È lecito deliberare a maggioranza l'abbattimento di un albero se dal verbale assembleare emerge che detta operazione è determinata dal pericolo di crollo e, quindi, al preciso scopo di evitare rischi per l'incolumità di persone o danni a cose, risultante da una perizia allegata alla delibera che conferma la pericolosità dell'albero. Se quest'ultimo non è pericolante però la conclusione è diversa. A tale proposito si segnala una recente decisione del Tribunale di Savona 24 luglio 2024 n. 605
Abbattimento di albero condominiale e delibera nulla. Fatto e decisione
Una condomina proprietaria di un appartamento sito all'interno di un caseggiato impugnava una delibera, con la quale l'assemblea condominiale straordinaria aveva deciso di procedere alla rimozione di una pianta posta all'interno del giardino comune a rischio di crollo (cedro dell'Himalaya).
L'attore faceva presente che il perito agronomo appositamente interpellato aveva inserito il cedro dell'Himalaya nella classe "C" e, quindi, in una classe media tra le cinque della tabella "classi di propensione al cedimento" (A; B; C; C-D; D); detta classe - come osservava l'attrice - comportava solo un controllo visivo periodico con cadenza non superiore a due anni. Secondo l'attore la delibera era affetta da radicale nullità in quanto approvata a maggioranza semplice e non con il consenso unanime di tutti i condomini, trattandosi di decisione inerente all'eliminazione di un bene comune non caratterizzato da pericolosità, così come comprovato dall'esperto incaricato dal condominio.
Secondo l'attore era nulla pure la delibera successiva - che confermava la precedente - in quanto adottata nel corso di un'assemblea convocata esclusivamente per deliberare in merito alla procedura di mediazione obbligatoria, già introdotta dall'attrice, nel cui ordine del giorno non compariva il tema dell'abbattimento del cedro.
Il condominio si costituiva in giudizio e sosteneva che l'attrice non aveva avviato la mediazione obbligatoria e, comunque, aveva impugnato la decisione assembleare ben oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c. Nel merito metteva in evidenzia il rischio di un notevole danno economico a carico di tutti i condomini qualora l'albero fosse caduto in testa ad un ignaro passante ferendolo (o addirittura uccidendolo), oppure se fosse rovinato sulla strada carrabile danneggiando le auto (o ferendo i passeggeri), o ancora, se fosse caduto sulla linea ferroviaria (colpendo un convoglio ferroviario in transito o i binari causando un deragliamento).
Il condominio metteva in rilievo il rischio del tutto sproporzionato rispetto al lieve disagio derivante dall'abbattimento della pianta, tanto più che l'albero non era un elemento del decoro del fabbricato, da cui era palesemente separato, ma rappresentava anzi un elemento di disturbo ed un fattore di elevatissimo rischio e pericolo per le cose e per le persone. La tesi del convenuto è stata in buona sostanza disattesa dal CTU. Infatti l'albero è risultato sensibilmente pericoloso limitatamente alle branche principali da cui è emerso un rischio elevato, mentre l'apparato radicale (zolla radicale, contrafforti radicali) ed il tronco principale, pur presentando dei difetti chiaramente rilevabili e destinati nel tempo a peggiorare, è risultato con una propensione al cedimento bassa, con rischio di caduta moderato.
Di conseguenza è stata confermata la collocazione dell'albero in classe CPC "C", la quale non prevede l'abbattimento.
Il CTU ha evidenziato la necessità di attuare tempestivamente le misure di mitigazione del rischio per ciò che concerne le branche e la chioma e di effettuare un ricontrollo almeno annuale da parte di un tecnico abilitato.
Tenendo conto di queste valutazioni. il giudice ha dato ragione all'attrice, aderendo pienamente alla tesi della nullità della delibera impugnata (e di quella successiva) in quanto non adottata all'unanimità dei partecipanti, pur in assenza di un rischio attuale tale da imporre l'abbattimento dell'albero.
Nullità della delibera per abbattimento albero condominiale non pericoloso
La giurisprudenza sostiene come per l'abbattimento degli alberi insistenti nel cortile condominiale ricorra l'ipotesi della nullità della delibera assembleare e la decisione debba essere adottata all'unanimità (così, ad esempio, Trib. Santa Maria Capua Vetere 24 gennaio 2024 n. 292, secondo cui l'abbattimento dei cedri condominiali deve essere considerato un estremo rimedio).
L'abbattimento di un albero, comportando la distruzione di un bene comune, deve considerarsi un'innovazione vietata ai sensi dell'art. 1121 c.c. e, in quanto tale, richiede l'unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio (Trib.
Tivoli 2 novembre 2022, n. 1513); né può ritenersi che la delibera di approvazione, a maggioranza, della spesa relativa all'abbattimento, possa costituire valida ratifica dell'opera fatta eseguire di propria iniziativa dall'amministratore (App. Roma 6 febbraio 2008, n. 478). Si è anche affermato che i danni conseguenti al taglio degli alberi ad alto fusto - seppure presenti in un giardino condominiale - appaiono "irreversibili" non solo per i condomini ma per tutti i cittadini (App. Cagliari 14 marzo 2019).