L'abbellimento delle parti comuni e nello specifico dell'androne condominiale rappresenta un argomento che, sovente, è portato all'attenzione dei condòmini.
L'ornamento che più frequentemente è proposta è quella per mezzo di piante da posizionarsi in quella parte dell'edificio.
Che l'androne sia condominiale, è utile rammentarlo, non lo dice espressamente la legge, ma lo ha affermato la Cassazione.
In tal senso è stato detto che «sussiste una presunzione di condominialità di cui all'art. 1117 c.c. per l'androne e il terrazzo condominiale» (Cass. 5 ottobre 2017 n. 23330 in Diritto & Giustizia 2017) anche dei proprietari dei locali che hanno accesso diretto alla pubblica via, se altro non è stabilito dai titoli (leggasi atti d'acquisto o regolamento condominiale contrattuale, si veda Cass. 20 aprile 2017 n. 9986).
Rammentiamo per l'opportuna completezza che l'androne condominiale è quel luogo di passaggio di collegamento tra il portone dell'edificio e le scale condominiali.
Piante per abbellimento dell'androne condominiale collocate dal singolo condòmino
Partiamo dall'ipotesi, per così dire, standard: è legittima l'allocazione di piante da parte dei singoli condòmini?
Capita in tantissimi palazzi che questi abbellimenti siano portati, ma non solo, dai signori condòmini che abitano al piano terreno o rialzato: un modo per aggraziare luoghi di passaggio spesso asettici e spogli.
Ad avviso di chi scrive e salvo, come si vedrà in fine, diversa disposizione del regolamento condominiale, quello fatto dai condòmini è un uso particolare e legittimo del bene comune ai sensi dell'art. 1102 c.c.
Legittimo, certo, ma non sempre e comunque. La legittimità subordinata al fatto che il posizionamento delle piante:
- non leda il pari diritto d'uso degli altri condòmini (pari diritto cioè diritto di usare in modo non necessariamente identico e contemporaneo l'androne condominiale);
- non rechi pericolo per la sicurezza dell'edificio;
- non rechi pericolo per stabilità dell'edificio;
- non alteri il decoro architettonico.
Salvo che il condòmino non posizioni un insieme nutrito di vegetali, dunque, difficilmente l'abbellimento in esame potrà essere considerato lesivo di quanto disposto dall'art. 1102 c.c.
Piante per abbellimento dell'androne condominiale collocate su iniziativa dell'amministratore
Può accadere, poi, che sia l'amministratore di condominio, compulsato dai condòmini o di propria iniziativa, a acquistare delle piante e farle posizionare nell'androne condominiale.
Così fosse, la spesa sostenuta potrebbe essere inserita nel rendiconto consuntivo? Sì, ma non è detto che la stessa avrebbe pieno diritto ad essere approvata, o almeno così riteniamo di rispondere alla luce di quelle pronunce di Cassazione secondo le quali «all'assemblea dei condomini approvare il conto consuntivo, come confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8498 del 28/05/2012)» (così Cass. 11 gennaio 2017 n. 454).
Come dire: all'amministratore è concesso di acquistare piante per il condominio senza preventiva autorizzazione assembleare e anche di inserire la relativa spesa nel rendiconto di fine anno. Ciò però non vuol dire che l'assemblea sia obbligata a deliberare l'approvazione dell'iniziativa e del relativo costo.
Piante per abbellimento dell'androne condominiale collocate in seguito a deliberazione assembleare
Se l'iniziativa del singolo condòmino è tollerata entro i limiti tracciati dall'art. 1102 c.c. e per quella autonoma dell'amministratore è rimessa all'assemblea, per la scelta di quest'ultima, che è organismo con competenza generalizzata in materia di spese per la gestione e conservazione delle parti comuni dell'edificio, nessun dubbio.
L'assemblea condominiale, nel limite in cui l'abbellimento non rappresenti una limitazione sostanziale della destinazione principale del bene, può certamente deliberare l'acquisto di piante da posizionare nell'androne condominiale.
Quali sono i quorum deliberativi necessari per l'assunzione di una simile decisione?
Si tratta di spesa ordinaria, a meno che non si vada a decidere l'acquisto di particolari e costose tipologie di piante, sicché le maggioranze necessarie sono le seguenti:
- in prima convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'assemblea e almeno la metà del valore millesimale dell'edificio;
- in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'assemblea e almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.
Qualora si trattasse davvero di un esemplare costoso, sarebbe sempre (cioè tanto in prima quanto in seconda convocazione).
Una volta acquistate le piante divengono a tutti gli effetti dei beni comuni. Chiaramente si pone la necessità di accudirle.
Proprio per questo è consigliabile l'acquisto di piante che necessitino di poca attenzione e idonee a sopravvivere nelle condizioni presenti nell'androne condominiale: ciò sia per evitare che la pianta possa fare una brutta fine, sia per non rischiare di aggravare il bilancio condominiale con dei costi per la sua cura.
Piante per abbellimento dell'androne condominiale e regolamento di condominio
Il regolamento di condominio, dice l'art. 1138 c.c., può disciplinare l'uso delle cose comuni. Ciò vuol dire che il regolamento di condominio approvato dall'assemblea può regolamentare l'apposizione di piante nell'androne condominiale. Ad esempio potrebbe essere stabilito quante piante possono essere collocata ed in quale parte dell'androne.
Un regolamento condominiale di natura contrattuale, invece, può spingersi fino a vietare l'abbellimento dell'androne condominiale mediante il posizionamento di piante.