Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Appalto in condominio: no all'accettazione dell'opera appaltata con vizi palesi

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiarisce le conseguenze dell'accettazione dell'opera appaltata senza riserve da parte della collettività condominiale.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
15 Feb, 2023

Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di appalto, ai sensi dell'art. 1665 c.c., comma 4, è necessario distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione" dell'opera.

La consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente.

L'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima il gradimento dell'opera stessa, con attraverso una manifestazione che comporta effetti ben determinati.

In particolare l'art. 1665 c.c. ai commi due e tre prende in considerazione le ipotesi in cui l'accettazione dell'opera sia presunta e ciò accade laddove il committente, cui sia pervenuto con qualsiasi modalità l'invito a procedere alla verifica dell'opera, tralasci di procedervi o, pur avendovi proceduto, non ne comunichi il risultato all'appaltatore entro breve termine.

Il quarto comma dell'articolo citato contempla, invece, la differente ipotesi dell'accettazione tacita che prevede come presupposto la consegna dell'opera al committente e come fatto concludente, l'accettazione senza riserve da parte di questi anche se non si sia proceduto alla verifica dell'opera: l'accertamento della sussistenza in concreto del presupposto della consegna e del fatto concludente dell'accettazione senza riserve rappresentano attività devolute all'accertamento del giudice di merito.

Attenzione: la consegna dell'opera e la sua accettazione (anche se presunta a norma dell'articolo 1665 c.c., comma 3), libera l'appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente, i quali devono essere necessariamente esser fatti valere in sede di verifica o collaudo.

Un'applicazione pratica di tale situazione è stata esaminata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella motivazione della sentenza n. 485 del 6 febbraio 2023.

Appalto in condominio e accettazione dell'opera appaltata con vizi palesi. La vicenda

Un'impresa edile richiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di un condominio per ottenere il pagamento di una somma, a titolo di corrispettivo per lavori svolti presso l'immobile condominiale; i condomini, però, proponevano tempestiva opposizione evidenziando l'operatività della garanzia per vizi e difetti della cosa (la facciata era stata pitturata utilizzando un colore più scuro rispetto a quanto concordato); inoltre il condominio lamentava la consegna incompleta della documentazione, nonché il mancato rispetto della tempistica dei lavori così come previsto in virtù del capitolato d'appalto.

Il condominio, quindi, chiedeva di accogliere l'opposizione e per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo, di condannare l'impresa alla consegna di diversi documenti; in ogni caso pretendeva la riduzione del corrispettivo dovuto in ragione dei problemi relativi alla colorazione della facciata.

Accettazione dell'opera, vizi e conseguenze

L'impresa si costituiva in giudizio ed esponeva che i lavori erano accettati come desumibile dal verbale di consegna dei lavori a firma del direttore dei lavori; inoltre sottolineava che la diversa colorazione era evidentemente riconoscibile dal condominio che tuttavia non aveva denunciato la difformità, con conseguente decadenza dal termine; lo stesso appaltatore faceva presente che la mancata consegna della documentazione ad ogni modo non giustificava il mancato pagamento dei lavori. In ogni caso chiedeva il rigetto della opposizione e la conferma del decreto.

Accettazione tacita dei lavori e responsabilità per vizi palesi nel condominio

Il Tribunale ha dato ragione all'impresa edile. Infatti dalle prove testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria è emerso che il condominio ha accettato tacitamente i lavori anche in presenza di un vizio palese, la colorazione del palazzo visibilmente più scura di quanto contrattualmente previsto.

Tuttavia, come detto, per i vizi conosciuti o conoscibili dal committente (vizi palesi), ma da questi non denunciati al momento dell'accettazione non ricorre la garanzia dell'appaltatore, il quale ben potrà chiedere il pagamento del prezzo concordato.

Questa considerazione vale a maggior ragione se - come ha sottolineato il Tribunale - il condominio committente non solo non fornisce alcuna prova di contestazioni precedenti alla consegna dell'opera tali da far pensare all'esistenza di elementi contrastanti con volontà di accettare l'opera, ma procede pure al pagamento di buona parte del corrispettivo per i mesi successivi.

In ogni caso - ad avviso del Tribunale - non può essere considerata causa legittima di sospensione del pagamento la dedotta mancata consegna della documentazione richiamata dal condominio. Quest'ultimo però ha diritto alla consegna dei documenti chiesti in citazione, compresa la fattura relativa all'acquisto della pittura della facciata o la mancata consegna del documento di liberatoria del fornitore.

L'opposizione del condominio è stata rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto è stato confermato (il rigetto dell'opposizione ha comportato altresì il rigetto della domanda riconvenzionale inerente il risarcimento del danno nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi).

Sentenza
Scarica Trib. Santa Maria Capua Vetere 6 febbraio 2023 n. 485
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento