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Appalto in condominio e verifica della congruità dell'incidenza della manodopera: una nuova responsabilità per il direttore lavori

La congruità della manodopera è necessaria per evitare il lavoro irregolare e per migliorare le condizioni di sicurezza nei cantieri.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
20 Giu, 2024

La verifica della congruità dell'incidenza della manodopera è finalizzata a perseguire l'obiettivo di contrastare il fenomeno del lavoro nero in edilizia facendo emergere il dato reale della manodopera presente nei singoli cantieri edili che deve essere proporzionato all'incarico affidato all'impresa e, quindi, ai lavori edili che dovranno essere realizzati.

Si ricorda che il Decreto del Ministero del lavoro n. 143/2021 (entrato in vigore il 1 novembre 2021) ha imposto l'obbligo di verifica della congruità della manodopera impiegata sul valore dei lavori edili, come previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020 con le organizzazioni del settore.

La verifica di congruità della manodopera in generale

La verifica di congruità della manodopera riguarda il settore edile, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (la verifica quindi vuole pure smascherare quelle imprese che svolgono, di fatto, attività edile o prevalentemente edile, ma applicano contratti diversi da quello dell'edilizia, creando così un danno alla regolare concorrenza tra le imprese).

Analisi del costo della manodopera nei lavori edili

La verifica della congruità ha ad oggetto il costo della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili da parte di imprese affidatarie, in appalto o in subappalto ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

La congruità dovrà attestare che l'incidenza percentuale del costo della manodopera sul valore dei lavori edili sia pari o superiore agli indici minimi della tabella delle categorie OG di cui all'Accordo del 10 settembre 2020 sopra citato.

Nei casi in cui il costo della manodopera, incluso il lavoro autonomo, non raggiunga le percentuali di incidenza del costo della manodopera rispetto al totale "edile" dell'opera previsti nell'accordo del 10 settembre 2020 (in una tabella in allegato), scatta la presunzione di non congruità dell'impresa, tra cui anche l'ipotesi di impiego di lavoro irregolare. Ad esempio, per la ristrutturazione di un caseggiato la percentuale di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera è pari al 22%. Ciò significa che nell'ipotesi di lavori condominiali per € 200.000,00, prima di procedere al saldo finale, il direttore dei lavori dovrà verificare la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva e, nello specifico, che il costo della manodopera - proseguendo nell'esempio proposto - non sia inferiore ad € 44000,00.

Tempistiche per la verifica della congruità della manodopera

Nel caso di lavori privati la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente (l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva).

Nei cantieri privati sono ammesse le varianti che possono incidere sull'importo dei lavori e pertanto il cantiere rientrerà nell'ambito della verifica di congruità. La verifica di congruità avviene sempre alla conclusione del cantiere e pertanto sarà effettuata solo se sarà superata la soglia prevista.

La novità del c.d. Decreto coesione: la nuova responsabilità del direttore lavori

La Legge 56/2024 di conversione del Decreto "PNRR 4" pubblicata in Gazzetta il 30 aprile ed entrata in vigore il 1° maggio 2024, ha apportato alcune modifiche alla materia; tuttavia il nuovo assetto è già stata superato dal c.d. Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024), "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione", pubblicato in G.U. n. 105 del 7 maggio 2024 e in vigore dall'8 maggio 2024. Il nuovo Decreto stabilisce che nell'ambito degli appalti privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva (nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120). Si ricorda che il direttore dei lavori ha l'obbligo di verificare in concreto che vengano rispettate le regole dell'arte e la corrispondenza tra il progettato e il realizzato, dovendo vigilare affinché l'opera sia conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica.

In considerazione del "ruolo strategico" che svolge questo professionista è essenziale nell'ambito dei lavori straordinari condominiali.

Naturalmente, se l'opera dovesse risultare inadeguata o difforme da un certo standard qualitativo o addirittura dal progetto, il professionista sarebbe responsabile nei riguardi del committente - condominio, indipendentemente dal contratto di appalto che questi ha con l'appaltatore.

Si deve considerare che il comportamento del direttore dei lavori deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza: questo significa che tale professionista è un soggetto qualificato, professionale, e in quanto tale si presume dotato delle cognizioni necessarie per esercitare la professione. Con il Decreto coesione è prevista per questa figura una nuova responsabilità.

Il Decreto Coesione prevede che negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità (art. 28).

Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa per il direttore dei lavori (o per il committente in sua assenza) da 1.000 a 5.000 € (mentre la legge di conversione del Decreto "PNRR 4" prevedeva la multa da 1000 a 5.000 € in caso di violazioni riscontrate nei lavori privati di valore complessivo a partire da 500.000 €).

Direttore dei lavori, quando c'è responsabilità professionale

Applicazione della verifica di congruità nei lavori edili

La verifica di congruità si applica ai lavori edili denunciati alla Cassa Edile dopo il 1° novembre 2021 e si applica a:

  • a tutti i lavori/appalti privati il cui valore complessivo, lavori edili più lavori di altro tipo, sia superiore a 70.000,00 € (a tutti gli appalti pubblici, indipendentemente dal loro valore).
  • gli appalti, i lavori ed i cantieri denunciati prima di tale data sono, quindi, esclusi dall'applicazione di tale normativa.

Le imprese sono tenute a comunicare con una autodichiarazione l'incidenza della manodopera sul valore complessivo dell'opera alla Cassa edile territoriale che deve rispondere entro dieci giorni dalla richiesta.

Il Direttore dei lavori, se nominato, o il committente, deve verificare la congruità della manodopera prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Scarica 60 2024 decreto coesione
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