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Rottura del vetro del portone condominiale derivante dal cattivo funzionamento.

Condannato il condominio al risarcimento dei danni subiti dal minore.
Avv. Dina Colucci 

La sentenza del Tribunale di Benevento fa luce sulla questione relativa alla responsabilità del condominio per danni a terzi arrecati dal cattivo stato di manutenzione o dal malfunzionamento delle parti comuni.

Il fatto.

La madre di un bambino, cita in giudizio un condominio chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal figlio in conseguenza della rottura del vetro del portone di una delle scale condominiali, affermando che tale portone presentava già da diverso tempo difetti e problemi di funzionamento.

Il condominio regolarmente citato deduce, nel giudizio in questione, la nullità dell'atto di citazione per la mancata completa esposizione delle questioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda, sostenendo che la responsabilità dell'accaduto era addebitabile, unicamente, al comportamento sconsiderato del minore nonché alla responsabilità, per culpa in vigilando, dei genitori.

In virtù di tali circostanze il condominio formula domanda riconvenzionale chiedendo all'attrice il risarcimento dei danni subiti per la riparazione del portone condominiale.

I motivi della decisione. Il Tribunale di Benevento, con sentenza n° 64 del 15 gennaio 2014, ha ritenuto, invece, che la domanda proposta dell'attrice merita accoglimento per le seguenti:

  1. il minore nel tentativo di aprire il portone condominiale a causa della rottura del vetro riportava lesioni alla gamba ed al ginocchio destro (contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta);
  2. l'espletamento della prova testimoniale ha evidenziato che il portone, già diverso tempo prima dei fatti dedotti in giudizio, presentava rilevanti problemi di funzionamento tanto che per aprirlo era necessario usare una certa forza;
  3. il condominio-convenuto non ha provato le sue ragioni secondo cui la responsabilità dell'accaduto sarebbe addebitabile esclusivamente alla condotta sconsiderata del minore;
  4. l'unico teste di parte convenuta ha dichiarato che il portone in questione era stato già riparato prima dei fatti accaduti.

Proprio valutando tale circostanza la decisione in commento ha evidenziato che il fatto che il portone fosse stato già riparato non che il medesimo presentasse ancora rilevanti problemi di funzionamento.

Sulla base di tali valutazioni il Giudice di Benevento ha ritenuto come unico responsabile dei fatti il condominio per omessa manutenzione e custodia dei beni di proprietà comune.

Il quantum del danno. Per quanto riguarda il quantum della domanda il Giudice, nella sentenza in commento, condivide pienamente le conclusioni alle quali è giunta la consulenza tecnica d'ufficio ( CTU), che ha accertato l'entità del danno biologico riportato dal minore in conseguenza del sinistro in questione.

A tal riguardo la pronuncia ha rilevato che l'obbligo di riparare il danno biologico sopportato da un soggetto prescinde dalla capacità di quest'ultimo di produrre reddito.

Doppio risarcimento. La sentenza, inoltre, affronta anche la delicata questione dell'eventuale doppio risarcimento del danno biologico e del danno morale rilevando che è compito del giudice "procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza" ( Cass. Sez. Un. Civ. n. 26972 11 novembre 2008).=> Il portone "killer" uccide una ragazza. Rinviati a giudizio i due amministratori e lo stesso condominio.

Recependo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, condiviso pienamente dalla sentenza in commento, il Tribunale di Milano ha elaborato nuove tabelle per la liquidazione del danno biologico attribuendo ad ogni punto percentuale non solo il corrispettivo delle lesioni psico-fisiche riportate dal danneggiato ma anche la sofferenza complessiva patita da quest'ultimo.

Tenendo conto di tale nuovo indirizzo e dei nuovi criteri che confluiscono nelle tabelle per la valutazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano, il Giudice unico del Tribunale di Benevento nell'ambito della sentenza in commento, ha stabilito nel complesso la somma che il condominio deve risarcire al figlio dell'attrice, minore all'epoca dei fatti dedotti in giudizio, ritenendo che la somma liquidata equivale alla lesione del diritto alla salute subita dal bambino, in conseguenza del sinistro verificatosi ad opera del cattivo funzionamento del portone condominiale, considerando tale lesione nella sua accezione omnicomprensiva e dinamica.

Quindi, il giudizio in questione si è concluso con la condanna del condominio al risarcimento dei danni subiti dal minore in seguito alla rottura di un vetro del portone condominiale, nonché con la condanna di quest'ultimo al pagamento di tutte le spese di giudizio.

Non vi è alcun dubbio che la pronuncia in questione rappresenta un monito ulteriore per tutti i còndomini ribadendo la grande responsabilità che grava su quest'ultimo per i danni derivanti dal cattivo funzionamento o dal cattivo stato delle parti comuni.

Sentenza
Scarica Tribunale di Benevento n. 64 del 15 gennaio 2014
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