Il regolamento contrattuale trascritto non è sufficiente a far sloggiare la scuola di danza dal condominio.
La vicenda. Una signora aveva aperto una scuola di danza classica, flamenco, tango e altri balli all'interno dell'appartamento presso il quale era in affitto.
Il regolamento condominiale non consentiva tuttavia la variazione della destinazione d'uso degli appartamenti senza la previa autorizzazione dell'assemblea.
Il condominio, a causa del disturbo arrecato dalla scuola ai condomini,citava dunque in giudizio sia la conduttrice che la proprietaria locatrice per richiedere il ripristino della destinazione d'uso del locale, la cessazione delle immissioni, la chiusura dell'attività nonché la risoluzione immediata del contratto di locazione con condanna al risarcimento del danno.
In tema di limiti imposti dal regolamento si rinvia ai seguenti approfontimenti:
La sentenza. Secondo il Tribunale di Roma (sentenza n° 23693 del 20-12-2016), le clausole del regolamento di condominio che limitano i poteri e le facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà non sono obbligazioni propter rem: esse infatti incidono sui diritti dei condomini e hanno l'effetto di costituire sui loro appartamenti servitù reciproche.
Che si intende per servitù reciproche? Che tutti i piani e le porzioni di proprietà esclusiva subiscono un peso reciproco - quale ad esempio un vincolo alla modificabilità della destinazione d'uso dell'appartamento come nel caso in esame - a vantaggio di tutte le altre proprietà immobiliari.
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