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Accesso ai dati dei “consumi energetici” di uno o più condomini da parte del singolo condomino e del terzo. Quali limiti?

Breve esame delle criticità alla luce del Reg. UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e delle linee guida del Garante Nazionale Privacy.
Avv. Valerio Palma - Foro di Roma 

L'amministratore di condominio, su richiesta di un singolo o più condomini, può fornire dati riferibili ai "consumi energetici" di uno o più condomini? Per rispondere a tale quesito è opportuno iniziare riepilogando alcuni punti basilari.

=> Articolo 82 del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali in relazione alla responsabilità per trattamento illecito.

I condomini sono considerati contitolari di un unico, complessivo trattamento dei dati, del quale l'amministratore (pro tempore) ha solo la concreta gestione (Garante 16 luglio 2003, doc. web n. 1053868).

Sull'amministratore ricadono gravosi obblighi di legge che gli impongono di trattare i dati personali della collettività che amministra (artt. 1129,1130, 1130bis c.c.).

Senza tale trattamento dei dati, infatti, non sarebbe concretamente possibile amministrare un Condominio di edifici.

E' intuitivo immaginare, allora, che esistano due contrapposti nuclei normativi a presidio di diversi diritti e interessi, fra i quali dover trovare un punto di incontro e di equilibrio.

=> I recapiti dei singoli condomini possono considerarsi "dati sensibili"?

Da una parte sta la sfera della riservatezza ("privacy") dei partecipanti al condominio, i soggetti interessati (art. 4, 1 Reg.Ue cit.), "titolari" dei propri dati personali che vengono da essi stessi, collettivamente e necessariamente, trattati (per il tramite del loro amministratore). Dall'altra stala sfera della gestione condominiale corrente, che deve essere trasparente e corretta, pertanto monitorabile attraverso l'esercizio del diritto/dovere di controllo da parte del condomino (cfr. Cass. n. 15159/2001).

Il Garante della Privacy ha individuato alcune regole volte a realizzare tale contemperamento di interessi (doc. web. 1297626 del 18.05.2006).

L'amministratore di condominio quale responsabile del trattamento dati.

In estrema sintesi, la conoscenza di dati riferibili sia all'intera compagine che a singoli partecipanti, quando venga richiesta nell'esercizio del diritto di accesso ex art. 1129 c.c., a sua volta espressione del diritto al controllo per una trasparente e corretta gestione condominiale, è pienamente legittima e lecita.

Prevale, in questo caso, il citato interesse alla trasparenza, pur dovendosi l'amministratore attenere, maggiormente alla luce del Reg.Ue 679/2016, al noto principio di minimizzazione del trattamento (art. 5 e considerando 39: i dati personali sonoc. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati…).

Pertanto, ogni qual volta la conoscenza del dato personale (inteso come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile: art. 4, 1 Reg.Ue cit.), anche di un singolo partecipante al condominio, sia richiesta per la finalità di controllo suddetta, ciò appare lecito e l'amministratore è obbligato a comunicare il dato o i dati richiesti.

Accesso civico in materia di condono: un parere sfavorevole del Garante per la privacy

Da quanto affermato si può dedurre che la conoscenza di dati energetici genericamente intesi, come ad esempio quelli relativi al consumo di acqua, oppure di gas metano da riscaldamento, è lecitamente accessibile da parte del condomino nell'esercizio del diritto di controllo di cui sopra.

Questo, naturalmente, qualora si tratti di dati energetici che sono attinenti alla fruizione di beni e servizi comuni, ex art. 1117 c.c., e pertanto in possesso dell'amministratore.

Sarebbe infatti impensabile, per intendere cosa si vuole significare, che un condomino pretendesse di conoscere il dato del consumo/spesa riferito alla singola utenza del suo vicino di pianerottolo.

Privacy e astio in condominio

Per quanto riguarda la conoscenza di tali dati da parte di un terzo, bisogna fare un distinguo. Se si tratta del terzo fornitore del Condominio, che ha necessità di accedere ai dati di tali consumi per l'esecuzione dello contratto stipulato, allora sicuramente il dato è conoscibile (art. 6, b. Reg.UE cit.).

Ma la comunicazione del dato potrebbe essere pure dovuta per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, c.).

Al di fuori di tali ipotesi, invece, la richiesta di accesso del terzo deve essere respinta, a meno che non si tratti, si ritiene, di un terzo delegato del condomino (ad esempio l'avvocato munito di procura alle liti), che chieda di accedere al dato per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 9, f. Reg.UE).

Tale ultima evenienza del resto, legittima addirittura il trattamento di dati "sensibili".

Ovviamente potranno esistere casi in cui l'amministratore si trovi a dover valutare richieste border line e di difficile interpretazione.

In queste ipotesi dovrà essere egli stesso, per il principio di responsabilizzazione (accountability) introdotto dal Reg.UE 679/2016 (cfr., in particolare, l'art. 24), a soppesare i diversi interessi in gioco e a stabilire la concreta prevalenza dell'uno o dell'altro.

Un compito davvero arduo.

Avv. Valerio Palma

Privacy And Legal Advice 2018 Srl

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