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Appalto: vizi e difformità facilmente riconoscibili

Quando opera la garanzia dell'appaltatore in favore del committente per i vizi e le difformità dell'opera? Attenzione in sede di verifiche e collaudo finale.
Avv. Eliana Messineo 
18 Dic, 2023

Può accadere che il committente cui venga ingiunto il pagamento del corrispettivo dovuto per lavori eseguiti in virtù di contratto d'appalto, eccepisca in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, l'esistenza di vizi e difetti delle lavorazioni delle opere appaltate invocando la garanzia prevista dall'art. 1667 e ss. c.c.

Secondo quanto previsto dall'art. 1667 c.c., l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, salvo il caso in cui il committente abbia accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.

L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

Ne deriva che in presenza di vizi palesi e riconoscibili dal committente in sede di verifica e collaudo finale dell'opera consegnata, l'accettazione della stessa libera l'appaltatore dalla garanzia per i vizi ed i difetti di cui all'art. 1667 c.c., salvo che il committente provi di aver accettato l'opera con riserva.

La questione è stata affrontata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 15830 del 3 novembre 2023.

Appalto: vizi e difformità facilmente riconoscibili. Fatto e decisione

Un'impresa appaltatrice ricorreva al Tribunale di Roma per sentire emettere decreto ingiuntivo nei confronti di un condominio che le aveva commissionato lavori di ristrutturazione delle coperture, facciate, balconi, la rimozione dei cassoni in eternit e restauro delle scale condominiali dietro il corrispettivo di una somma di denaro da pagarsi in rate mensili consecutive.

Avverso il decreto ingiuntivo emesso, il condominio proponeva opposizione rilevando di aver pagato, prima della notifica dell'ingiunzione, un'ulteriore somma nonché eccependo la sussistenza di numerosi vizi e difetti delle lavorazioni invocando così la garanzia per i vizi ex art. 1667 e ss. c.c.

Costituitasi in giudizio, l'opposta impresa appaltatrice deduceva sostanzialmente l'inammissibilità della domanda spiegata dal condominio in quanto decaduto dal diritto di far valere i vizi dell'opera.

L'impresa appaltatrice, invero, provava, mediante produzione dei verbali di consegna delle opere e del verbale di collaudo, che il condominio aveva accettato senza riserve i lavori che successivamente erano pure stati collaudati positivamente dal Direttore dei Lavori per conto del committente condominio.

Il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione di pagamento parziale, revocava il decreto ingiuntivo mentre per il resto, con riferimento all'eccepita esistenza di vizi e difetti dell'opera appaltata, rigettava l'opposizione.

Con riferimento all'invocata garanzia per vizi e difformità dell'opera di cui all'art. 1667 c.c., il Tribunale riteneva la non operatività della stessa avendo il condominio committente accettato l'opera senza riserve in sede di consegna e di contestuali verifiche eseguite dal Direttore dei Lavori nonché in sede di collaudo finale.

Secondo il Tribunale, dunque, con la consegna dell'opera e contestuali verifiche eseguite dal Direttore dei Lavori, il committente aveva accettato le opere ultimate, con conseguente liberazione dell'appaltatore per quei vizi palesi o riconoscibili al momento della verifica e, al più tardi, in sede di collaudo finale effettuato positivamente dal predetto tecnico per conto del condominio committente.

Appalto in condominio: no all'accettazione dell'opera appaltata con vizi palesi

Considerazioni conclusive

In presenza di vizi palesi e riconoscibili al momento dei verbali di consegna con contestuali verifiche e del collaudo finale, il committente che accetta l'opera libera l'appaltatore dalla garanzia per i vizi e le difformità riconoscibili.

"In tema di contratto di appalto, la consegna dell'opera e la sua accettazione (anche se presunta ai sensi dell'art. 1665, comma 3, c.c.) liberano l'appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente ex art. 1667 c.c., i quali devono necessariamente essere fatti valere in sede di verifica o collaudo (cfr. Cass. civ., sent. n. 11/2019).

Ne consegue che incombe sull'appaltatore, trattandosi di effetti a lui favorevoli, l'onere di provare che il committente ha accettato l'opera, dopo essere stato invitato e messo in condizione di verificarla. Una volta provata tale accettazione, è onere del committente di fornire la prova che essa è avvenuta con riserva e che, quindi, anche per i vizi riconoscibili è dovuta la garanzia (Cass. civ. n. 1317/ 1993).

Il committente può dunque far valere la garanzia ove dimostri, in presenza di vizi e difetti palesi e riconoscibili di aver accettato, in sede di verifiche e collaudo, l'opera con riserva; garanzia che potrà sempre farsi valere in caso di vizi occulti emersi dopo il collaudo oppure non facilmente riconoscibili senza l'ausilio di cognizioni tecniche.

Allegato
Scarica Trib. Roma 3 novembre 2023 n. 15830
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