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Appalti in condominio e Durc di congruità per la manodopera edilizia: novità e chiarimenti

Importanti precisazioni sono contenute nelle ultime Faq pubblicate dalla Commissione nazionale delle casse edili.
Redazione Condominioweb 
15 Feb, 2023

Il sistema per verificare la congruità dei costi della manodopera, introdotto dal Decreto Semplificazioni (Legge 120/2020) e regolato dal DM 143/2021, è in vigore dal 1° novembre 2021.

Prima di procedere al saldo finale dei lavori edili agevolati con le detrazioni fiscali, i committenti hanno l'obbligo di richiedere all'impresa affidataria l'attestazione di congruità della manodopera nel cantiere, se l'opera complessiva supera i 70mila euro.

L'obbligo di adempiere in tal senso è ricordato anche dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2022 al paragrafo 8.

Dal 1° marzo imprese e committenti di lavori edili riceveranno avvisi automatizzati per ricordare gli obblighi su costi e regolarità della manodopera (le Parti Sociali nazionali dell'edilizia hanno sottoscritto un accordo finalizzato, in primo luogo, a dare piena attuazione all'istituto della congruità della manodopera edilizia).

Si ricorda che nelle ultime le ultime Faq pubblicate dalla Commissione nazionale delle casse edili viene precisato che è possibile annullare un'attestazione di congruità emessa e richiederne una nuova successiva; tale possibilità si riferisce alla presenta rilevati errori materiali nei dati contenuti nell'attestazione di congruità o nel caso in cui l'importo dei lavori non sia stato aggiornato (es. variazioni in corso d'opera).

Su richiesta dell'impresa affidataria, pertanto, la Cassa Edile/Edilcassa, dovrà procedere alla disabilitazione del "Codice di autorizzazione", necessario per verificare l'esistenza dell'attestazione che invaliderà l'emissione precedente.

In tal modo sarà riattivato il cantiere al fine di apportare le modifiche necessarie, a seguito delle quali sarà possibile effettuare una nuova richiesta di emissione di attestazione di congruità.

Nelle ultime Faq pubblicate dalla Commissione nazionale delle casse edili viene precisato pure che, nel caso di un lavoro privato di importo complessivo pari o superiore ai 70.000 euro, in cui vi siano più contratti autonomi affidati da un unico committente, l'opera sarà comunque soggetta a congruità, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti anche se di importo inferiore ai 70.000 euro.

Ognuna delle imprese coinvolte nella realizzazione della medesima opera sarà considerata singolarmente come impresa affidataria per la parte di lavori di propria competenza e pertanto soggetta alla verifica di congruità.

Nelle stesse ultime Faq viene affrontato il caso di un cantiere di importo superiore a 70mila euro abbia al suo interno una parte che accede al sismabonus e una che accede all'ecobonus, con contabilità separate (e relativi pagamenti separati) anche per la cessione dei crediti.

In questi casi, anche nell'ipotesi di un unico contratto di affidamento, l'impresa affidataria potrà inserire in CNCE Edilconnect un cantiere per il sismabonus e uno per l'ecobonus».

In questo modo sarà possibile richiedere, prima dei diversi saldi finali, una distinta attestazione della congruità rispetto alla parte di opera conclusa per prima.

Infine una delle risposte chiarisce che, a sostituzione della FAQ n. 2 della CNCE n. 812/2022 l'attività di fornitura e posa in opera o la sola posa di serramenti effettuata da imprese che, in virtù dell'attività svolta in via principale e/o prevalente, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile, non sarà soggetta all'applicazione dell'istituto della congruità.

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