Il terrazzo condominiale di un fabbricato, normalmente, ospita l'antenna per la ricezione del segnale televisivo tradizionale nonché la parabola che consente la visione dei canali satellitari. Generalmente, il fastidio provocato dall'impianto è limitato al minimo, poiché si individua un'area in cui collocare i dispositivi e il resto del lastrico resta a disposizione per l'eventuale uso comune.
La descritta situazione può mutare, però, quando il lastrico è di proprietà privata. In tal caso, bisogna coinvolgere un bene di un singolo e non sempre tutto fila liscio in merito alla collocazione e alla manutenzione dell'impianto. Insomma, le probabilità che possano sorgere delle contestazioni sull'argomento sono maggiori.
È quanto, ad esempio, accaduto in questo fabbricato, dove una condòmina si è vista negare dall'assemblea l'accesso al terrazzo privato dell'edificio richiesto allo scopo di eseguire la manutenzione sul proprio impianto satellitare. Ne è scaturita una lite giudiziaria con tanto di sentenza finale (Tribunale di Roma sentenza n. 11526 del 20 luglio 2023).
Prima di entrare nel merito della decisione de quo, è bene, però, approfondire il caso concreto.
Limiti per l'installazione di antenne su proprietà privata
In un edificio laziale, la proprietaria di un appartamento intendeva accedere al terrazzo privato di copertura del fabbricato per eseguire la manutenzione del suo impianto satellitare ivi ubicato. L'assemblea condominiale, però, negava tale facoltà.
In ragione di ciò la condomina citava il proprietario del terrazzo dinanzi al Tribunale di Roma allo scopo di vedersi accertare il diritto negato, di far condannare il convenuto a consentire l'accesso de quo e al fine di vedersi risarcire i danni patrimoniali e non, patiti nell'occasione. L'ufficio laziale, però, ha rigettato ogni domanda.
Per il magistrato, infatti, pur ammettendo e riconoscendo il diritto dell'attrice alla manutenzione della propria parabola, seppur posizionata su un bene privato, è stata sbagliata la modalità con la quale l'azione è stata avanzata. L'istante, infatti, avrebbe dovuto impugnare il deliberato assembleare che, a quanto pare, del tutto illegittimamente, aveva negato il diritto in contestazione.
Con l'occasione, però, il Tribunale di Roma ha precisato i presupposti in base ai quali un'antenna o una parabola possono essere installati in un fabbricato che sono, sostanzialmente, riportati nell'art. 1122 bis c.c.
In particolare, ha ricordato che nessun condòmino e tanto meno l'assemblea possono opporsi o devono autorizzare il singolo proprietario che vuole collocare o ha necessità di riparare un impianto destinato alla ricezione delle trasmissioni televisive su un bene altrui, quale il terrazzo privato di copertura del fabbricato.
Gli unici limiti sono rappresentati dalla violazione del decoro architettonico, da un eventuale divieto contenuto in un regolamento condominiale contrattuale e dall'impossibilità di posizionare l'antenna all'interno di un bene personale, ad esempio, sul proprio balcone.
In assenza, quindi, di tali ostacoli, prosegue l'ufficio, il diritto del cittadino non può essere negato.
Esiti e implicazioni legali sull'uso di antenne su beni privati
La sentenza in commento è stata negativa per l'attrice, alla luce del descritto errore di impostazione dell'azione. Tuttavia, la decisione de quo è stata l'occasione per ricordare che l'istallazione di un'antenna e/o di una parabola e il conseguente accesso per procedere alla manutenzione del bene, seppur sacrosanto, non possono avvenire, indiscriminatamente a danno del privato titolare del lastrico su cui è collocato l'impianto.
In particolare, anche se non è stato citato nel provvedimento del Tribunale di Roma, è importante ricordare quell'arresto giurisprudenziale secondo il quale, in tema di posizionamento di un'antenna sulla proprietà altrui, non è possibile scegliere senza alcun criterio il sito de quo (Cass. sent. n. 16865/2017).
Occorre, infatti, che sia impossibile raggiungere lo stesso scopo, cioè la ricezione del segnale televisivo, utilizzando un bene personale, ad esempio, mettendo la parabola sul proprio balcone "secondo l' insegnamento di questa Corte - con riguardo ad un edificio in condominio ed all'installazione d'apparecchi per la ricezione di programmi radio-televisivi, il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dagli artt. l e 3 della legge 6 maggio 1940, n. 554 e 231 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (applicabili ratione temporis), è subordinato all'impossibilità per l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto al proprietario dell'immobile gravato (cfr. Cass. 06/05/2005, n. 9393, relativa proprio al caso dell'installazione, da parte d'alcuni condomini, di un'antenna televisiva su un terrazzo di proprietà esclusiva), considerato che il diritto all'installazione non comporta anche quello di scegliere a piacimento il sito preferito per l'antenna (Cass. 21/04/2009, n. 9427)".