I consiglieri di condominio sono delle persone scelte tra i condòmini, le quali compongono il così detto consiglio di condominio.
Quest'organismo, da sempre esistente e poco utilmente disciplinato dal secondo comma dell'art. 1130-bis del codice civile svolge principalmente (se non esclusivamente) due funzioni:
- consultive dell'amministratore;
- di controllo dell'operato dello stesso mandatario.
Il regolamento condominiale, solitamente, ne disciplina dettagliatamente composizione e compiti.
Quanto qui interessa attiene ad una funzione di controllo dell'operato dell'amministratore, certamente, ma più generalmente della situazione economico finanziaria del condominio.
Il quesito posto nel titolo dell'articolo, riguardante la facoltà per i consiglieri condominiali di avere accesso al conto corrente condominiale è quello di cui ci occuperemo qui di seguito.
Amministratore e conto corrente
Quella dell'obbligo di apertura ed utilizzazione del conto corrente è una delle novità legislative - o sarebbe meglio dire l'adeguamento della legge ad un orientamento giurisprudenziale - imposte dalla così detta riforma del condominio con la sostituzione dell'art. 1129 del codice civile.
Ciascun amministratore - senza distinzione tra mandatario scelto tra i condòmini o estraneo alla compagine - ha il dovere di aprire ed utilizzare un conto corrente condominiale.
Che vuol dire utilizzare il conto corrente condominiale?
Come esplicitato dal settimo comma dell'art. 1129 c.c. ciò significa far transitare dal conto corrente condominiale le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o dai terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio.
Tutte le somme ricevute dai condòmini devono essere versate sul conto corrente condominiale (non c'è obbligo di per i condòmini di versamento diretto sul conto corrente condominiale, salvo che si tratti di versamenti superiori ad € 3.000,00); ogni somma erogata a qualunque titolo per conto del condominio, poi, deve transitare dal conto corrente.
Anche le anticipazioni effettuate dall'amministratore è doveroso che transitino dal conto; se poi così non è, ciò non vorrà dire automatica esclusione del diritto ad ottenerne il rimborso, ma magari più problematica prova del fatto.
Non operare secondo quanto disposto dalla norma, inoltre, è considerata dallo stesso art. 1129, undicesimo e dodicesimo comma, c.c. una grave irregolarità che può portare alla revoca del mandato da parte dell'Autorità Giudiziaria (fino al 30 ottobre 2021 il Tribunale, dal giorno successivo il Giudice Onorario di Pace, come prescritto dal d.lgs n. 116/2017) previo tentativo di rimozione assembleare.
La richiesta di convocazione dell'assemblea, in questi casi, è vincolante anche se presentata da un solo condòmino, ma non dà diritto all'autoconvocazione (come prescritto dall'art. 66 disp. att. c.c.).
Condòmini, condòmini consiglieri e conto corrente
Chi ha diritto d'accesso diretto al conto corrente condominiale?
Risposta: l'amministratore.
E i condòmini?
Risposta: ai sensi dell'art. 1129, settimo comma, c.c. questi, per il tramite dell'amministratore, hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
Per il tramite dell'amministratore, cioè senza possibilità di richiedere autonomamente la documentazione bancaria (nella maggior parte dei casi l'estratto conto) all'istituto di credito presso il quale è accesso il rapporto di conto corrente?
Sì, in generale è così, niente rapporto diretto tra banca e singoli condòmini. Tale situazione, però, soffre di un'eccezione, ossia quella della mancata risposta dell'amministratore del condominio.
Prima dell'entrata della legge n. 220 del 2012 ciascun condòmino aveva diritto di domandare all'istituto di credito la documentazione periodica afferente al rapporto col condominio.
Con la novella legislativa all'art. 1129 c.c. introdotta dalla predetta legge, in un primo periodo s'è creduto che la locuzione per il «tramite dell'amministratore» limitasse a quest'ultimo i rapporti con l'istituto di credito.
Così non è, almeno secondo l'Arbitro Bancario Finanziario, il quale ha avuto modo di affermare che «la nuova disciplina non prescrive un obbligo, in capo al condomino, di esclusiva richiesta all'amministratore, unico legittimato a richiedere la documentazione, quanto, piuttosto, di preventiva richiesta all'amministratore stesso (così, dec. 8817/2015. Cfr., anche, dec. 691/2015)» (A.B.F. 16 settembre 2016 N. 7960).
Tanto chiarito, allora, appare evidente che ciascun consigliere di condominio, ovvero il consiglio nella sua collegialità possa domandare all'amministratore copia della documentazione periodica riguardante il conto corrente condominiale, potendo, in caso di mancata risposta del mandatario rivolgersi direttamente all'istituto di credito.
Accesso al conto corrente condominiale | |
Amministratore di condominio | Sempre, cioè il qualunque momento, senza limitazioni ed autorizzazioni da parte dell'assemblea e/o dei condòmini. |
Condòmini | Per il tramite dell'amministratore ovvero mediante interrogazione diretta dell'istituto di credito se il primo non ha risposto alle loro richieste |
Consiglieri singolarmente e collegialmente considerati | I medesimi diritti riconosciuti ai singoli condòmini. |