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Le tende solari non si possono rimuovere liberamente. È necessario spiegare i motivi della lesione al decoro dell'immobile

Le tende solari possono restare sul terrazzo dell'appartamento se non ledono il decoro.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Provvedimento annullato in quanto manca una motivazione adeguata sulla «non coerenza» dell'inserimento: la manutenzione ordinaria non richiede titolo, superfluo il placet paesaggistico.

"Le tende solari possono restare sul terrazzo dell'appartamento perché l'amministrazione locale non spiega in che modo sarebbero contro il decoro imposto dal regolamento comunale.

Inutile poi ordinare la rimozione sul rilievo che l'installazione sarebbe stata realizzata senza titolo edilizio laddove l'attività di manutenzione ordinaria non ha bisogno di essere assentita né l'intervento rientra fra quelli che necessitano di un'autorizzazione paesaggistica preventiva". Questo è il principio di diritto espresso dal TAR Toscana con la sentenza n. 1627 dell'11 novembre 2016 in merito alla rimozione delle tende solari.

I fatti di causa. Tizio e Caio con ricorso impugnavano l'ordinanza con la quale il Comune di Firenze aveva ordinato la rimozione delle tende solari installate nell'appartamento di loro proprietà, sul rilievo che esse erano state realizzate senza titolo edilizio, in contrasto con l'art. 81 del regolamento e in contrasto con le norme di decoro.

Pertanto, nei confronti della gravata ordinanza, i ricorrenti articolano le seguenti censure per: eccesso di potere per erronea valutazione del fatto, irragionevolezza, disparità di trattamento, illogicità; violazione di legge per difetto di motivazione, contraddittorietà della motivazione, motivazione apparente, violazione dell'art. 137 della legge regionale n. 65 del 2014.

Tende da sole in condominio. L'installazione delle tende da sole può prima d'ogni cosa comportare la necessità di chiedere dei preventivi permessi amministrativi. Invero prima di installare una tenda da sole, sarebbe opportuno verificare se il Comune in cui si trova l'immobile abbia emanato regolamenti specifici, soprattutto in riferimento agli edifici di rilevanza storico/artistica, e consultare comunque anche il regolamento di condominio, interpellando eventualmente anche l'amministratore.

Nei condomini più datati il regolamento approvato di solito non prevede l'ipotesi d'installazione delle tende, al contrario di quanto non accada nei palazzi di recente costruzione nei quali vigono solitamente limiti espliciti su colori e modelli delle tende esterne per salvaguardare l'uniformità della facciata e con essa il decoro architettonico dell'edificio.

Nel caso di regolamento contrattuale, questo può contenere un impedimento assoluto di modificazione del prospetto del fabbricato.

Diversa la situazione a per il regolamento di natura assembleare (art. 1138 CC): in questo caso la proibizione può essere limitata a scansare il peggioramento dell'armonia del fabbricato.

Insomma si può negare ciò che è considerabile alla stregua di un utilizzo illegale della cosa comune o comunque sottoporre l'azione individuale ad beneplacito assembleare.

Quanto al decoro dell'edificio, per evitare lamentele circa la sua avvenuta alterazione è consigliabile, prima di procedere all'installazione, ottenere il preventivo consenso di tutti i condomini.

Agire diversamente non è illegittimo ma espone al rischio di vedersi contestata l'alterazione del decoro, magari anche per le vie giudiziali.

Ottenere il benestare da ogni condomino, quindi, significa agire in piena sicurezza, tenendo presente che si tratta d'un bene comune che s'identifica con "l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità" (Cass. 851 del 2007).

In definitiva il condominio o il singolo condomino devono comprovare che il montaggio della tenda da sole ha declinato il decoro del casamento causando una rovina economica (svalutazione) alle parti comuni e/o alle unità immobiliari.

Tende da sole: il colore deve essere imposto?

Orientamenti giurisprudenziali in merito al permesso di costruire delle tende da sole in terrazzo. A tal proposito si segnale la pronuncia del TAR Lombardia n. 468 del 16 maggio 2013.Nel dettaglio, la sentenza condanna il Comune ad annullare l'ordinanza per lo smantellamento della tenda da sole installata da un condomino a servizio della propria unità immobiliare, considerandola un abuso edilizio.

Sul punto, difatti, il TAR ha ritenuto illegittima l'ordinanza del Comune evidenziando come la tenda sole è struttura amovibile nell'immediato e avvolgibile in sé, cioè una copertura oggettivamente precaria e di carattere occasionale che non comporta alcun aumento volumetrico di aspetto tridimensionale e stabile. Ed ancora, sempre in relazione alle tende da sole, altra interessante pronuncia riviene dal Tar Campania, n. 5919 del 16/12/2011 che opera un controllo della giurisprudenza e della legislazione relativo al titolo edilizio occorrente per installare tali manufatti. Nella pronuncia si evidenzia che il provvedimento gravato si fondava sull'erroneo presupposto che il contestato intervento era sottoposto al regime del permesso di costruire ossia "… sulla problematica concernente l'individuazione del titolo edilizio necessario per l'istallazione di tende solari, si registravano in giurisprudenza, prima della modifiche apportate all'art. 6 Dpr n. 380/2001 dall'art. 5 Dl 25 marzo 2010, n. 40, tre diverse posizioni".

