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Posso fotografare il vicino per dimostrare che viola il regolamento condominiale?

È lecito fotografare il vicino che viola le regole?
Avv. Marcella Ferrari del Foro di Savona 

La convivenza in condominio spesso è impegnativa. Non tutti rispettano le regole ed alcuni si ergono a tutori del regolamento condominiale scegliendo strade poco ortodosse. Esaminiamo brevemente quali condotte sono lecite e quali possono comportare conseguenze, anche penalistiche.

Violazione del regolamento di condominio.Tra i molteplici compiti dell'amministratore di condominio v'è quello di far rispettare il regolamento (art. 1130 c. 1 n. 1 c.c.). Egli ha titolo per richiamare i condomini indisciplinati mediante inviti verbali o lettere.

L'amministratore, inoltre, secondo la giurisprudenza maggioritaria, può agire in giudizio contro i condomini nell'interesse della compagine condominiale per far rispettare il regolamento in caso di uso dell'unità immobiliare in mododifforme da quanto previsto (Cass. n. 14735/2006).

Un caso emblematico è quello del proprietario che impieghi il proprio appartamento quale studio professionale, nonostante l'espresso divieto contenuto nel regolamento.

È lecito fotografare chi viola le regole?Non sempre l'amministratore ha la possibilità materiale di avvedersi di tutte le violazioni e/o gli abusi commessi nello stabile. Per contro, il condomino che abita nel palazzo è agevolato nel cogliere in fallo il vicino di casa.

Ci si domanda, quindi, se sia consentito "immortalare" chi viola il regolamento, al fine di segnalare la sua condotta all'assemblea. In linea generale, fotografare il prossimo, di per sé, non costituisce reato.

Tuttavia, a seconda di come si connota la condotta del soggetto agente, si potrebbe incorrere nelle fattispecie di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) o nelle molestie (art. 660 c.p.).

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Interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.). Il condomino che fotografi episodicamente il vicino di casa, per esempionel cortile, non commette violazioni. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'immagine sia scattata nell'altrui abitazione,purché l'interno risulti agevolmente visibile dall'esterno (perché le finestre sono aperte o non ci sono tende). Per contro, se il vicino spia dentro l'abitazione altrui, scatta il reato. L'art. 615 bis c.p., infatti, sanziona chiunque si procuri indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi di cui all'art. 614 c.p. (abitazione, pertinenze, dimora). La disposizione tutela la riservatezza della vita familiare, che si ritiene lesa solo nel caso in cui i comportamenti ripresi siano sottratti alla normale osservazione dall'esterno.

Ne consegue che se l'azione, pur svolgendosi in un luogo di privata dimora, può essere osservata senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può lamentare la lesione della privacy (Cass. n. 40577/2008). L'art. 615 bis c.p., infatti, non è configurabile qualora si utilizzino strumenti di ripresa a distanza finalizzati alla captazione di quanto avvenga in spazi non protetti alla vista di estranei, per quanto di pertinenza di un'abitazione privata (Cass. n. 44156/2008).

La riservatezza in condominio

Molestia o disturbo delle persone (art. 660 c.p.). Torniamo al caso dell'immagine scattata dal vicino per dimostrare la violazione del regolamento. Se gli scatti sono ripetuti e se la condotta è connotata da petulanza, si può incorrere nel reato di molestie (art. 660 c.p.). La normatutela la quiete privata e sanziona quei comportamenti che possono turbarla.

Per comprendere quando un comportamento da lecito diviene illecito, occorre definire la condotta petulante.

È tale il comportamento di chi agiscain modo pressante, impertinente, vessatorio e interferisca nell'altrui sfera di libertà [1].

Pertanto, se il vicino di casa realizza uno scatto fotografico, in modo isolato e fugace, non commette reato; al contrario, la ripetitività del gesto, accompagnata dalla sua abitualità, integra la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p.

Lo scatto episodico non costituisce reato.Recentemente la Suprema Corte si è pronunciata su un caso simile (Cass. Pen. 18539/2017).

Un condomino, per dimostrare la violazione del regolamento di condominio da parte delle vicine, scattava loro delle fotografie.

Le condomine, avvedutesi della condotta dell'uomo, presentavano querela per il reato di molestie.

In primo grado, l'uomo veniva condannato ad un'ammenda di 300 euro, mentre la Cassazione lo assolveva per non aver commesso il fatto. Ad avviso degli Ermellini, infatti, nella condotta dell'uomo difettava l'abitualità.

Inoltre egli non aveva agito per biasimevoli motivi, ma solo al fine di documentare le violazioni al regolamento.

In particolare, i giudici hanno escluso che «i singoli episodi denunziati, di per sé presi e singolarmente valutati, fossero idonei ad integrare distinti fatti di molestie; dall'altro non può certamente ritenersi abituale unacondotta che si è realizzata in danno delle singole parti lese una sola volta» (Cass. Pen. 18539/2017).

Intervento dell'amministratore. Circa la violazione del regolamento, come ricordato, l'amministratore può rivolgere al soggetto inadempiente dei richiami, formali o informali.

Inoltre, qualora il regolamento condominiale lo preveda, può essere irrogata una sanzione al trasgressore. L'art. 70 disp. att. c.c. dispone il pagamento di una somma da 200 sino ad 800euro in caso di recidiva ed è compito dell'assemblea condominiale decidere di adottare la sanzione.

Nel caso in cui l'abuso si traduca nella violazione di regolamenti, è possibile rivolgersi all'autorità amministrativa.

Infine, è possibile adire l'autorità giudiziaria per ottenere la cessazione di tali condotte.

Conclusioni. In definitiva, il soggetto deputato a far osservare il regolamento condominiale è l'amministratore.

Tuttavia il condomino zelante, che intenda dimostrare le altrui violazioni, non commette reato fotografando i trasgressori, purché la sua condotta non sia connotata da petulanza e ripetitività (art. 660 c.p.).

Inoltre, le immagini non devono riguardare luoghi di privata dimora, in caso contrario si incorre nel reato di illecite interferenze nella vita privata (art. 615 bis c.p.)

Avvocato del Foro di Savona


[1] Definizione tratta da L. DELPINO, Manuale di diritto penale. Parte speciale, Napoli, Simone, 2014, 623 ss.

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