) non restituendo il bene di cui ha avuto la disponibilità senza giustificazione, così da evidenziare anche il necessario elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, ovvero il dolo consistente nella coscienza e volontà da parte dell'amministratore di appropriarsi di un bene di cui si trova in possesso pur sapendo che lo stesso debba essere restituito.

Nel caso di specie, infatti, l'imputato mai ha manifestato l'intenzione di restituire il denaro agli aventi diritto, intenzione questa che avrebbe fatto venir meno il necessario dolo proprio del reato di appropriazione indebita, a condizione che si fosse manifestata all'atto dell'abuso del possesso e che fosse stata accompagnata facta concludentia che dimostrassero senza equivoci tale atteggiamento mentale.

Altrimenti sarebbe per chiunque agevole affermare di aver avuto l'intenzione di restituire quanto appropriato indebitamente, se ciò dovesse rimanere confinato in una sfera mentale impenetrabile.

Interessante è anche la sentenza di merito n. 2281 del 2018 emessa dal Tribunale Penale di Bari, che ha affermato che può ritenersi possessore ai sensi dell'art. 646 c.p. anche colui che sia gestore ed amministratore di fatto, perché a rilevare è la dotazione in capo allo stesso di un potere del tutto autonomo ed esulante dalla vigilanza diretta e costante del proprietario.

Presupposto sarà in tal caso la preesistenza di una situazione di fatto che si concretizzi nell'esercizio di un potere autonomo sulla res, al di fuori dei poteri di vigilanza e custodia che spettano giuridicamente al proprietario.

Infatti, detto reato è posto a tutela non solo del diritto di proprietà, ma di ogni rapporto personale e obbligatorio intercorso fra colui che, detenendo legittimamente la res, la affidi a terzi e colui che se ne appropri illegittimamente.

Dunque, affinché il reato possa ritenersi integrato, occorre che sussistano simultaneamente l'omessa restituzione della cosa, un atto di disposizione uti domini e la sussistenza della volontà soggettiva di convertire il possesso in proprietà

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Biagio
Biagio 29-08-2019 19:33:50

Con le pene irrisorie che vengono date, gli amministratori colpevoli di questo bruttissimo reato tra benefici di Legge,attenuanti,sconti di pena,ecc...,
non SOFFRIRANNO mai la detenzione. Da considerare che quando il malloppo è consistente, la via di fuga è l'unica alternativa, vero che poi verrà processato in
contumacia ma chi ci rimette sono solo i condomini.Le pene dovrebbero essere molto superiori e certe. Inoltre quando si scopre il danno e si denuncia si potrebbe chiedere il blocco immediato di tutti i beni.

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