La sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 749 del 18 giugno 2025 offre un chiarimento importante in materia di rapporti tra professionista e condominio e, in particolare, sulle conseguenze del recesso dal contratto di prestazione d'opera intellettuale.
Si tratta di una questione di grande rilievo nella pratica condominiale: non è raro che, a fronte di mutate esigenze o ripensamenti, il condominio decida di interrompere l'incarico conferito a un tecnico (geometra, ingegnere, architetto, avvocato ecc.).
Il caso affrontato dalla pronuncia esaminata consente di ricostruire i presupposti che giustificano il diritto al compenso del professionista e di approfondire le condizioni alle quali è riconosciuto il pagamento anche per attività ulteriori rispetto a quelle preventivate.
I fatti
La vicenda nasce da un'azione giudiziaria promossa da un professionista (geometra) nei confronti di un condominio, rappresentato dall'amministratore. Il professionista chiedeva il pagamento:
del saldo del compenso pattuito in un preventivo accettato per un incarico di studi preliminari su pratiche di ristrutturazione edilizia;
delle somme aggiuntive per attività ulteriori (extra preventivo) svolte su richiesta del condominio.
"Il professionista ha agito in giudizio affermando di aver ricevuto incarico per l'esecuzione di studi preliminari relativi a pratiche di ristrutturazione edilizia… come da preventivo accettato e sottoscritto dal condominio convenuto.
Deduceva altresì che il committente aveva corrisposto un acconto e successivamente aveva comunicato il recesso dal rapporto professionale senza addurre alcuna giustificazione.
Sosteneva inoltre di aver svolto ulteriori attività extra-preventivo richieste dal condominio, senza tuttavia ricevere il pagamento dei relativi compensi."
Il condominio si costituiva sostenendo di aver corrisposto quanto dovuto e di aver esercitato il diritto di recesso in base all'art. 2237 c.c.
Il quadro normativo: l'art. 2237 c.c.
La sentenza sottolinea che il recesso dal contratto di prestazione d'opera intellettuale è sempre possibile, ma:
"Il committente può recedere dal contratto anche se è iniziata l'esecuzione dell'opera, ma deve rimborsare al prestatore d'opera le spese sostenute e pagare il compenso per l'opera svolta." (art. 2237 c.c.)
Il Tribunale richiama la giurisprudenza di legittimità:
"Tale norma si applica anche ai rapporti con avvocati o altri professionisti e riconosce al committente un diritto potestativo irrinunciabile di recesso, esercitabile in ogni momento. Tuttavia, tale facoltà può essere esercitata solo previo rimborso delle spese sostenute ed integrale pagamento del compenso dovuto fino a quel momento (cfr. Cass. civ., sez. II, 27/10/2016, n. 21759)."
L'esito: rigetto della domanda per mancanza di prova
Il Tribunale ha ritenuto che il professionista non avesse diritto al pagamento dell'intero compenso, ma solo a quello relativo alle prestazioni effettivamente eseguite fino al recesso. Inoltre, la domanda relativa alle attività extra-preventivo è stata respinta, poiché:
"…il professionista non ha fornito alcuna prova circa il conferimento di un incarico aggiuntivo né di un'esplicita autorizzazione assembleare, neppure desumibile da comportamenti concludenti… Non può quindi riconoscersi alcun credito ulteriore, in mancanza della prova della relativa pattuizione."
Sottolinea il giudice:
"L'onere della prova del conferimento di un incarico ulteriore, rispetto a quello documentato, grava sempre sul professionista che ne domanda il pagamento (Cass. civ., sez. II, 19/01/2021, n. 783)."
Nessuna responsabilità aggravata
Il professionista aveva chiesto anche la condanna del condominio ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata (lite temeraria), ma il Tribunale ha respinto tale domanda, non risultando la prova di malafede o colpa grave nella condotta processuale del condominio.
Principi affermati
La sentenza, quindi, chiarisce che:
Il condominio può recedere liberamente dal contratto d'opera, ma è tenuto solo al pagamento delle prestazioni già eseguite e delle spese sostenute dal professionista;
Il pagamento di attività extra-preventivo è subordinato alla prova dell'incarico e dell'autorizzazione assembleare (o quantomeno di comportamenti concludenti da parte del condominio);
In mancanza di prova, nessun compenso aggiuntivo è dovuto;
La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non si presume ma va provata.
Si consiglia di consultare il provvedimento allegato in caso di dubbi o per usi professionali.