Nella vicenda oggetto della recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 9514 del 9 aprile 2024 si è discusso della responsabilità del direttore dei lavori in merito ai danni a carico dei beni del committente condominio quale conseguenza di un appalto.
Sul tema la disposizione di riferimento è senza dubbio l'art. 1669 cod. civ. "Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa".
Quest'ultima norma, per pacifica opinione giurisprudenziale, è invocabile anche con riferimento al direttore dei lavori nell'ipotesi in cui dovessero sorgere delle problematiche a carico delle opere appaltate e realizzate.
Infatti, nella responsabilità derivante dal citato articolo, incorrono anche il progettista e il direttore dei lavori allorquando, per colpa professionale, abbiano contribuito alla determinazione dell'evento dannoso e cioè dei vizi e/o della rovina dell'opera (ex multis (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 17874 del 23 luglio 2013).
Ebbene, questa responsabilità è di natura contrattuale, cioè derivante dalla prestazione d'opera intellettuale prestata oppure è di carattere extracontrattuale? L'eventuale obbligo risarcitorio del direttore dei lavori è in solido con quello dell'appaltatore oppure no?
È opportuno, dunque, approfondire la questione alla luce della posizione giurisprudenziale sull'argomento.
Appalto e danni al condominio: la responsabilità professionale del direttore dei lavori
In tema di responsabilità del direttore dei lavori a seguito di un appalto, secondo un ormai risalente orientamento giurisprudenziale, l'eventuale obbligo risarcitorio nei riguardi del committente condominio traeva fonte dalla prestazione d'opera intellettuale eseguita.
Si trattava, perciò, di un onere derivante da un titolo diverso da quello dell'appaltatore che invece avrebbe risposto dei danni in ragione del contratto di appalto (Cass. 16 maggio 1973, n. 1388; App. Firenze, 15 aprile 1966; App. Roma, 27 maggio 1964; Trib. Perugia, 16 ottobre 1964).
Pertanto, il danneggiato poteva agire, alternativamente, verso il primo e verso il secondo ma senza che i responsabili anzidetti avessero alcuna solidarietà a riguardo.
Ovviamente, alla luce di tale ricostruzione, colui che aveva indennizzato il committente non aveva alcuna azione di regresso verso l'altro responsabile (Cass. 6 settembre 1968, n. 2887).
Appalto e danni al condominio: la responsabilità extracontrattuale del direttore dei lavori
Per la giurisprudenza prevalente, la responsabilità del direttore dei lavori a seguito di un appalto è di natura extracontrattuale.
Per i giudici di legittimità, infatti, l'art. 1669 cod. civ., che impone al responsabile dei vizi o della rovina delle opere appaltate di risarcire il danneggiato, è posto a tutela d'interessi di portata generale.
Essi sono, quindi, molto più importanti rispetto a quelli nascenti dal vincolo negoziale tra l'appaltatore, il direttore dei lavori e il committente "La responsabilità per gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c. è di natura extracontrattuale, essendo sancita al fine di garantire la stabilità e solidità degli edifici e delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, a tutela dell'incolumità personale dei cittadini, e, quindi, di interessi generali inderogabili, che trascendono i confini ed i limiti dei rapporti negoziali tra le parti (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 81 del 7 gennaio 2000)".
Per questi motivi, laddove le opere dovessero risultare viziate e/o rovinate, il direttore dei lavori risponderebbe per l'intero, con obbligazione solidale verso il committente (un condominio o un privato) alla luce dell'art. 2055 cod. civ. "Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali - In tema di contratto di appalto il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. n. 14650 del 2012 - Cass. n. 20704 del 2021)".
Infine, è bene precisare che, ai fini dell'obbligo risarcitorio solidale verso il committente, non è rilevante il grado di responsabilità del direttore dei lavori per i vizi e/o la rovina delle opere, essendo sufficiente che questi abbia concorso a produrre l'evento dannoso "Peraltro secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, ove il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del progettista - direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso" (Cass. n. 20294 del 2004; Cass. n. 5103 del 1995; Cass. n. 20704 del 2021).