Il fatto. Un Condominio adiva il Tribunale di Roma al fine di far accertare l'avvenuta violazione, da parte di un condomino, del regolamento condominiale per aver destinato il proprio immobile ad attività turistico-ricettiva e, per l'effetto, cessare l'attività illegittimamente intrapresa ed inibirne eventuali future ripetizioni.
Il regolamento condominiale, infatti, vieta di destinare gli appartamenti a strutture turistico-ricettive e, in generale, qualsiasi altro uso che possa turbare la tranquillità del Condominio.
Nel corso dell'istruttoria, infatti, era emerso come nell'immobile si svolgesse attività di affittacamere (circostanza provata mediante la produzione di documenti attestanti la pubblicità via internet tramite le note piattaforme digitali).
La convenuta, tuttavia, eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva poiché non era lui a svolgere l'attività contestata bensì un terzo soggetto al quale l'immobile era stato concesso in locazione.
Il Tribunale di Roma, riconosciuta la fondatezza della domanda spiegata dal Condominio, ha condannato la convenuta alla cessazione dell'attività illegittimamente intrapresa.
Le questioni giuridiche. La sentenza in commento si inserisce tra le numerose pronunce sul tema della legittima destinazione degli immobili a struttura turistico-ricettiva negli stabili condominiali in presenza di clausole regolamentari che la vietino.
Il proprietario risponde delle violazioni regolamentari del conduttore. In via preliminare, pare di interesse affrontare la questione dell'individuazione del soggetto passivamente legittimato a stare in giudizio nel caso in cui l'attività turistico-ricreativa sia posta in essere dal conduttore dell'immobile e non dal proprietario.
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