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Il divieto di sopraelevazione dell'ultimo piano dell'edificio. Il caso delle zone a rischio sismico

Sopraelevazione dell'ultimo piano e disciplina antisismica.
Avv. Alessandro Gallucci 

Ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 1127 c.c., rubricato Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio:

Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.

La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono.

Insomma chi è proprietario dell'ultimo piano dell'edificio, se alcuni aspetti non gli sono contrari, può sopraelevare.

Il primo, di facile comprensione, riguarda il divieto contenuto negli atti d'acquisto e/o nel regolamento condominiale contrattuale.

Il secondo attiene alle condizioni statiche dell'edificio.

La norma dettata nel 1942 non è mai stata soggetta a revisioni (nemmeno da parte della legge di riforma del condominio).

Eppure normative di epoche successive hanno portato a domandarsi: qual è il reale campo applicativo della norma?

Un esempio: sopraelevazione e disciplina antisismica.
Come intervenire quest'ultima su quanto disposto dall'art. 1127, secondo comma, c.c.? Secondo la Cassazione integrandolo.

Il dievieto di sopraelevazione dell'ultimo piano dell'edificio. Il caso delle zone a rischio sismico.

Si legge su una sentenza resa dalla Suprema Corte sul finire del mese di aprile che "il divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell'edificio, previsto dall'art. 1127, secondo comma, cod. civ., va interpretato non nel senso che la sopraelevazione è vietata soltanto se le strutture dell'edificio non consentono di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture siano tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l'urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica.

Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell'art. 1127, secondo comma, cod. civ., e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione che può essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull'autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico (v. Cass., sent. n. 3196 del 2008).

Dunque, l'art. 1127 cod.civ., che vieta al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale sopraelevazioni precluse dalle condizioni statiche del fabbricato medesimo, e, quindi, consente all'altro condomino di agire per la demolizione delle opere realizzate in violazione di detto divieto trova applicazione pure nel caso di sopraelevazioni che non osservino le specifiche disposizioni dettate dalle leggi antisismiche.

Ne consegue che la necessità di adeguamento alla normativa tecnica antisismica prescinde dall'accertamento della necessità concreta dello stesso, attesa la richiamata presunzione di pericolosità" (Cass. 26 aprile 2013, n. 10082).

Sopraelevazione e rispetto delle distanze

Insomma dev'essere fatta una doppia valutazione: la prima riguarda le condizioni statiche dell'edificio rispetto all'opera. La seconda le condizioni dell'edificio così come modificato rispetto alla disciplina antisismica vigente. Se la sopraelevazione "supera entrambe le prove", allora, può eseguirsi, diversamente no.

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