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Acquisto di crediti incagliati Superbonus: la legge della Basilicata n. 20/2023 non è in contrasto con il Decreto Cessioni

Per il Governo la soluzione adottata dalla legge della Basilicata non viola il divieto per le Regioni di acquistare crediti Superbonus.
Redazione Condominioweb Redazione Condominioweb 

L'articolo 1 del L. 38/2023 ha modificato l'art. 121 del D. L. 34/2020 nel seguente modo confermando il divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura.

Al citato articolo 121 è stato introdotto il seguente nuovo comma "1-quinquies. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b)."

Il divieto riguarda espressamente le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 196/2009 e indicate nell'elenco messo a punto dall'Istat e pubblicato in versione aggiornata sulla Gazzetta Ufficiale 228 del 30 settembre 2011.

Per aggirare tali divieti la legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 21 luglio 2023 n. 20 attribuisce alla Regione la facoltà di favorire per il tramite degli enti pubblici economici regionali e le società partecipate l'acquisto annuale di crediti di imposta relativi al Superbonus, bonus facciate bonus ristrutturazioni.

Nella legge è scritto chiaramente che la Regione Basilicata promuove l'acquisto dei crediti, attraverso i suoi enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati non inclusi nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) anche per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria.

La legge regionale quindi permette l'acquisto dei crediti fiscali legati dai bonus edilizi e Superbonus a soggetti non inclusi nell'elenco richiamato dal dl 11/2023, per i quali è previsto il divieto.

L'acquisto dei crediti dovrà avvenire in ogni caso a condizioni di mercato e, comunque, entro un prezzo non superiore al valore nominale del credito.

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Gli enti pubblici economici regionali e le partecipate hanno la facoltà di acquisire i crediti d'imposta del bonus edilizio e del Superbonus per poi compensarli tramite il modello F24, liberando così i crediti che attualmente sono incagliati.

A tale proposito viene precisato che la Regione Basilicata stabilisce criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua mediante modello F24 degli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati non inclusi, ai sensi del Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11, nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

Alla luce di quanto sopra nella riunione di lunedì 18 settembre 2023, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare la legge della Regione Basilicata n. 20 del 16/07/2023, recante "Circolazione dei crediti fiscali per efficientamento energetico del patrimonio edilizio".

Scarica Legge Basilicata n.20 2023
Scarica Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
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