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Il diritto di accesso al conto corrente condominiale tra il bilanciamento della privacy e principio di trasparenza

Ogni singolo condòmino ha diritto di accesso alla documentazione condominiale.
Avv. Valerio Palma del Foro di Roma Privacy and Legal Advice 2018 S.r.l. 

La possibilità di accesso alla documentazione condominiale da parte di ogni singolo condominio è ormai un diritto inconfutabile. Il Codice Civile lo enuncia, più o meno direttamente, in una serie di disposizioni e la giurisprudenza ne ha definito ampiamente i connotati.

Si è affermato che il diritto di accesso, funzionale a quello di vigilanza e di controllo sull'operato dell'amministratore di Condominio (Cass. n. 4686/2018):

  • è esercitabile in ogni tempo (e non necessariamente in sede di approvazione di rendiconto), previa circostanziata richiesta scritta inoltrata all'amministratore;
  • non deve costituire un aggravio di spesa per il Condominio, ma rimanere a esclusivo carico del/dei richiedente/i a vantaggio della gestione condominiale (Cass. n. 15159/2001), al contempo non potendosi imputare al condomino una spesa oltremodo spropositata e tale da arrecargli un grave pregiudizio, essendo altrimenti la relativa delibera assembleare impugnabile per eccesso di potere;
  • non può fondare, di conseguenza, la pretesa per un compenso extra da parte dell'amministratore, che è tenuto a considerare tale attività "intra mandato";
  • non deve risolversi, però, in un intralcio per la stessa gestione condominiale, e quindi non può porsi in contrasto con il principio di correttezza e buona fede, ex art. 1175 c.c. (per tutte vedi Cass. n. 19799/2014), traducendosi in una sorta di abuso nell'esercizio di un proprio diritto.

Nello specifico l'art. 1129, 7°, cc, statuisce che «l'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica».

Alle inadempienze riferite alla corretta tenuta del conto corrente condominiale, inoltre, la legge ricollega la possibilità di revoca giudiziale (art. 1129, 12°, nn.3-4 cc).

Come conciliare, quindi, tale sacrosanto diritto con l'altrettanto inviolabile tutela della riservatezza? Niente paura. A togliere la spada di Damocle pendente sulla testa dell'amministratore ci ha pensato lo stesso Garante della Privacy.

Quest'ultimo si era già espresso sulle modalità di accesso ai rapporti di conto corrente intrattenuti dai privati con Istituiti di Credito, Banche e Poste.

In particolare, ci riferiamo alle "linee guida in materia di trattamento dei dati personali della clientela in ambito bancario" (Provv. 25/10/2007: doc. web n. 1457247) e al Provv. 12/05/2011 "in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie" (doc. web n. 1813953).

Conto corrente del supercondominio, istruzioni per l'uso

Con la newsletter n. 387, 23/04/2014, l'Autorità ha ribadito che il "conto condominiale", nonostante sia intestato al Condominio, che è formalmente un soggetto giuridico diverso e distinto rispetto ai singoli condomini, in base a quanto ora chiaramente disposto dalla legge (art. 1129, 7°, cc cit.), è integralmente accessibile da parte di costoro, titolari di un'autonoma posizione giuridica.

Tale principio, già sancito nelle linee guida sopra richiamate, riconosce infatti il diritto di ottenere "copia di atti o documenti bancari" senza alcuna limitazione, neanche nelle forme di un parziale oscuramento, anche se contengono dati personali di terzi.

Discusso è se il condomino, che indubbiamente può accedere al conto corrente condominiale, lo debba fare esclusivamente "per il tramite dell'amministratore", oppure possa farlo anche da solo.

Qui entra in gioco quel bilanciamento tra contrapposti diritti - di trasparenza, controllo e vigilanza da una parte, di riservatezza e privacy dall'altra - di cui si discorreva sopra e che in base al nuovo Reg.UE 679/2016 (art. 24: principio di "accountability" o di "responsabilizzazione") spetta al titolare del trattamento (qui il Condominio, che lo esercita nella persona del l'amministratore p.t., suo legale rappresentante).

Il diritto di accesso alla documentazione condominiale. Un breve focus.

La giurisprudenza ha inteso a volte prevalente la riservatezza (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 17 gennaio 2002, n. 1294).

Tuttavia è stato di recente statuito che «una interpretazione sistematica porta ad escludere che "per il tramite dell'amministratore" possa significare "solo attraverso l'amministratore", posto che, in tal modo intesa, essa implicherebbe, fra l'altro, l'implicita abrogazione, per i condomini, del loro diritto di accesso, ex art. 119, IV c. TUB, alla documentazione stessa, senza considerare che tale norma, ancorché anteriore alla riforma del condominio, ha carattere speciale ed è destinata a prevalere e ad essere applicata», dovendosi pertanto intendere come un obbligo di sola previa istanza che, assolto infruttuosamente, legittima la domanda in via diretta del condomino (Collegio di Arbitrato Bancario Finanziario di Roma, decisione n. 7960, 16/09/2016, che richiama i precedenti di dec. 8817/2015. e dec. 691/2015). La "Banca" o le "Poste", in conclusione, non potranno opporre la mancanza di legittimazione attiva del richiedente o la tutela della privacy, risultando prevalente il diritto di accesso, che è espressione del più generale principio di trasparenza, di vigilanza e di controllo.

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