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Il comignolo affumica il vicino? Deve essere abbattuto

Ecco perchè se la canna fumaria affumica i vicini deve essere abbattuta.
Avv. Leonarda Colucci 

La tutela contro le immissioni eccedenti la normale soglia di tollerabilità compete a qualsiasi proprietario di beni immobili anche se abusivo.

Situazioni quasi paradossale quella esaminata di recente dalla Corte di Cassazione che ha giudicato in materia di immissioni fastidiose ove il proprietario di un'abitazione abusiva, successivamente condonata, decide di esperire un'azione nei confronti del suo vicino che, in assoluta buona fede, in passato aveva assistito inerte al sorgere, ad opera del suo inarrestabile vicino, di una sopraelevazione abusiva con apertura di altrettante vedute senza il rispetto delle norme sulle distanze.

Nel caso analizzato dalla Cassazione il proprietario dell'immobile realizzato nel pieno rispetto delle norme sulle distanze che, nel caso di specie, ha tollerato l'abuso del suo intraprendente vicino sarà obbligato ad abbattere il suo comignolo che provoca immissioni all'immobile abusivo: questa è la conclusione a cui giunge l'ordinanza della Cassazione n 23419 del 3 novembre 2014.

Considerata la particolarità della situazione giunta all'esame della Corte di Cassazione per comprendere a fondo i termini di tale vicenda è opportuno soffermarsi sui fatti di causa venuti alla luce nei precedenti gradi di giudizio.

Il fatto. Il proprietario di un immobile abusivo cita in giudizio un suo vicino e con domanda ex art. 844 c.c. chiede la rimozione della canna fumaria posta sulla sommità del fabbricato di parte convenuta immediatamente sottostante all'edificio di proprietà dell'attore oggetto di un intervento di sopraelevazione abusivo successivamente condonato.

Il giudizio di primo grado instaurato dinanzi al Tribunale di Potenza si conclude con l'accoglimento della domanda dell'attore e dispone la rimozione della canna fumaria dell'edificio di proprietà del convenuto.

La sentenza di primo grado viene impugnata dal convenuto e la Corte di appello accoglie le istanze dell'appellante dopo aver rilevato che le lamentate immissione erano la diretta conseguenza:

a) dell'edificazione da parte dell'attore a solo 80 cm di distanza dal preesistente edificio del convenuto e della relativa canna fumaria;

b) nonché dell'apertura illegittima di vedute che permettevano il propagarsi delle immissioni di fumo.

La Corte d'appello inoltre, al contempo, ha rilevato che l'accertamento peritale avente ad oggetto l'intollerabilità delle immissioni non era stata corredata da accertamenti tecnici adeguati e che le prove che erano state esibite in primo grado non erano stato più prodotte in appello sovvertendo l'esito del giudizio di primo grado.

Il ricorso in Cassazione.

I giudici di legittimità ritengono fondato il ricorso e rifacendosi ad una pronuncia piuttosto datata (Cass. Sez.II, 18.1.1994 n. 420) hanno ribadito che la tutela contro le immissioni eccedenti la normale soglia di tollerabilità compete a qualsiasi proprietario di beni immobili, indipendentemente dalla legittimità o meno della relativa edificazione.

A tal riguardo gli ermellini hanno osservato che quando le immissioni siano sopportate dal proprietario di un immobile abusivo non si può neanche profilare l'ipotesi di concorso nel fatto colposo del danneggiato poiché l'illegittimità della costruzione comporta solo l'applicazione di sanzioni penale e/o amministrative.

Pertanto a parere della Cassazione la pretesa illegittimità della costruzione, accertata dalla Corte d'appello, poiché realizzata in violazione di norme civilistiche con particolare riguardo alle norme che impongono l'osservanza di distanza fra le costruzioni, poteva essere fatta valere da parte convenuta che già al momento della realizzazione della sopraelevazione abusiva ad opera del suo vicino avrebbe potuto avvalersi della tutela prevista dagli articoli 873 e 905 del codice civile che disciplinano rispettivamente la distanza nelle costruzioni (che non può essere inferiore a tre metri), e la distanza da osservare per l'apertura di vedute (che non può essere inferiore ad un metro e mezzo).

Secondo il ragionamento seguito dai giudici di legittimità la scelta del convenuto di non avvalersi di tali rimedi non poteva autorizzare quest'ultimo a ledere attraverso immissioni moleste il proprietario vicino, malgrado il convenuto fosse, prima della realizzazione della sopraelevazione da parte dell'attore, in una situazione di assoluta regolarità.

Il convenuto, quindi, attraverso le immissioni di fumo provenienti dal suo comignolo, realizzato in precedenza nell'assoluta osservanza delle norme sulle distanze, non poteva limitare il godimento della nuova proprietà dell'attore mutata nella sua consistenza a causa della irregolare sopraelevazione.

In pratica secondo i giudici della Suprema Corte la ratio perseguita dall'art. 844 del codice civile è quella della tutela del diritto alla salute che, in qualità di diritto costituzionalmente garantito, prevale sempre nella comparazione delle opposte esigenze di cui sono titolari i proprietari di immobili confinanti.

Sulla base di tali valutazioni la Corte di Cassazione cassa con rinvio la sentenza impugnata.

Il proprietario che decide di tollerare una costruzione illegittima, realizzata senza il rispetto delle norme previste dal codice civile in materia di distanza, senza avvalersi a tempo debito dei rimedi restitutori e risarcitori, non può credere di essere autorizzato a far sopportare ad altri le immissioni derivanti dalla sua proprietà neanche quando chi le subisce è il proprietario di una costruzione abusiva successivamente condonata.

Divieto di scarico fumi in facciata: quali rimedi?

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, ordinanza 3 novembre 2014, n. 23419
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