Mettiamo il caso che un'autorimessa a cui il Comune aveva concesso il passo carrabile si trasformi in un negozio.
In questi casi normalmente l'autorità comunale revoca la concessione. La giurisprudenza meno recente sosteneva che la concessione di passo carrabile, determinando una compressione dell'uso pubblico della sede stradale ove essa insiste, invero, è subordinata alla verifica di precise tassative condizioni di carattere oggettivo e, in particolare, della correlazione funzionale con un'area laterale idonea allo stazionamento dei veicoli, in difetto della quale il provvedimento resta privo di idonea base giustificativa; di conseguenza si è affermato che l'accertamento della sopravvenuta inefficacia dell'atto concessorio costituisce atto dovuto e vincolato per l'amministrazione (Consiglio di Stato, sez. V, 22/05/2016, n. 743; Consiglio di Stato, sez. V, 22/05/2001, n. 2823).
In quest'ottica è stato affermato che la concessione di un passo carrabile non implica la necessaria occupazione permanente - nel senso di non rimuovere mai - della o delle autovetture ricoverate nell'immobile, né che si debba transitare continuamente nel passo carraio, bensì implica che i locali al cui servizio sia stata rilasciata l'autorizzazione per il passo carraio debbano essere idonei ad alloggiare le autovetture (Tar Toscana, sez. III, 13/04/2005, n. 1624: nel caso di specie tali locali costituivano, invece, un negozio).
Recentemente, però, la situazione sembra cambiata.
A conferma di quanto sopra merita di essere segnalata una decisione del Tar Liguria (sentenza n. 900/2022) che sembra ammettere il passo carrabile anche a servizio di un immobile non appartenente alla specifica categoria catastale delle autorimesse.
Richiesta di passo carrabile davanti ad un negozio, risposta negativa del Comune e ricorso al Tar. Fatto e decisione
Con apposita istanza, il titolare di un negozio chiedeva al Comune l'autorizzazione di passo carrabile in corrispondenza del varco di accesso al proprio immobile.
L'istanza veniva respinta con provvedimento che richiamava il parere negativo espresso dalla polizia locale, parere con il quale si evidenziava che la destinazione dell'immobile era C1 (negozio) e il 'mezzo' con cui il richiedente voleva entrare/uscire dal locale (come indicato nella richiesta) non poteva essere considerato un veicolo (art. 46 DPR 495/1992).
Il Tar ha dato ragione al negoziante facendo presente che l'autorizzazione di passo carrabile non può ritenersi subordinata alla classificazione o alla destinazione d'uso dell'immobile, né all'indicazione del tipo di veicolo che verrà utilizzato per il passo carrabile.
Il passo carrabile per negozi: giurisprudenza favorevole e requisiti tecnici
La posizione espressa dal Tar Liguria è stata recentemente confermato da una decisione del Tar di Palermo che, con la sentenza 93/2023, sembra voler sostenere quella recente opinione della giurisprudenza amministrativa favorevole a ritenere che l'immobile cui il passo carrabile accede non deve appartenere ad una determinata categoria catastale, ma solo, secondo l'apprezzamento di merito rimesso alla competente amministrazione, presentare caratteristiche tecniche e dimensionali idonee allo scopo (Consiglio di Stato, sez. V, 22 luglio 2019, n. 5169).
Per questa tesi, quindi, l'autorizzazione di passo carrabile non può ritenersi subordinata alla classificazione o alla destinazione d'uso dell'immobile.