Alle volte capita che alcuni rapporti contrattuali si fondino su accordi verbali, nemmeno tanto specificati. A quanto pare, è capitato ciò anche nella vicenda oggetto della recente sentenza del Tribunale di Sassari n. 593 del 9 giugno 2023.
Più precisamente, in questo procedimento si sono scontrati il condominio e un privato in merito al mancato pagamento del canone, presuntivamente, previsto per l'occupazione di alcuni locali utilizzati per riporre delle attrezzature del fabbricato.
In corso di causa, la prova principe di tale accordo è stata rappresentata dal riconoscimento del debito comune operato dall'ex amministratore dell'edificio. Il Tribunale, perciò, è stato chiamato a stabilire se tale atto fosse stato sufficiente a fondare la domanda di pagamento.
Approfondiamo meglio, però, il caso concreto.
Amministratore riconosce un debito condominiale: quali effetti sul condominio? Fatto e decisione
In un fabbricato, a detta di un singolo condòmino, i locali di proprietà del medesimo venivano occupati, per dieci anni, dalle attrezzature del condominio, in base ad un accordo verbale che prevedeva il pagamento di un canone annuo di 10.000 euro. Ebbene, il proprietario sosteneva di non aver ricevuto alcunché.
Per questo motivo, il presunto creditore chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Sassari a carico dell'ente, fondato sul riconoscimento del debito accumulatosi da parte dell'amministratore dell'edificio. Avverso tale provvedimento, però, il condominio proponeva opposizione.
In sede giudiziale, il fabbricato si difendeva, principalmente, eccependo l'inopponibilità del predetto riconoscimento. Quest'ultimo, per avere effetto nei riguardi di tutti i condòmini, doveva, necessariamente, essere stato deliberato ed autorizzato dall'assemblea, cosa che non era mai accaduta. In mancanza di ciò, inevitabilmente, non c'era alcun titolo su cui fondare la domanda di pagamento. Di conseguenza, il decreto doveva essere revocato.
Il Tribunale di Sassari, esaurita l'istruttoria, caratterizzata anche dall'escussione dell'amministratore che aveva effettuato il riconoscimento del debito, ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione.
Dagli atti, infatti, non era emersa alcuna prova dell'accordo concluso tra le parti e dei termini dello stesso. Perciò, in assenza di prova del contratto e ritenuto il riconoscimento del debito da parte dell'amministratore del tutto irrilevante, visto che non era stato deciso dall'assemblea, ha revocato il decreto.
La condanna al pagamento delle spese processuali a carico della parte opposta è stata, quindi, un'ulteriore inevitabile conseguenza.
Considerazioni conclusive
Il Tribunale di Sassari, nel motivare la decisione in commento, ha ricordato il pacifico arresto giurisprudenziale in virtù del quale, al creditore che avanza una richiesta di pagamento disattesa dal debitore, spetta l'onere di comprovare il titolo su cui si fonda il diritto azionato "il creditore che agisce per l'adempimento o la risoluzione contrattuale deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (Cass n 15677 del 03/07/2009, Cass n. 1743 del 26.1.2007)".
In caso contrario, la domanda giudiziale sarebbe respinta, cioè proprio ciò che è accaduto nel procedimento in esame.
Dall'istruttoria, infatti, non è emersa alcuna prova dell'accordo, neppure verbale, tra il condominio e il privato in merito all'occupazione dei locali del medesimo a fronte del pagamento di un canone. In tal senso, il riconoscimento del debito da parte dell'ex amministratore non aveva valore ed era irrilevante sul punto, visto che non era stato deliberato ed autorizzato dall'assemblea. La domanda di pagamento è stata, quindi, rigettata per difetto di prova.