“In tema di condominio, non è di per sé contra legem la delibera adottata dal condominio che approva il rendiconto riconoscendo all'amministratore a titolo di rimborso una somma, per quanto esigua, senza le cosiddette “pezze d'appoggio”.
Ne consegue che può essere rimborsato l'amministratore senza giustificativi per spese di stretta gestione del condominio”. Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13183 del 24 giugno 2016 in merito al rimborso delle spese sostenute dall'amministratore di condominio.
I fatti di causa. Tizio (condomino) proponeva opposizione avverso la delibera condominiale, la quale confermava il rendiconto. In primo grado, il tribunale rigettava l'opposizione.
Tale pronuncia veniva ulteriormente confermata dalla Corte territoriale (in grado di appello); in particolare, i giudici del gravame evidenziavano che la previsione di un fondo per i lavori da effettuare in futuro (senza approvazione di alcun lavoro) era apparsa, in ogni caso, lecita in quanto decisa all'unanimità in previsione di una spesa elevata da sostenere nell'anno successivo.
Inoltre, per il punto afferente il rimborso richiesto dall'amministratore per spese (difficilmente documentabili), a parere della Corte, tale richiesta non era apparsa ingiustificata pur in assenza di idonea documentazione. Avverso tale pronuncia il condomino proponeva ricorso per cassazione.
=> Amministratore, diritto al rimborso sulle anticipazioni a favore dei condomini
L'obbligatorietà del fondo patrimoniale. Con la riforma del condominio, il fondo speciale per far fronte a interventi di manutenzione straordinaria da facoltà è diventato un obbligo.
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