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Va annullata la delibera che stabilisce il passaggio dal riscaldamento centralizzato agli impianti autonomi se manca la prova che la trasformazione fa risparmiare

Se il passaggio dal riscaldamento centralizzato a quello autonomo non fa risparmiare la delibera di approvazione va annullata.
Avv. Maurizio Tarantino 

In base al DPR sull'efficienza energetica la trasformazione può avvenire se conviene in termini di consumi o perché è impossibile mantenere in esercizio il vecchio sistema.

"Deve essere annullata la delibera adottata dall'assemblea condominiale per la trasformazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato in impianti autonomi a pompe di calore dovendosi applicare ratione temporis l'articolo 4, comma 9, del Dpr 59/2009 secondo cui di fronte a impianti di potenza di almeno 100 kw detta trasformazione è ammessa soltanto in presenza di cause tecniche o di forza maggiore".

Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Roma con la sentenza n.7973 del 20 aprile 2016 in merito alla valutazione del passaggio dal riscaldamento centralizzato agli impianti autonomi.

I fatti di causa. Tizio e Caio, con ricorso, impugnavano la delibera assembleare sul punto avente ad oggetto la dismissione dell'impianto centralizzato di riscaldamento a favore delle pompe di calore in piena autonomia tra i condomini.

In particolare, secondo i condomini ricorrenti la delibera era inefficace in quanto assunta in carenza dell'unanimità (violazione Art. 4 comma 9 DPR 59/2009).

Costituendosi in giudizio, il condominio contestava in toto le pretese dei ricorrenti deducendo che le maggioranze previste erano quelle dell'art. 26 comma 2 della legge 10/1991.

Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti. L'evoluzione normativa e legislativa, spesso controversa tra livello regionale e livello nazionale, circa il contenimento della spesa energetica degli edifici, ha suscitato spesso dubbi in merito a diversi argomenti, tra cui l'obbligo o meno della realizzazione degli impianti termici centralizzati per gli edifici condominiali di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione.

In questo contesto assume importanza la norma di cui all'art. 4, comma 9 del DPR 59/2009 (Regolamento concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia).

Tale norma prevede che "in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25".

In pratica le cause maggiori devono essere evidenziate nella relazione tecnica attestante la rispondenza delle prescrizioni per il contenimento del consumo energetico da depositare nel Comune ai sensi dell'art. 28 della legge 10/91.

Il ragionamento del Tribunale di Roma. A seguito dell'istruttoria, in particolare dalla relazione tecnica fornita dal CTU, il fabbricato in esame non presentava problematiche tali da rendere non praticabile il ripristino di un corretto funzionamento del sistema termico centralizzato; difatti dismettere il centralizzato con potenza di almeno 100 kw nella specie non conveniva perché oggi, con la contabilizzazione del calore, ogni condomino potrà scegliere da solo gli orari di accensione dei termosifoni e dunque assicurarsi un uso più vantaggioso dell'impianto.

A tal proposito è stata decisiva la consulenza tecnica d'ufficio: "gli impianti individuali a pompe di calore hanno alti rendimenti e riducono i costi, ma quando le temperature esterne non sono molto basse, mentre nelle giornate più rigide perdono efficienza con il rischio che il calore si disperda fra gli appartamenti confinanti o che addirittura entri in crisi l'impianto".

Premesso ciò, a parere del giudice, risultava pacifico che il condominio era composto da più di quattro unità abitative e non avendo, lo stesso fornito prova dell'esistenza di causa maggiore tale da giustificare la trasformazione dell'impianto centralizzato in impianti autonomi, la delibera era senz'altro annullabile in quanto adottata in violazione di legge (commi 9 e 26 dell'art. 4 del DPR 59/2009).

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale di Roma con la pronuncia in commento ha accolto il ricorso di Tizio e Caio e per l'effetto ha annullato la delibera assembleare con condanna alle spese del condominio.

L'assemblea può deliberare la trasformazione dell'impianto centralizzato in impianti singoli a gas?

Il Distacco dal riscaldamento centralizzato in assenza di una delibera autorizzativa

Sentenza
Scarica Tribunale di Roma n.7973 del 20 aprile 2016
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