È stato sottoposto all'attenzione della Cassazione il seguente quesito: se l'impresa che ha ristrutturato il palazzo riconosce l'esistenza di vizi nell'opera appaltata, impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto?
Controversia sull'appalto: il riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore
Il proprietario di un immobile citava in giudizio una società costruttrice con la quale aveva stipulato un contratto di appalto per il rifacimento della facciata del detto fabbricato.
A sostegno della propria richiesta, l'ente sosteneva che la facciata presentava segni di degrado, attribuendo tale condizione ai lavori eseguiti in modo non conforme alle regole dell'arte.
L'ente attore chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale o extracontrattuale della convenuta in relazione ai lavori eseguiti nell'ambito del contratto di appalto, con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
La società appaltatrice sollevava, in via pregiudiziale, l'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione, ai sensi dell'articolo 1667 c.c., e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale accoglieva l'eccezione sollevata dalla convenuta, rigettando di conseguenza la domanda avanzata dall'attore.
La Corte d'Appello riteneva che la società appaltatrice avesse riconosciuto i vizi dell'opera.
La Corte precisava che non era necessaria una confessione di responsabilità, ma solo l'ammissione dell'esistenza dei vizi. Di conseguenza, veniva dichiarata la responsabilità della società appaltatrice, senza che fosse necessario identificare le cause dei vizi.
Errore della Corte d'Appello sul riconoscimento dei vizi nell'appalto
Secondo i giudici supremi, la Corte d'Appello ha commesso un errore nel ritenere sufficiente il riconoscimento del vizio per trasformare l'obbligazione dell'appaltatore in un'obbligazione di garanzia, che si prescrive in dieci anni. In particolare, ad avviso dei giudici supremi, la Corte ha erroneamente considerato irrilevante il fatto che non fossero state identificate le cause dei vizi e ha ritenuto sufficiente l'ammissione dell'appaltatore circa l'esistenza dei vizi, senza che quest'ultimo avesse ammesso la propria responsabilità.
La Corte territoriale ha ritenuto sufficiente il riconoscimento dei vizi e irrilevante la mancata assunzione di responsabilità in ordine alla loro causa con il conseguente impegno a rimuoverli.
Riconoscimento dei vizi e obbligo di emendare l'opera: chiarimenti necessari
In presenza di un riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore - riconoscimento che elide l'onere di effettuare la denuncia - non può farsi discendere automaticamente dal riconoscimento medesimo l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera, in assenza della prova di un impegno in tal senso, con la conseguenza che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto (Cass. civ., sez. II, 18 dicembre 2024 n. 33053).