Con il contratto di appalto, avvalendosi della propria organizzazione, costituita dai dipendenti e dai mezzi a disposizione, un imprenditore assume l'obbligo di eseguire alcune opere oppure di prestare uno o più servizi a favore del committente. Quest'ultimo potrebbe essere anche un condominio che, per la gestione e la manutenzione delle parti comuni, decide di appaltare ogni compito ad un'impresa.
È quanto, infatti, accaduto in questo villaggio turistico in Veneto, dove per la cura degli impianti e la manutenzione degli spazi verdi, tanti per fare degli esempi, il supercondominio de quo aveva affidato ogni responsabilità ad una società esterna. A quanto pare, però, le parti hanno litigato sul corretto adempimento del contratto.
Ne è scaturito un procedimento giudiziale, appena culminato con la recente sentenza n. 1620 del 26 settembre 2023 emessa dal Tribunale di Venezia. All'ufficio lagunare è stato, in particolare, affidato l'onere di stabilire se le contestazioni del committente erano fondate o meno.
Non mi resta, perciò, che approfondire il caso concreto.
Appalto di servizi e corretto adempimento del contratto: a chi spetta provarlo? Fatto e decisione
Per l'anno 2016, un supercondominio aveva affidato la gestione e la manutenzione dell'intero complesso immobiliare ad un'impresa mediante la sottoscrizione di un appalto di servizi. Secondo il committente, però, l'appaltatore non eseguiva, correttamente, gli obblighi a suo carico.
In virtù, quindi, di tale inadempimento, l'ente chiudeva ogni rapporto con la ditta nell'ottobre dello stesso anno, mediante lettera raccomandata.
Sospendeva, altresì, il pagamento del corrispettivo previsto in contratto, anche a causa di presunti danni provocati dalla controparte.
La lite si spostava, quindi, in sede giudiziale. L'appaltatore, infatti, in ragione delle fatture regolarmente emesse per un complessivo di € 25.000 circa, chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo di pari importo a carico del committente al quale il supercondominio proponeva opposizione dinanzi al competente Tribunale di Venezia.
In tale sede, parte opposta eccepiva lo scorretto adempimento del contratto sulla base di molteplici circostanze "ad esempio, la mancanza di pulizia giornaliera della piscina, del taglio regolare, la inadeguata pulizia delle scale e del bagno interrato". Per queste ragioni chiedeva la riduzione della somma pretesa in decreto oltre al riconoscimento di quanto, comunque, versato all'appaltatore durante il corso del rapporto.
Il Tribunale di Venezia, esaurita l'istruttoria, caratterizzata anche dall'escussione di vari testimoni ed acclarato che il supercondominio aveva, comunque, versato € 11.800 in ragione del contratto, ha altresì ridotto a circa € 6.700 la somma dovuta dal committente. Ciò è stato deciso in virtù dell'inadempimento dell'appaltatore.
Infatti, all'eccezione della controparte, l'impresa opposta non aveva offerto alcun elemento in grado di comprovare l'esatta e puntuale esecuzione dell'appalto. Pertanto, sul punto, la riduzione del corrispettivo è stata conseguenziale.
L'onere della prova nel contratto di appalto: chi deve dimostrare l'adempimento?
Nel contratto di appalto, l'accettazione delle opere e/o dei servizi eseguiti a favore del committente è molto importante. Espressa al termine del contratto, a seguito di verifica della prestazione, essa determina, salvo patto o uso contrario, l'obbligo di versare il corrispettivo "Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente" (art. 1665 ult. co. c.c.)
L'accettazione, però, è fondamentale anche in tema di inadempimento. Se infatti non interviene, così come è accaduto nella vicenda in esame, dove, invece, il committente ha contestato l'esatta esecuzione dei servizi appaltati, il corrispettivo non è dovuto.
Quindi, per superare l'impasse, all'appaltatore spetterà l'onere di comprovare il corretto adempimento del contratto "spetta all'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo l'onere della prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione, nel momento in cui il committente abbia eccepito l'inadempimento, (C.C. 4.01.2019 n. 98; 38345/21), a maggior ragione nel caso in cui l'opera o il servizio non siano mai stati accettati".
E ancora "sino a quando l'opera/il servizio non siano stati accettati - espressamente o tacitamente - al committente è sufficiente la mera allegazione dei vizi, gravando sull'appaltatore la prova di aver dato esecuzione corretta e completa al contratto (C.C. 26566/21, 19146/13, 936/2010, 3472/08)".
Tornando al caso in commento, alla mancata accettazione dei servizi resi e alle contestazioni del committente, puntualmente confermate in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, l'appaltatore non ha reagito adeguatamente. Non ha, infatti, allegato alcuna prova a sostegno della corretta e compiuta esecuzione dell'appalto.
All'ufficio veneto, perciò, non è rimasto che accogliere l'eccezione d'inadempimento dell'opponente supercondominio.