Non ostacola l'applicazione delle agevolazioni c.d. prima casa la circostanza che l'acquirente sia al contempo proprietario di altro immobile, acquistato senza agevolazioni nel medesimo comune, che «per qualsiasi ragione» sia inidoneo ad essere destinato a sua abitazione. Questo è quanto disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza dell'8 luglio 2019, n. 18091.
Agevolazioni prima casa: la situazione del contribuente e il sisma
In tema di liquidazione per imposta di registro anno 2011 per recupero delle agevolazioni provvisoriamente concesse per l'acquisto prima casa, la CTR, respinte le eccezioni pregiudiziali del contribuente, aveva accolto l'appello dell'Ufficio in quanto la contribuente, al momento della stipula dell'atto pubblico (anno 2011), era già proprietaria (fin dal 2006) di altro immobile nello stesso comune - danneggiato dal sisma che aveva colpito la zona nel 2002 - ritenendo irrilevante la invocata inagibilità del detto immobile (determinata dalla inerzia nell'inizio dei lavori di ristrutturazione, iniziati un mese dopo l'acquisto del secondo dell'Immobile).
Per tali motivi, la contribuente aveva proposto ricorso in cassazione eccependo la falsa applicazione dell'art. 1 nota II bis lett. b) della Tariffa allegata al d.P.R. 131/86, ex art. 360 n. 3 c.p.c.; nonché, la circostanza che il ritardo nei lavori di ristrutturazione dell'Immobile danneggiato erano dipesi dal suo inserimento del progetto edilizio unitario costituitosi nel Molise a seguito del sisma del 2002.
Il ragionamento della Cassazione. In proposito, i giudici hanno osservato che non si può ritenere d'ostacolo, all'applicazione delle agevolazioni "prima casa", la circostanza che l'acquirente dell'immobile sia al contempo proprietario d'altro immobile (acquistato senza agevolazioni nel medesimo comune) che, "per qualsiasi ragione" sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione" (Cass. civ. Sez. 5, sentenza 17 maggio 2006, n. 11564); da ciò consegue che il previo riconoscimento del beneficio prima casa in occasione di un precedente acquisto di un immobile costituisce impedimento insuperabile al riconoscimento dell'ulteriore beneficio al momento di un acquisto di altro immobile (Cass. n. 24657 del 2018).
Premesso ciò, con riferimento al requisito della idoneità dell'alloggio, ancorché non più previsto dalla legge fiscale, dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo, è stato disposto, che ai fini della fruizione dei benefici per l'acquisto della "prima casa", l'art. I, nota II bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 131, 1. n. 549 del 1995, la nozione di "casa di abitazione" deve essere intesa nel senso di alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato (Cass. n. 19989 del 2018).
Pertanto, "non è di ostacolo all'applicazione delle agevolazioni "prima casa" la circostanza che l'acquirente dell'Immobile sia al contempo proprietario d'altro immobile (acquistato senza agevolazioni nel medesimo comune) che, "per qualsiasi ragione" sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione" (Cass. civ. Sez. V, sentenza 17 maggio 2006, n. 11564); e che - ai sensi della lett. b) della Nota II all. alla Tariffa I del d.P.R. n. 131 del 1986, ipotesi diversa dalla lett. c) della Nota II cit., e alla luce dei principi affermati con l'ordinanza n. 203 del 2011 della Corte Costituzionale - l'inidoneità dell'alloggio già posseduto debba essere valutata anche dal punto di vista soggettivo del compratore in relazione alle esigenze abitative del suo nucleo familiare (Cass. 2017 n.27376; Cass. 2016 n. 2278; Cass. n. 26653 del 2014; Cass. n. 21289 del 2014; Cass. n. 23064 del 2012; Cass. n. 12866 del 2012).