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Se il condomino rompe il cilindro della porta d'ingresso, chi paga?

Rottura cilindro portone d'ingresso da parte di un condomino e ripartizione spese.
Avv. Alessandro Gallucci 

Se un inquilino rompe involontariamente il cilindro della porta d'ingresso del condominio con la propria chiave deve pagare lui la sostituzione del cilindro o essendo bene comune deve essere ripartita la spesa per i tutti i proprietari?

Ci sono riferimenti normativi?

Questi i quesiti che ci giungono da un nostro lettore; la questione va inquadrata nell'ambito della responsabilità per danni alle cose comuni e del suo accertamento.

Il fatto che si specifichi che il gesto sia stato involontario è utile solamente per eliminare qualsiasi ipotesi di responsabilità penale per danneggiamento. Tale fattispecie criminosa, prevista e punita dall'art. 635 del codice penale, si configura solamente nel caso di comportamenti dolosi (cioè intenzionali) e non anche nel caso di quelli colposi (o altrimenti detti involontari).

Svolta questa doverosa premessa entriamo nel merito: rispetto all'addebito della spesa molto dipende dall'atteggiamento dell'inquilino che ha causato la rottura.

In assenza di assunzione di responsabilità chiara e precisa, non è possibile addebitare al condomino i costi di quell'intervento.

Condannato il condominio al risarcimento dei danni subiti dal minore

In tal senso, nelle occasioni in cui la giurisprudenza è stata chiamata a pronunciarsi sull'argomento, si è affermato che "nel caso di danni causati da uno o più condomini alle parti comuni, l'assemblea condominiale non ha la competenza di attribuire i costi per le riparazioni a carico del soggetto ritenuto responsabile dell'evento lesivo.

In tal caso o il soggetto chiamato a risarcire il danno presta corso volontariamente alla richiesta di risarcimento oppure sarà necessario promuovere una formale richiesta all'autorità giudiziaria affinché emetta una corrispondente domanda.

Ciò in quanto i poteri dell'assemblea sono limitati, ai sensi dell'art.1123 cc. al solo riparto delle spese tra tutti i condomini oppure ad una delibera di azione nei confronti dei condomini che abbiano dato causa alle spese medesime, ma non l'attribuzione diretta di spese a carico del condomino ritenuto responsabile delle stesse.

Sarebbe quindi nulla la delibera con cui venisse statuita la responsabilità di una determinata spesa e la creazione di un titolo di pretesa creditoria nei confronti del presunto responsabile, rappresentando un tentativo di autotutela al di fuori dei poteri legali e dello schema legittimante di cui all'art.1123 c.c." (così Trib. Modena 6 marzo 2012 n. 458, in senso conf. Trib. Milano 13 settembre 2005, in senso più generale sul divieto di autotutela tra privati Cass. 16 gennaio 2014 n. 820).

In buona sostanza l'assemblea non può decidere di addebitare una spesa sostituendo il proprio giudizio a quello di un tribunale che - verificati i fatti - può condannare il responsabile al risarcimento del danno ad essi connesso.

Rispetto a questo principio di carattere generale, rappresenta un'eccezione la possibilità per l'assemblea di erogare sanzioni per violazioni del regolamento condominiale (art. 70 disp. att. c.c.).

In assenza di assunzione di responsabilità e salvo azioni legali per il suo riconoscimento, quindi, la spesa per la rottura cilindro portone d'ingresso deve essere ripartita tra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà.

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