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Amministratore dimissionario ingiustamente coinvolto in un procedimento penale: il condominio deve risarcirlo per i danni subiti

Interessante decisione che affronta il caso di un amministratore erroneamente accusato di non aver rispettato la normativa antincendio.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
30 Nov, 2023

In linea generale l'amministratore che non adempie ai suoi obblighi di presentazione o di rinnovo della certificazione antincendio viene sanzionato penalmente, sanzioni penali che possono essere comminate anche in caso di dichiarazioni mendaci rese dallo stesso amministratore in sede di rinnovo o di richiesta della certificazione.

In una vicenda, recentemente esaminata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l'amministratore dimissionario è stato ingiustamente sottoposto a procedimento penale poi archiviato.

Si è posto allora il problema di stabilire se le spese per la sua difesa siano da considerare o meno anticipazioni di spesa nell'interesse del condominio.

La risposta è contenuta della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4279 del 13 novembre 2023.

Procedimento penale archiviato e condanna del condominio al risarcimento dei danni subiti dall'ex amministratore. Fatto e decisione

L'amministratore di un caseggiato rassegnava le dimissioni (nel mese di aprile 2015) a causa della mancata approvazione da parte della assemblea dei lavori straordinari per il rilascio della prevista certificazione incendi (C.P.I.) dello spazio seminterrato adibito ad autorimessa condominiale.

Tuttavia, per tale motivo, l'ex amministratore veniva indagato per il reato di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 139/2006 in quanto, nella qualità di amministratore, non aveva richiesto il C.P.I. al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Tale procedimento però si concludeva con l'archiviazione.

Successivamente detto professionista si rivolgeva al Tribunale per richiedere la condanna del condominio al pagamento della somma indebitamente versata per la difesa tecnica nel procedimento penale, nonché la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali, morali e da immagine subiti e comunque per qualsiasi ipotesi di nocumento.

Infine pretendeva pure la condanna del convenuto alla refusione delle spese del procedimento di mediazione sostenuto, compresi gli onorari per l'assistenza legale obbligatoria.

Il convenuto condominio chiedeva il rigetto della domanda in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provata. Del resto faceva presente che il procedimento penale era scaturito da una denunzia dello stesso attore. Il Tribunale ha dato ragione all'attore.

Lo stesso giudice ha notato che l'ex amministratore aveva anticipato le spese nell'interesse del condominio in quanto, nella qualità di amministratore dello stesso, aveva dovuto difendersi nell'ambito del procedimento penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale (per l'ipotesi di reato prevista e punita dall'art. 20 del D. Lgs. n. 139/2006, cioè per non aver richiesto il C.P.I. al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco), procedimento conclusosi con l'archiviazione.

A parere del Tribunale è evidente come la spesa sostenuta dall'ex amministratore per difendersi sia direttamente connessa all'espletamento del mandato di amministratore condominiale, ragion per cui la stessa deve essere rimborsata dal condominio.

Come evidenzia il giudice campano, i pagamenti vanno inquadrati nell'ambito delle anticipazioni disciplinate dal comma 1 dell'art. 1720 c.c., secondo cui "il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta".

Amministratore di condominio accusato ingiustamente, come può difendersi?

L'attore ha fornito la prova degli esborsi effettuati con denaro proprio per una vicenda riguardante il condominio, mentre quest'ultimo non ha provato di aver rimborsato il detto importo.

In ogni caso, il Tribunale ha sottolineato che il procedimento penale ha preso avvio da una denunzia dei Vigili del fuoco presentata alla Procura della Repubblica e non da una denunzia del convenuto.

Alla luce di quanto sopra il Tribunale ha condannato il convenuto al pagamento delle spese per la difesa nel procedimento archiviato, al pagamento delle spese del procedimento di mediazione sostenuto dall'attore, nonché al 50% delle spese legali.

Respinta la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale non essendo stata fornita la prova della sua esistenza.

Obblighi e diritti dell'amministratore nel recupero delle spese sostenute

Il rapporto che lega l'amministratore al condominio è quello del mandato con rappresentanza. Questi, infatti, non ha (salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e dall'art. 1135 c.c. in tema di lavori urgenti) un generale potere di spesa, in quanto spetta all'assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore (Cass. civ., Sez. II, 11/01/2017, n. 454; Cass. civ., Sez. II, 27/06/2011, n. 14197).

Il credito dell'amministratore per il recupero del compenso che gli spetti e delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 c.p.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, dovendo l'amministratore che agisce in giudizio fornire la dimostrazione dei fatti che costituiscono il fondamento di tali pretese (Cass. civ., sez. II, 26/02/2019, n. 5611; Cass. civ., sez. VI, 17/08/2017, n. 20137).

In altre parole, l'onere probatorio dell'amministratore deve coordinarsi con la particolare natura dell'incarico gestorio svolto e del soggetto mandante, atteso che l'amministratore di condominio non ha - salvo quanto previsto dagli art. 1130 c.c. e dall'art. 1135 c.c. in tema di lavori urgenti - un generale potere di spesa, in quanto spetta all'assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore.

Inoltre l'amministratore ha anche l'onere di precisare quali pagamenti abbia effettuato e di dimostrare l'inerenza di essi ad obbligazioni da lui legittimamente contratte nell'interesse del condominio e nei limiti dei suoi poteri o su autorizzazione dell'assemblea (eventualmente, mediante approvazione del conto preventivo in cui la relativa spesa figuri), ovvero di propria iniziativa, ma ottenendo la ratifica dell'assemblea (Trib. Torino 18 gennaio 2021, n. 235).

Nel caso esaminato l'attore ha fornito la prova degli esborsi effettuati con denaro proprio per una vicenda riguardante il condominio, mentre quest'ultimo non ha provato di aver rimborsato il detto importo.

Sentenza
Scarica Trib. Santa Maria Capua Vetere 13 novembre 2023 n. 4279
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