L'amministratore può essere revocato prima dello scadere del mandato e l'assemblea non è obbligata ad indicare necessariamente le ragioni della revoca, che, pertanto, possono prescindere dalla sussistenza della giusta causa.
La revoca non richiede la menzione o la sussistenza di una giusta causa, dato che il rapporto tra amministratore ed assemblea riposa esclusivamente sulla fiducia che i partecipanti al condominio nutrono nei suoi confronti. Venuta meno tale fiducia, manca il fondamento stesso della permanenza in carica dell'amministratore.
In ogni caso l'articolo 1129 c.c., comma 13 stabilisce che, in caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato. I condomini, perciò, devono attivarsi per procedere alla nomina del nuovo amministratore, ma non possono rinominare, immediatamente, quello revocato dal Tribunale e, nel caso in cui l'assemblea non sia in grado di deliberare in merito si potrà ricorrere all'autorità giudiziaria per la relativa nomina.
E se l'assemblea in una riunione immediatamente successiva al decreto di rimozione nomina l'amministratore revocato? In merito al problema si è recentemente pronunciato il Tribunale di Civitavecchia (sentenza 8 maggio 2024 n. 756).
Nuova nomina dell'amministratore revocato e delibera illegittima. Fatto e decisione
Con provvedimento del Tribunale (del 28/03/2019) veniva revocato giudizialmente l'amministratore di un condominio; quest'ultimo, però, nonostante l'intervenuta revoca, continuava a svolgere illegittimamente la carica di amministratore fino alla cessazione dalla carica con nomina del suo successore.
In particolare convocava e partecipava comunque ad una assemblea del 14/09/2019 in qualità di amministratore, ponendo al punto 2 dell'ordine del giorno la questione relativa "alla conferma del mandato ad amministratore". L'assemblea confermava l'amministratore revocato.
Con successiva delibera del 12/10/2019, ratificava la nomina ad amministratore, approvando il preventivo presentato per assumere la carica di amministratore. Due condomini impugnavano le due delibere che ritenevano illegittime.
Gli attori sostenevano che con la prima delibera era stato violato il divieto di nomina dell'amministratore revocato.
In merito alla seconda decisione contestavano non solo l'ammontare del compenso, ma anche i meccanismi della sua determinazione in relazione a singole prestazioni dell'amministratore, denunziandone l'illegittimità e la sproporzionalità a loro danno. Il Tribunale ha dato ragione agli attori.
Lo stesso giudice ha notato che il provvedimento di revoca è del 28/03/2019, ma, l'amministratore revocato ha convocato e partecipato comunque all'assemblea del 14/09/2019 in qualità di amministratore, ponendo all'ordine del giorno, tra l'altro, la questione relativa alla conferma del suo mandato. Non vi è dubbio quindi che abbia esercitato i suoi poteri di amministratore in data successiva a quella di inizio dell'efficacia del provvedimento di revoca giudiziale. Il Tribunale ha ritenuto perciò la delibera di nomina impugnata illegittima. Anche la delibera del 12/10/2019 è stata considerata illegittima e, quindi, annullata.
Ciò perché l'amministratore ha quantificato il proprio compenso in € 3.500,00 lordi da corrispondere in parte come spese condominiali non soggette a tassazione, in assenza dei presupposti per cui detta compensazione possa operare, in ragione della diversa natura dei crediti e dei diversi regimi ai quali detti crediti sono sottoposti.
In ogni caso il Tribunale ha ritenuto illegittime alcune spese indicate a titolo di rimborso per la partecipazione dell'amministratore a ogni udienza di mediazione o di procedimento giudiziario o quelle indicate per il ritiro di raccomandate presso l'ufficio postale.
Secondo il Tribunale dette spese sono relative all'attività gestoria dell'amministratore e, quindi, facenti parte della c.d. quota fissa del compenso omnicomprensivo.
Revoca dell'amministratore: limiti e possibilità di nuova nomina
L'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato: tale preclusione è valida soltanto per l'esercizio successivo, e non sine die non potendo trasformarsi, per l'assemblea, in una privazione perpetua della libertà decisionale e, per l'amministratore in una sanzione a tempo indeterminato, in violazione del principio di proporzionalità laddove non si tenga conto degli specifici motivi, più o meno gravi, che abbiano condotto alla revoca (Trib. Trieste 28 gennaio 2020, n. 82). Si può quindi affermare che l'amministratore revocato è temporaneo e non comprime definitivamente il diritto dello stesso di ricevere l'incarico, rilevando soltanto per la designazione assembleare immediatamente successiva al decreto di rimozione (Cass. civ., sez. II, 28/10/2020, n. 23743).
Il divieto di nomina posto dal riformato art. 1129 c.c., comma 13, funziona, in realtà, nei confronti dell'assemblea, precludendole di rendere inoperativa la revoca giudiziale con una delibera che riconfermi l'amministratore rimosso dal tribunale (e ciò pure se siano venute meno le ragioni che avevano determinato la sua revoca).
Anche tale divieto non elimina il tipico connotato di provvisorietà ed intrinseca modificabilità dei provvedimenti giudiziari camerali in tema di nomina e revoca dell'amministratore di condominio, lasciando all'amministratore revocato la facoltà di avvalersi della tutela giurisdizionale piena in un ordinario giudizio contenzioso ai fini risarcitori (Cass. civ., sez. II, 02/02/2023, n. 3198).
Si ricorda che esiste un minoritario orientamento giurisprudenziale che considera perpetuo il divieto di nuova nomina.
In quest'ottica è stata annullata la delibera di nomina dell'amministratore di società di amministrazione al cui interno dell'organico vi era il pregresso amministratore revocato giudizialmente (Trib. La Spezia 6 marzo 2020, n. 139).