Il D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2019, n. 77, introduce un variegato pacchetto di misure destinate ad affrontare una pluralità di questioni riguardanti la prevenzione ed il contrasto dei reati.
Tra queste, trova spazio un mirato intervento di perfezionamento della disciplina degli obblighi di registrazione delle persone alloggiate nelle strutture ricettive e para-ricettive, che riguardano anche le attività di B&B e locazioni brevi in condominio.
Soggiorni brevi. L'intervento mira a superare le incertezze interpretative sorte relativamente all'adempimento dell'obbligo di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate per un periodo non superiore alle 24 ore.
Dubbi interpretativi. Il decreto del Ministero dell'Interno del 7 gennaio 2013 (art. 1) prevede che la comunicazione alla questura competente deve essere eseguita al momento dell'arrivo del soggetto alloggiato.
Tale previsione si pone in contrasto con l'art. 109 del TU Leggi Pubblica Sicurezza, il quale prevede più semplicemente che le generalità della persona ospitata nella struttura siano inoltrare entro le 24 ore dal suo arrivo.
Sulla base di ciò, alcuni giudici hanno disposto la disapplicazione del menzionato art. 1 del DM.
Le nuove norme. Nell'intento di risolvere ogni possibile conflitto giurisprudenziale, l'art. 5 comma 1 del DL n. 53/2019 modifica il comma 3 dell'art. 109 TULPS che, adesso, stabilisce, per i soggiorni non superiori alle 24 ore, la comunicazione delle generalità delle persone alloggiate deve avvenire entro le 6 ore successive all'arrivo.
Tale disposizione avrà efficacia a decorrere dal 90° giorno successivo alla data di pubblicazione di un apposito decreto del Ministro dell'Interno, attualmente in fase di stesura, che provvederà ad apportare le necessarie modifiche dal D.M. 7 gennaio 2013.
La fase transitoria. In attesa del decreto attuativo, alcune Prefetture hanno diramato delle linee guida per i "soggiorni brevi".
La Prefettura di Lecce, ad esempio, ritiene che il quadro normativo debba essere prudentemente inteso nel senso che "i gestori delle strutture alberghiere, ricettive e para-ricettive dovranno provvedere a comunicare le generalità delle persone alloggiate con la massima tempestività e, comunque, entro il termine delle 24 ore dall'arrivo della persona, anche nei casi in cui il soggiorno sia inferiore alle stesse 24 ore, tempi che permetteranno, ai fini investigativi, di agevolare le attività di indagine, di rintraccio e di eventuale cattura di soggetti latitanti o ritenuti pericolosi" (Prefettura di Lecce, noto prot. 95112 del 28/08/2019).
Modalità di comunicazione. Le comunicazioni ex art. 109 TULPS potranno essere effettuate con le modalità già oggi stabilite dal D.M. 7 gennaio 2013, anche attraverso l'attivazione di un collegamento diretto tra la piattaforma informatica, attivato dall'ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno, per la raccolta, la conservazione ed il trattamento dei dati dei soggetti alloggiati (applicativo "alloggiati Web") e i "sistemi gestionali" delle strutture, cioè sistemi che vengono comunemente impiegati nell'ambito dell'attività di impresa.
Sanzioni. Ricordiamo che per chi non effettua la comunicazione delle persone alloggiate alla Questura di competenza, l'art. 109 del TULPS prevede una sanzione penale con l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a euro 206,00 per la violazione.
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