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Solo se l'edificio è a prova di sisma, si può sopraelevare in terrazza

Sopraelavazione e limiti sismici dell'edificio condominiale.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Spetta al proprietario dell'ultimo piano documentare che dopo il nuovo manufatto le fondamenta saranno in grado di reggere al terremoto.

“Solo se la struttura sottostante dell'edificio è in grado di fronteggiare il pericolo di terremoti, il proprietario dell'appartamento posto all'ultimo piano può procedere con i lavori di sopraelevazione sulla terrazza, ma se c'è il pericolo per la stabilità dell'intero fabbricato scatterà l'immediata sospensione degli interventi.

Il condomino ha il diritto di sopraelevazione, ma nel rispetto delle leggi antisismiche, la cui inosservanza può essere vinta solo con la prova, incombente sul proprietario, che la struttura sottostante riesca a fronteggiare il rischio di terremoti”. Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23256 del 15 novembre 2016 in merito alle condizioni di sopraelevazione in terrazza.

Da leggere => Sopraelevazione dell'ultimo piano e disciplina antisismica.

I fatti di causa. Tizio (amministratore di condominio) con ricorso di denuncia di nuova opera adiva la competente autorità in quanto Caio (proprietario dell'ultimo piano), aveva realizzato in sopraelevazione un appartamento (previo consenso dei condomini e sulla propria terrazza esclusiva).

Secondo l'amministratore l'opera in esame recava pregiudizio alla stabilità e sicurezza del fabbricato.

Difatti, secondo il ricorrente, il fabbricato sorgeva in area già interessata da altri episodi di instabilità geologica; pertanto chiedeva al giudice competente l'illegittimità dell'opera e la riduzione in pristino dei luoghi.

Il giudice adito (il Pretore di quel periodo) ordinava l'immediata sospensione dei lavori.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Corte di Cassazione n. 23256 del 15 novembre 2016
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