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TAR Lazio: Nessuna sospensiva della tassa per gli affitti brevi. I clienti della piattaforma tecnologica subiranno la ritenuta del 21%

I clienti della piattaforma tecnologica subiranno la ritenuta del 21% sui canoni degli affitti come tutti gli altri locatori che passano dagli “intermediari”.
Redazione Condominioweb.com 

Nella comparazione tra i diversi interessi pubblici e privati coinvolti, appare prevalente l'interesse pubblico al mantenimento degli effetti del provvedimento in esame, al quale peraltro gli altri operatori del mercato si sono già adeguati.

IL TAR Lazio con l'ordinanza n. 5442 del 18 ottobre 2017 ha evidenziato che "anche i clienti della piattaforma tecnologica subiranno la ritenuta del 21% sui canoni degli affitti turistici come tutti gli altri locatori che passano dagli "intermediari"".

Su alcune problematiche applicative si rinvia => Tassa Airbnb. Aspetti ambigui sull'obbligo di pagamento

La questione. La vicenda tra origine dal ricorso presentato da AIRBNB per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 132395/2017 del 12 luglio 2017 avente ad oggetto le disposizioni di attuazione dell'articolo 4, commi 4, 5 e 5-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Tassa Airbnb. Come sappiamo l'art. 4 del D.L. 50/2017, in vigore dal 24.4.2017, ha introdotto una disciplina fiscale specifica per le cosiddette "locazioni brevi". Sono locazioni brevi (art. 4 comma 1 D.l. 50/2017) "i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata inferiore a 30 giorni, compresi i contratti che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online".

Per questa tipologia di contratti, il proprietario dell'immobile concesso in affitto può in alterativa: optare per la cedolare secca al 21%, sostitutiva dell'Irpef e dell'imposta di registro; oppure applicare il regime ordinario Irpef, con aliquota minima 23%.

Gli intermediari. Con la finalità di assicurare il contrasto all'evasione fiscale, il DL 50/2017 ha poi introdotto alcuni adempimenti in capo agli intermediari che intervengono, online o tramite i canali tradizionali, nella stipula dei contratti di locazione breve.

Per soggetti tenuti agli adempimenti di cui all'art. 4, commi 4, 5 e 5-bis, del decreto legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, si intendono coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché coloro che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. Gli adempimenti sono effettuati in base alle informazioni e ai dati forniti dai locatori.

I soggetti residenti e non residenti in esame, operano la ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei corrispettivi lordi, dovuti per i contratti di locazione breve, qualora intervengano nel pagamento o incassino i corrispettivi, all'atto del pagamento al beneficiario.

Nel caso in cui il beneficiario non eserciti in sede di dichiarazione dei redditi l'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

Il ragionamento del TAR LAZIO. Secondo i giudici amministrativi erano da considerarsi eventuali i denunciati effetti distorsivi della concorrenza (rischio di perdita di clientela a favore di altri concorrenti), derivanti dalla imposizione degli obblighi di versamento della ritenuta in esame.

Inoltre, precisano i giudici, gli oneri di riconversione e riorganizzazione imprenditoriale, ai fini di ottemperare alle misure previste dal provvedimento impugnato, non sono stati esattamente quantificati e, presumibilmente, non sono di entità tale da pregiudicare la competitività dell'azienda (AIRBNB), considerato il suo volume d'affari in Italia; di conseguenza "le misure attinenti agli obblighi di versamento della ritenuta non si palesano discriminatorie laddove esse ragionevolmente si applicano solo agli intermediari che intervengono nel pagamento del canone di locazione".

Per le locazioni brevi è necessario il consenso del condominio e del locatore?

In conclusione,

il TAR ha respinto l'istanza cautelare e al fine di non infierire per il mancato pagamento del corrente mese, in quanto l'azienda era in attesa di un responso, ha consigliato all'Agenzia delle Entrate di valutare l'opportunità di concedere alla parte ricorrente un breve termine per effettuare gli adempimenti e i pagamenti in scadenza alla data del 16 ottobre 2017.

Metà dei proprietari denuncia affitti non pagati. In ambito condominiale la situazione è ancora più grave.

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