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Compenso e anticipazioni dell'amministratore: senza approvazione della delibera non può essere emesso il decreto ingiuntivo

Se l'amministratore non veda approvato il rendiconto consuntivo di gestione né quello preventivo per la gestione successiva non ha diritto a percepire immediatamente un compenso.
Avv. Alessandro Gallucci 

L’assemblea condominiale, in prima o seconda convocazione è indifferente, provvede alla nomina dell’amministratore di condominio con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti alla riunione che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.

E’ pacifico in giurisprudenza, tanto di merito (Tribunale, Giudici di Pace) che di legittimità (Cassazione), che l'amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato. L’art. 1135 c.c. specifica che quando l’assemblea provvede ad incaricare un amministratore decide altresì sulla sue eventuale retribuzione.

Si badi, l’amministratore, salvo espressa rinuncia, ha diritto ad essere retribuito per l’opera prestata.

Sul punto non ha dubbi la Cassazione, secondo la quale “ i rapporti fra amministratore e condominio sono regolati dalle disposizioni sul mandato: in particolare, per quanto riguarda la retribuzione, dall’art. 1709 cod. civ., secondo cui – contrariamente a quanto stabilito dal corrispondente art. 1753 del codice civile previgente e, per quanto riguarda espressamente l’amministratore del condominio, dall’art. 16 del r.d.l. 15 gennaio 1934, n. 56 – il mandato si presume oneroso.

In tale contesto normativo, l’art. 1135, n. 1, cod. civ., che considera eventuale la retribuzione dell’amministratore, va inteso nel senso che l’assemblea può determinarsi espressamente per la gratuità’” (Cass. 16 aprile 1987 n. 3774).

Il mandatario, è bene ricordarlo, non ha l’obbligo di effettuare anticipazioni in nome e per conto della compagine amministrata ma, qualora lo facesse, avrebbe diritto a vedersi rimborsato quanto anticipato.

Questo il contesto generale. Spesso accade, però, che per vari motivi (si pensi su tutti all’inerzia dell’assemblea), l’amministratore non veda approvato il rendiconto consuntivo di gestione né quello preventivo per la gestione successiva.

In questo caso, quindi, egli, formalmente, non solo non ha diritto a percepire immediatamente un compenso, ma per di più non può pretendere facilmente il rimborso delle anticipazioni.

Abbiamo detto “pretendere facilmente” perché, in verità, non è che l’amministratore perde il diritto solo perché l’assemblea non riesce ad approvare. Egli semplicemente, non potrà ottenere un decreto ingiuntivo (cfr. GdP Bari n. 649/12). Il motivo è semplice: il decreto deve fondarsi su un credito certo, liquido ed esigibile.

Il credito dell’amministratore è sicuramente liquido ed esigibile ma non certo poiché non v’è nessun atto che lo certifichi.

In sostanza l’approvazione dei conti da parte dell’assemblea, con la specifica indicazione delle anticipazioni effettuate dall’amministratore, è la prova mancante, quella che agevola l’ottenimento del credito.

Diversamente l’amministratore dovrà agire con un’ordinaria citazione in giudizio per provare che ci sono state delle spese, che le entrate sono state inferiori ai costi, che le fatture sono state comunque pagate e che di conseguenza è stato possibile grazie al suo personale intervento. Percorso non impossibile ma sicuramente più tortuoso.

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