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Appalto e subappalto di opere condominiali: la responsabilità per vizi e difetti delle opere

La responsabilità per vizi e difetti nelle opere condominiali: come si distribuisce tra appaltatore e subappaltatore secondo la giurisprudenza e quale tutela può ottenere il condominio danneggiato.
Avv. Dina Colucci 
7 Mar, 2023

Appalto e subappalto di opere condominiali: la vicenda

Un condominio dopo aver commissionato alla società Alfa i lavori per il rifacimento della pavimentazione dei cortili carrabili condominiali, lavori successivamente subappaltati alla società Beta sotto il controllo del direttore dei lavori, ha riscontrato l'esistenza di una serie di difetti e vizi nelle opere accertati anche da un accertamento tecnico preventivo.

Alla luce di tale presa d'atto il condomino cita in giudizio il direttore dei lavoratori, la società Alfa (appaltatrice), e la società Beta (subappaltatrice), al fine di ottenere la loro condanna in via solidale al risarcimento dei danni subiti.

I convenuti hanno contestato le pretese del condominio, e la ditta appaltatrice (soc. Alfa) ha formulato domanda di manleva nei confronti della subappaltatrice società Beta.

Il giudizio di primo grado si è concluso con una sentenza che ha condannato la società Alfa (appaltatrice) ed il direttore dei lavori al pagamento in favore del condominio di una somma di circa sessantamila euro, limitandosi a condannare la subappaltatrice società Beta, a manlevare la società Alfa ad una somma pari ad un terzo dell'importo complessivo (sessantamila euro=.

La società Alfa, non condividendo l'esito del giudizio ha impugnato la sentenza di primo grado contestando l'errata ripartizione della responsabilità fra di essa e la società Beta appaltatrice dei lavori ai cortili condominiali affetti da vizi e difetti.

Appalto e subappalto di opere condominiali: la sentenza

La sentenza n. 260 del 26 gennaio 2023 della Corte d'appello di Milano ha parzialmente accolto i motivi a sostegno delle pretese della società Alfa ricostruendo scrupolosamente i rapporti, nel contratto di appalto, fra committente ed appaltatore e fra appaltatore e, come nel caso di specie, ditta subappaltatrice analizzando non solo il percorso logico giuridico del giudice di prime cure ma anche l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia.

Per quanto riguarda la censura mossa dalla società Alfa (appalatrice) nei confronti dell'impugnata sentenza di primo grado lamenta di essere stata considerata l'unica responsabile dei vizi lamentati dal condominio nonostante la CTU, nel giudizio di primo grado, avesse ricondotto l'eziologia a errori nella programmazione dell'intervento e nella scelta dei prodotti per i lavori al cortile carrabile condominiale solo al direttore dei lavori ed alla ditta appaltatrice.

Per quanto riguarda, inoltre, un ulteriore motivo a sostegno dell'appello dell'appaltatrice, e cioè che con la consegna dei lavori al condominio quest'ultimo, avesse per facta concludentia, accettato gli stessi decadendo da qualsiasi pretesa risarcitoria in virtù dei presunti danni subiti la Corte d'appello si riporta a quanto stabilito dalla pronuncia di primo grado che a tal proposito ha chiarito che …."In primo luogo, occorre escludere che l'opera in questione possa essere stata, anche solo tacitamente, oggetto di accettazione da parte della committenza.

In proposito, occorre distinguere (p.t., Cass., 3.6.2020, n. 10452/20) tra consegna - ovvero la mera messa a disposizione del manufatto, atto di carattere materiale, improduttivo di effetti giuridici ex lege - e accettazione, vale a dire la manifestazione di volontà negoziale con cui l'appaltante dichiara il proprio gradimento dell'opus, con conseguente esclusione della garanzia ai sensi dell'art. 1667, co. 1, c.c.. Sebbene per l'accettazione non sia necessaria alcuna veste formale, essendone ben possibile una manifestazione per facta concludentia, nel caso di specie è impossibile desumere dal comportamento del Condominio e del D.L. nominato da esso la volontà di accettare l'opera".

Alla luce di tale ricostruzione, la Corte d'appello, confermando la pronuncia di primo grado ha chiarito che il condominio ha ricevuto la consegna dei lavori ma non ha mai formalmente accettato gli stessi e ne ha sempre contestato l'esistenza di vizi tanto che la stessa ditta appaltatrice (appellante nel giudizio di secondo grado) si è anche offerta di provvedere ad effettuare gli interventi di riparazione necessari.

Per quanto riguarda, invece, la ripartizione della responsabilità fra ditta appaltatrice (società Alfa) e ditta subappaltatrice (società beta), la sentenza 260 dello scorso 26 gennaio della Corte d'appello di Milano ribadisce alcuni principi già frequentemente chiariti dalla giurisprudenza riguardo alla responsabilità che grava sull'appaltatore in presenza di vizi e difetti, puntualizzando che:

a) "È l'appaltatore e non il subappaltatore a rispondere di vizi di natura esecutiva nei confronti del committente di norma dell'art. 1668 c.c.;

b) L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.

Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (Sez. 1 - , Ordinanza n. 23594 del 09/10/2017, conf. Cass. ord. 777 del 16/01/2020)."

Alla luce di tale ricostruzione, quindi, la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo responsabile la ditta appaltatrice nei confronti della Condominio committente, provvedendo solo a riformare la sentenza di primo grado a fronte dell'accoglimento la domanda di manleva formulata dall'appellante società Alfa (appaltatrice) nei confronti della subappaltatrice stabilendo che quest'ultima dovrà risponderne per il 57% dei danni sopportati dal condominio di circa sessantamila euro.

Sentenza
Scarica App. Milano n. 260 del 26 gennaio 2023
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