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Formazione amministratori condominiali, non si possono certificare le ore di lezione!

Formazione per amministratori condominiali: l'importanza di corsi certificati e i rischi delle false attestazioni per il rispetto della normativa vigente.
Avv. Alessandro Gallucci 
5 Feb, 2015

Cari amici di Condominioweb, sono un amministratore che vi segue spesso. Non sono iscritto a nessuna associazione e mi aggiorno sul vostro portale.

Adesso, però, sorge la necessità di seguire un corso certificato per poter proseguire nell'attività. Nel marasma dell'offerta di corsi di aggiornamento ho trovato forse quello che fa per me. Un ente certifica le singole ore di partecipazione al convegno, fino alle quindici ore annuali previste dal d.m. 140/2014.

Mi spiego meglio. Domani si tiene un corso di tre ore.

Al termine del corso l'organizzazione mi rilascerà un attestato nel quale si certifica la mia presenza e la validità di quelle tre ore rispetto alle quindici annuali. Mi dicono che possiamo anche chiamarle crediti formativi. Mi dicono di star tranquillo perché c'è anche un responsabile scientifico. Ho chiesto chi fosse ma non me lo dicono. Affermano che si tratta di un addetto interno di cui non è necessario sapere molto. Vi domando: è possibile tutto ciò?

Amico caro, fa bene ad aggiornarsi sul nostro portale dato che, non è un mistero, molte riviste del settore, edite a vario titolo, copiano i nostri approfondimenti. Lei ci scrive su un argomento che in molti affrontano nei modi più originali, ma la risposta è secca e non ammette eccezioni: no, non è possibile chi fa qualcosa del genere e chi le dice di star tranquillo può essere definito in un solo modo, cioè venditore di fumo!

Non vogliamo usare inutilmente a parole forti, ma se non lo facessimo rischieremmo di scadere nella volgarità. Comunque vediamo nel merito perché diciamo così cioè, il motivo per cui chi propone soluzioni del genere è un furfante o comunque un ignorante.

La formazione periodica è un obbligo imposto dalla legge (art. 71-bis disp. att. c.c.) Il decreto del ministero della Giustizia n. 140 del 13 agosto 2014.

L'art. 5, secondo comma, del d.m. 140 specifica chiaramente che "gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici".

L'amministratore aggiornarsi e per farlo deve frequentare corsi che durino almeno quindici ore e che rispettino i requisiti previsti dal d.m. (responsabile scientifico, formatori certificati, esame finale).

Questo dice il regolamento ed è cosa ben diversa dall'affermare: l'amministratore ha un obbligo di aggiornamento annuale di quindici ore.

Un sistema simile a quest'ultima ipotesi, nella forma dei crediti, è previsto per avvocati, ingegneri, architetti ed altri professionisti, i quali devono raggiungere un monte annuale di crediti.

Sarebbe stato più giusto prevedere un meccanismo simile anche per gli amministratore? Probabilmente si, come forse sarebbe stato giusto non prevedere l'esame ma così non è e qui non stiamo a discutere di questi aspetti.

Il problema qui nel suo caso e - ahinoi - in molti atri è la furfanteria di chi, per vendere la propria attività pseudo-formativa, inventa formule suggestive ma assolutamente fuori dalla legalità. Oggi non è possibile certificare la partecipazione ad un'ora di lezione di un corso e chi lo fa vende fuffa.

Attenzione ai corsi fuffa organizzati per la formazione!

Chi si trincera dietro la formula "la legge dev'essere interpretata" fa sorridere. La norma, sul punto, è così chiara che chi la ritiene interpretabile in modi diversi non è in buona fede.

Consigliamo al nostro lettore, se queste informazioni sono state messe nero su bianco, di segnalare questa condotta all'Antitrust. Che si tratti di una società di formazione o di un'associazione non c'è differenza: ai fini della corretta della pratica commerciale, infatti, l'Autorità garante considera entrambe queste compagini alla stregua di imprenditori.

Il concetto di associazioni di imprese

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