Le antenne telefoniche, come i ripetitori, devono essere considerati beni immobili, rientrando essi tra le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio secondo il disposto dell'articolo 812, comma 2, c.c. Le antenne sono da considerarsi "costruzioni" anche agli specifici effetti tanto dell'articolo 934 c.c. (e, dunque, suscettibili di accessione), quanto dell'articolo 952 c.c. (e, dunque, suscettibili di costituire oggetto di diritto di superficie), precisandosi che tali conclusioni sono desumibili, tra l'altro (e come puntualmente dedotto dalla ricorrente con il primo motivo), dal Testo Unico dell'Edilizia (d.p.r. n. 380/2001), il quale, nell'articolo 3, comma 1, lett. e), punto 4, ricomprende espressamente, fra gli interventi di "nuova costruzione" la "installazione... di ripetitori per i servizi di telecomunicazione".
Chiarito quanto sopra bisogna considerare che è possibile concedere in locazione una porzione del tetto ad un gestore telefonico per l'installazione di un'antenna: la delibera può essere assunta con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea portatori di almeno un terzo del valore millesimale, trattandosi di un uso indiretto del bene comune.
Questa soluzione può suscitare le reazioni dei condomini del caseggiato vicino atteso che gli impianti per telecomunicazioni sono costituiti da antenne trasmittenti che emettono onde elettromagnetiche. Il problema è stato recentemente affrontato dal Tar Lombardia nella sentenza n. 1545/2024.
Antenne di telefonia mobile nell'edificio vicino e pericolo campi elettromagnetici per i condomini vicini. Fatto e decisione
Un Comune autorizzava una nota società di telefonia mobile all'installazione ed all'esercizio di un impianto/stazione radio base (SRB) con potenza in singola antenna superiore ai 20 Watt su un immobile.
L'antenna si trovava a ridosso di un parco giochi (formato da un'area per bambini, da un campo da calcetto e da uno per la pallacanestro) e vicino ad un caseggiato.
I condomini, unitamente al condominio in persona dell'Amministratore, impugnavano davanti al Tar il citato provvedimento comunale, chiedendone la sospensiva.
Il condominio lamentava la violazione di una pluralità di norme di legge statali e regionali riguardanti gli impianti in questione, fra cui l'art. 87 del D.Lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche o anche solo "CCE", nel testo applicabile ratione temporis), l'art. 31 del DPR n. 380 del 2001 (Testo Unico dell'edilizia o anche solo "TUE") e soprattutto l'art. 4 della legge regionale (LR) della Lombardia n. 11 del 2001 (norma che vietava l'installazione di impianti per le telecomunicazioni in corrispondenza, fra gli altri, dei parchi-gioco, salvo che la potenza dell'impianto non sia superiore a 7 Watt).
Secondo i condomini l'amministrazione comunale e l'Arpa avevano rilasciato parere favorevole senza effettuare le verifiche necessarie ed avrebbero così consentito l'installazione della stazione radio base di cui è causa in palese spregio della normativa suindicata.
A sostegno delle sue ragioni il condominio notava che la società di telefonia aveva rappresentato (nei propri documenti) lo stato dei luoghi in maniera sommaria e senza individuare il parco giochi.
Si costituivano in giudizio il Comune e la società di telefonia, concludendo entrambi per il rigetto del gravame. Il Tar ha dato torto ai condomini.
I giudici amministrativi hanno notato che la norma regionale richiamata dai ricorrenti (che introduceva un limite distanziale misurato in metri lineari) è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 331 del 2003. Di conseguenza i giudici amministrativi hanno chiarito che secondo la normativa in vigore non deve essere considerata la distanza lineare dell'impianto dal parco giochi, quanto invece il limite di emissione elettromagnetica dell'impianto stesso, così come verificato da Arpa. Quest'ultima - come ha sottolinea lo stesso Tar- nel proprio parere ha concluso nel senso che l'attivazione dell'impianto non avrebbe determinato il superamento dei limiti previsti dalla normativa statale in materia (DPCM 8.7.2003).
Giusto quindi il comportamento del Comune che si è conformato al parere rilasciato da Arpa, autorizzando l'installazione dell'impianto.
In ogni caso, contrariamente a quanto affermato dai condomini, la società di telefonia nella domanda presentata ha evidenziano il campo giochi il quale, unitamente al Condominio, è risultato tra i punti di misurazione utilizzati sia dalla società sia da Arpa.
Normativa sui limiti elettromagnetici e procedure per la conformità delle antenne
Per tutelare la popolazione dall'esposizione a queste onde, la normativa nazionale ha stabilito dei limiti di intensità di campo elettrico e di campo magnetico che non devono essere superati.
Se risulta che un nuovo progetto di antenna può causare il superamento dei limiti, il progetto viene respinto. Se invece il superamento viene accertato su antenne esistenti tramite misurazioni, la legge contempla una procedura per la "riduzione a conformità", cioè per riportare le emissioni dell'antenna nei limiti di legge.
La normativa non prevede però distanze delle antenne dagli edifici, ma solamente delle intensità di campo elettromagnetico da non superare.
Nella decisione viene precisato come la previsione di un limite minimo di distanza rappresenti un divieto di localizzazione che potrebbe pregiudicare la realizzazione di una rete completa di infrastrutture e tale divieto non è consentito dalla legislazione statale in materia (D.Lgs. n. 259 del 2003 e legge n. 36 del 2001), che qualifica l'attività di installazione di reti di comunicazione elettronica come di preminente interesse generale, mentre le Stazioni radio base sono qualificate come opere di pubblica utilità e di urbanizzazione primaria.
In ogni caso il divieto di installazione "in corrispondenza" di siti sensibili corrisponde sostanzialmente a quello di installare "su" tali siti (Corte Cost. 7 novembre 2003 n. 331).