Il fatto. Il condominio citava in giudizio l'ex amministratore per avere quest'ultimo omesso di consegnare la documentazione contabile e di restituire le somme ricevute dai condomini.
Chiedeva la condanna del vecchio amministratore alla consegna della documentazione condominiale, alla restituzione dell'avanzo di cassa indebitamente trattenuto ed al risarcimento dei danni subiti.
Per quanto concerne quest'ultima domanda, il Condominio chiedeva al giudice di condannare l'amministratore per avere causato, con la sua negligenza, l'interruzione della fornitura del gas condominiale, costringendo i condomini a rimanere per due mesi senza riscaldamento.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9877 del 15 maggio 2018, ha accolto la domanda del Condominio nei seguenti termini.
Diligenza professionale. Con particolare riferimento alla domanda risarcitoria, il giudice della capitale ricorda che l'amministratore deve esercitare il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia.
Diligenza che - sottolinea il giudice - "alla luce della crescente specializzazione della figura dell'amministratore del condominio, deve essere quella da valutare con il più rigido criterio di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. con riguardo alle obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale ormai compiutamente regolamentata anche dal legislatore con indicazione puntuale degli obblighi ai quali rimane tenuto nell'adempimento del mandato, con la novella di cui alla L. n. 220 del 2012 ".
In ogni caso, l'amministratore è tenuto al rispetto del regolamento e delle norme di cui agli artt. 1130, 1131 e 1135 c.c. ed è tenuto, in particolare, al risarcimento dei danni cagionati dalla sua negligenza e dal cattivo uso dei suoi poteri.
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