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Scivolone per il ghiaccio sulla rampa dei box, nessuna responsabilità per il condominio

Scivoli in condominio? Se ti fai male per tua imprudenza non puoi pretendere alcun risarcimento.
Avv. Alessandro Gallucci 

In tema di responsabilità per danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., deve considerarsi integrante il caso fortuito lo scivolone a causa del ghiaccio presente sulla rampa di accesso ai box dell'edificio in condominio.

Il custode, cioè il condominio, in questi casi va esente da responsabilità in quanto in una situazione apparentemente chiara è il danneggiato a dover improntare alla massima prudenza la propria condotta.

Questa, in somma sintesi, la decisione cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 2556 pubblicata mediante deposito in cancelleria il 31 gennaio 2017.

Il caso: una persona scivola sulla rampa di accesso ai box auto di un edificio in quanto ghiacciata: allo scivolone seguono dei danni, sicché la danneggiata intenta una causa al custode del bene, ossia al condominio.

Si arriva fino alla Corte di Cassazione in quanto precedentemente la persona scivolata non aveva avuto soddisfazione delle proprie ragioni: in Cassazione non le è andata meglio.

La questione ruota attorno alla responsabilità del custode ed all'unica esimente che gli consente di andare esente da condanne: il caso fortuito.

La giurisprudenza – sia pur in modo non unanime – ritiene che la norma riguardante i danni da cose in custodia integri un'ipotesi di responsabilità oggettiva.

Ciò vuol dire che per essere esentato da responsabilità il custode, ossia chi ha la disponibilità del bene, deve dimostrare che il fatto dannoso si sia verificato per ragioni estranee alla sua volontà e comunque da lui non prevedibili.

In questo contesto, la Corte di Cassazione ha comunque considerato come fattore fortuito il comportamento del danneggiato che sia per sé solo capace di essere considerato la causa del danno medesimo.

Se ti fai male per tua imprudenza al di là di quello che è lo stato dei luoghi non puoi pretendere alcun risarcimento; questo, in pratica è quanto afferma la Corte, e questo è il punto ribadito anche nella sentenza n. 2556/16.

La persona danneggiata riteneva che la sentenza di appello avesse erroneamente applicato la legge, ossia che la presenza di ghiaccio su una rampa di un box fosse elemento da imputare al custode del bene.

Non secondo la Corte di Cassazione, a mente della quale “ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. n. 12895/2016).

A maggior ragione nel caso di specie dove il sinistro subito dal ricorrente poteva essere evitato tenendo un comportamento ordinariamente cauto in considerazione nel periodo invernale delle intense nevicate e delle temperature particolarmente rigide” (Cass. 31 gennaio 2017 n. 2556).

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Sentenza
Scarica Cass. 31 gennaio 2017 n. 2556
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