La vicenda. La fattispecie posta a base della pronuncia traeva origine dall'assoggettamento a tassazione dei proventi derivanti dalle locazioni di immobili da parte di una società immobiliare come redditi fondiari e dalla loro successiva riqualificazione, da parte dell'Ufficio, in redditi di impresa con conseguente regime fiscale più oneroso.
Dunque, impugnato l'accertamento, sia in primo che in secondo grado, i Giudici di merito avevano ritenuto illegittimo l'atto impositivo, ritenendo come prova insufficiente a dimostrare l'esercizio abituale di affittacamere il rinvenimento presso i locali della società immobiliare di biancheria presa a nolo.
A sua volta l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della Ctr per cassazione, lamentando il vizio motivazionale della sentenza impugnata per essersi la CTR limitata a ritenere il rinvenimento della biancheria presso la sede della società elemento insufficiente a comprovare lo svolgimento, di fatto, da parte di quest'ultima - oltre a quella dichiarata di mediazione immobiliare - di un'attività di "affittacamere" e di gestione di case per vacanza, con annessi servizi accessori, senza argomentare alcunché' in ordine alle specifiche contestazioni mosse dall'Ufficio nell'avviso di accertamento, sulla scorta dei rilievi della Guardia di finanza.
Il ragionamento della Cassazione. In ordine alla ritenuta mancata configurabilità in capo alla società di un'attività di "affittacamere" e di gestione di case e di appartamenti per vacanza, con annessi servizi accessori, la CTR aveva affermato che "l'attività esercitata dalla contribuente è quella di mediazione e non imprenditoriale, sicché gli elementi forniti dall'Organo Verificatore (servizi di biancheria) non erano di per sé sufficienti a ritenere fondato l'accertamento operato trattandosi di meri indizi non supportati da ulteriori validi elementi probatori" e che "il nolo della biancheria rinvenuta, stante anche la mancanza di idonei servizi di lavanderia costituiva un servizio aggiuntivo che non snaturava le caratteristiche proprie dell'attività svolta che restava quella di semplice mediazione a favore di entrambi i contraenti", senza esplicitare le ragioni per le quali le specifiche deduzioni dell'Ufficio, documentalmente supportate dai rilevi compiuti dalla Guardia di Finanza, fossero state disattese ed, in particolare, senza motivare in ordine alle specifiche contestazioni poste dall'Amministrazione finanziaria a fondamento dell'accertamento.
In conclusione, Il noleggio di biancheria rinvenuta nei locali, unitamente alle fatture di acquisto di prodotti per la pulizia e agli accrediti di denaro contante contabilizzati sui conti bancari della società e dei soci possono rappresentare prove idonee a sostenere l'esercizio abituale dell'attività di affittacamere e la conseguente riqualificazione da parte del Fisco dei proventi derivanti dalla locazione degli immobili come reddito di impresa. Per i motivi esposti, il ricorso è stato accolto.
Principio: La presenza di biancheria nei locali di una società di mediazione immobiliare può essere un indice di svolgimento di fatto di attività di affittacamere e dunque di accertamento di maggior reddito (Cass., Sezione Tributaria civile, Ordinanza 7 settembre 2018, n. 21841).