Il TAR Liguria, con sentenza n° 540 del 20 giugno 2017 ha stabilito che si può installare un'antenna per radioamatore sul tetto del condominio senza che sia necessario il rilascio di un titolo edilizio.
II caso. Il comune di Genova aveva ingiunto un condomino alla rimozione di una antenna per radioamatore installata sulla copertura dell'immobile condominiale. Il manufatto si elevava per circa undici metri.
La decisione. Rifacendosi alla prevalente giurisprudenza in argomento il Tar Liguria ha precisato che per l'installazione di tale tipo antenna non è necessario il rilascio di un titolo edilizio.
Inoltre l'intervento autorizzativo della p.a. ricorre solo nel caso in cui l'impianto riguardi un sito paesisticamente rilevante (ma nel caso di specie non si è verificata questa evidenza).
Per tali motivi il Tar Liguria accoglie il ricorso del radioamatore, contro il Comune di Genova, disponendo che l'intervento autorizzativo della pubblica amministrazione è legittimo solo nel caso in cui l'impianto riguardi un sito paesisticamente rilevante", pertanto l'antenna si può liberamente installare.
I precedenti. La giurisprudenza in materia è consolidata nel ritenere necessaria la concessione edilizia solo se l'impatto ambientale e la trasformazione edilizio-urbanistica che la realizzazione delle opere comportano siano di rilevante entità. Il Consiglio di di Stato, con sentenza del 20 ottobre 1988, n. 594 ha affermato che l'installazione sul tetto di un condominio di un'antenna posta al servizio di un impianto di radioamatore non è soggetta a concessione edilizia.
Più recentemente Il T.A.R. Latina Sez. I, 28/10/2011, n. 861 ha stabilito "che l'installazione di un'antenna sul tetto di un condominio posta al servizio di un impianto di radioamatore, compreso il traliccio quale sostegno dell'antenna medesima, non costituisce trasformazione del territorio agli effetti delle leggi urbanistiche, ma una mera pertinenza e, pertanto, non necessita di autorizzazione o concessione edilizia, a meno che non vi siano opere edilizie eccedenti la semplice posa in opera delle attrezzature tecniche costituenti l'impianto".
Il T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 18/10/2010, n. 1161 ha inoltre precisato che "se è vero che le antenne per gli impianti di ricetrasmissione radioamatoriali non necessitano di permesso di costruire perché non costituiscono interventi di trasformazione del territorio agli effetti delle leggi urbanistiche, ciò può ammettersi solo per le antenne di radioamatore di piccole dimensioni e, comunque, non per i "tralicci" su cui vanno collocate siffatte antenne".
Risvolti in ambito condominiale. In tema di edificio di condominio, posto che il condomino può usare della cosa comune (ex art. 1102 c. c.) per un suo fine particolare, non deve alterare la consistenza e la destinazione di essa e non impedire l'altrui pari uso.
Fatto salve queste due condizioni, è da ritenere consentita l'installazione di un'antenna ricetrasmittente sul tetto comune da parte di un singolo condomino radioamatore purché per le dimensioni dell'antenna non venga pregiudicato o escluso agli altri la possibilità di fare del tetto stesso analogo uso.
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