Secondo un primo orientamento, si sarebbe trattato di un intervento privo di rilevanza edilizia, che non richiedeva, in quanto tale, alcun titolo concessorio (cfr. Tar Lombardia - Milano, sez. III, 31 Luglio 2006, n. 1890).

Secondo un'opposta opinione, invece, le tende solari sarebbero finalizzate alla migliore fruizione di un immobile e risulterebbero destinate ad essere utilizzate in modo permanente e non a titolo precario e pertanto necessiterebbero del permesso di costruire (cfr. Tar Basilicata, sez. I, 27 Giugno 2008, n. 337).

A parere, infine, di una posizione intermedia (espressa proprio da questa Sezione con la sentenza 2 dicembre 2008, n. 20791), l'istallazione di tende solari rientrerebbe nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria, in quanto non determinerebbe alcun volume autonomo né una modifica permanente dello stato dei luoghi, con la conseguenza che il titolo edilizio a tal fine necessario sarebbe costituito dalla denuncia di inizio attività, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, 10 e 22 del Dpr n. 380/2001.

Il Collegio ribadisce, in accordo con quanto recentemente espresso nella già richiamata sentenza n. 5324 del 12 ottobre 2011, di condividere la riferita configurazione della natura giuridica degli interventi in questione come interventi di manutenzione straordinaria, che trova il proprio aggancio normativo nell'art. 3, comma primo, Dpr n. 380/2001.

Infatti, le tende solari, pur essendo destinate ad alterare la facciata dell'edificio cui accedono (per cui non possono definirsi interventi di manutenzione ordinaria), hanno tuttavia semplice funzione (accessoria e pertinenziale) di arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo e nello spazio (in quanto si tratta di strutture generalmente utilizzate nella sola stagione estiva e che non determinano alcuna variazione plano-volumetrica dell'immobile principale, per cui non integrano né una nuova costruzione né una ristrutturazione edilizia).

L'assenza della necessità del permesso di costruire ha, inoltre, ricevuto l'avallo del Consiglio di Stato in relazione a una fattispecie di maggiore gravità rispetto a quella oggi in discussione (cfr. CdS, sez.

IV, 17 maggio 2010, n. 3127, secondo cui "hanno carattere pertinenziale e, come tali, non debbono essere assistite da permesso di costruire, le opere che hanno finito per sostituire una preesistente tenda parasole di un esercizio commerciale con una struttura in legno infissa alla facciata dell'edificio a mezzo di una trave e ancorata alla facciata medesima nonché, in proiezione anteriore, al muretto antistante l'accesso dell'esercizio, atteso che la struttura realizzata, pur essendo indubbiamente più stabile e "pesante" rispetto alla tenda parasole di cui ha preso il posto, è palesemente destinata ad assolvere alla medesima funzione di essa, non essendo, per entità e caratteristiche, idonea ad integrare la nozione di "porticato" o di "veranda"; in particolare, detta struttura è insuscettibile di costituire un volume autonomo e aggiuntivo rispetto all'esercizio commerciale cui accede. Ne discende che l'opera in questione va qualificata come mera pertinenza rispetto all'edificio, in quanto tale non necessitante il previo rilascio di concessione edilizia (oggi permesso di costruire)".

La tenda da sole e la grondaia: quando possono considerarsi opere abusive?

Il ragionamento del TAR Toscana. A parere del giudice amministrativo la evidenziata assenza di titolo edilizio era in palese contrasto con la qualificazione dell'intervento come "manutenzione ordinaria" effettuata dalla stessa Amministrazione, poiché la manutenzione ordinaria rientra nell'attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, che non richiede previo rilascio di titolo edilizio.

Inoltre era pacifico che non vi fosse necessità di autorizzazione paesaggistica, visto che la Commissione per il Paesaggio nella precedente seduta del 10.3.2016 aveva chiarito come "l'intervento non abbia rilevanza paesaggistica e quindi rientri tra quelli non soggetti a preventiva autorizzazione".

Infine la asserita violazione dell'art. 81 RE era priva di adeguata motivazione, poiché l'asserito parere "inserimento non coerente con le caratteristiche tipologiche dello spazio scoperto" era affermato in modo apodittico, senza che era adeguatamente spiegato il perché di questo ritenuto "inserimento non coerente"; di talché, anche il contrasto con il decoro è anch'esso affermato in termini apodittici senza adeguate spiegazioni giustificative di tale giudizio negativo.

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale amministrativo regionale della Toscana con la pronuncia in commento ha accolto il ricorso di Tizio e Caio; per l'effetto ha annullato il provvedimento impugnato e ha condannato il Comune di Firenze al pagamento delle spese di giudizio.

Sentenza
Scarica TAR Toscana n. 1627 dell'11 novembre 2016
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