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Amministratore querelato da più condomini per appropriazione indebita: la remissione di querela richiede attenzione

Amministratori condominiali a rischio di querela per appropriazione indebita: la remissione di querela non sempre porta all'estinzione del reato.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
10 Dic, 2024

È nota l'esistenza di specifici obblighi di rendicontazione del bilancio condominiale a carico dell'amministratore condominiale, nonché il diritto dei singoli condomini di prendere visione in ogni momento della documentazione condominiale al fine di verificare i conti o farli verificare da un soggetto particolarmente competente in materia, come un revisore.

Il problema è che talvolta l'amministratore non è in grado di giustificare con le opportune "pezze d'appoggio" (fatture, bollette, bonifici etc…) come siano usciti soldi dal conto corrente condominiale.

In questo caso non si può escludere che l'amministratore si sia appropriato indebitamente di somme del condominio commettendo il reato previsto dall'articolo 646 c.p. (Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61). A proposito della commissione di questo reato da parte del soggetto incaricato di amministrare il caseggiato merita di essere segnalata una recente decisione della Cassazione che ha affrontato il tema della remissione di querela presentata nei confronti di un ex amministratore (sentenza n. 44374 del 4 dicembre 2024).

Remissione di querela e appropriazione indebita: il caso dei condomini

La vicenda prendeva l'avvio quando otto condomini querelavano l'ex amministratrice per appropriazione indebita. Il Tribunale dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputata in ordine al reato di cui all'art. 646 c.p. alla stessa ascritto per intervenuta remissione di querela.

Il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione all'art. 154 c.p. per essere stata dichiarata l'estinzione del reato benchè la remissione di querela non fosse stata ratificata da due degli originali querelanti.

Il ricorrente faceva presente che nell'esposizione delle ragioni della decisione lo stesso Tribunale aveva da atto che, pur a fronte di una querela sporta da otto condomini dell'immobile già amministrato dall'amministratrice, solo sei avevano rimesso la querela, con esclusione di due condomini i quali, invece, non risultano avere operato detta scelta. La Cassazione ha dato ragione Procuratore della Repubblica.

Come hanno ricordato i giudici supremi, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 154 c.p., se la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti.

Proprio in applicazione di tale principio va escluso che, nel caso di querela sporta da più condomini, la decisione assunta dall'assemblea di condominio di transazione della controversia comporti remissione di querela da parte di quei soggetti che non abbiano impugnato tale provvedimento, posto che l'assenza di espressa remissione non può essere sostituita dalla mancata impugnazione di una delibera dell'assemblea dei condomini. La sentenza del Tribunale è stata annullata: in assenza di remissione da parte di tutti i condomini querelanti il giudice di primo grado non poteva dichiarare l'estinzione del reato.

Appropriazione indebita in condominio: implicazioni legali e remissione della querela

Nel caso di appropriazione indebita di somme di denaro relative ad un condominio da parte di colui che ne sia stato amministratore, il reato si consuma all'atto della cessazione della carica, in quanto è in tale momento che, in mancanza di restituzione degli importi ricevuti nel corso della gestione, si verifica con certezza l'interversione del possesso.

Infatti, considerata la natura fungibile del denaro, sino alla cessazione dalla carica l'amministratore potrebbe reintegrare il condominio delle somme precedentemente disperse (Cass. pen., sez. II, 15/01/2020, n. 19519).

Si ricorda che il singolo condomino è legittimato alla proposizione della querela, anche in via concorrente o eventualmente surrogatoria rispetto all'amministratore del condominio, per i reati commessi in danno del patrimonio comune (Cass. civ., sez. II, 27/10/2021, n. 45902; Cass. civ., sez. III, 03/07/2019, n. 49392).

Un'eventuale remissione della querela, non solo determina l'estinzione del diritto punitivo dello Stato, ma paralizza anche la perseguibilità del reato per il venir meno della condizione di procedibilità che la sorreggeva in costanza di efficacia della querela.

Se vi sono più persone offesa dal reato che hanno presentato querela e solo alcune di esse hanno manifestato la volontà di rimettere la querela, l'effetto estintivo del reato non si determina sino a che non vi sia la remissione di tutti i querelanti.

Tale principio è stato applicato nella vicenda esaminata atteso che solo sei degli otto condomini querelanti hanno rimesso la querela.

In ogni caso è stata respinta la tesi della difesa dell'ex amministratrice che ha chiesto il rigetto del ricorso poiché per i due condomini non remittenti avrebbe dovuto operare un'ipotesi di remissione tacita stante la mancata impugnazione dei due condomini della delibera condominiale di transazione della controversia.

A tale proposito è già stato affermato dalla Cassazione che non integra remissione tacita della querela l'accettazione di una somma a titolo di risarcimento del danno e la sottoscrizione di un atto di quietanza da parte del querelante, trattandosi di fatti non incompatibili con la volontà di persistere nell'istanza punitiva (Cass. pen., sez. V, 10/01/2024, n. 10426); in precedenza si era già stabilito che la transazione del danno non costituisce fatto incompatibile con la volontà di presentare querela e, quindi, non integra la remissione tacita di querela (Cass. pen., sez. V, 17/10/2007, n. 43072).

Sentenza
Scarica Cass. pen. 4 dicembre 2024 n. 44374
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