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Regolamento condominiale. Attenzione: la clausola limitativa del diritto di proprietà può essere nulla.

L'assemblea del condominio non ha i poteri per decidere oltre i limiti dell'articolo 1135 c.c.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 2492 del 2 marzo 2017 si è espresso in materia di invalidità di clausola contrattuale. Analizziamo il caso

La vicenda. Nell'ambito di un giudizio di annullamento della delibera assembleare, preliminarmente Tizio (condominio) aveva chiesto al giudice la sospensione della delibera. Nel corso del giudizio, il Giudice, a scioglimento della riserva, con ordinanza sospendeva l'"efficacia esecutiva dei commi 5-7-8 dell'"art. 7 del regolamento condominiale" in quanto limitativa della proprietà ed approvata senza la prescritta unanimità dei consensi. Avverso tale provvedimento, il Condominio proponeva reclamo al Collegio. Con successiva ordinanza, il Collegio rigettava il reclamo.

Premesso ciò, il Giudice del procedimento in esame, rilevato che nelle memorie non vi erano richieste istruttorie e ritenendo le questioni sollevate di natura giudica e documentale, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.

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Aspetti sul regolamento di condominio. Il regolamento condominiale di cui all'art. 1138 c.c., approvato in assemblea con le maggioranze indicate nel medesimo articolo, consente esclusivamente di regolamentare l'uso delle cose commi e la ripartizione delle spese, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione, sempre però rispettando quanto previsto dalla legge la quale non può essere derogata.

Lo stesso articolo infatti così specifica "secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino".

Quindi i condomini, a mezzo del regolamento, potranno scegliere, ad esempio, come disciplinare l'uso del cortile, oppure come ripartire le spese del riscaldamento scegliendo tra i vari criteri che la Cassazione ha indicato quelli rispettosi dell'art. 1123 co. 2 c.c.

Difatti, a volte un regolamento condominiale prevede limitazioni al diritto di proprietà (ad esempio: divieto di adibire "appartamento a sede di partiti politici, di tenere all'interno qualsiasi tipo di animale, di non realizzare verande; ecc.). Tali pattuizioni però hanno natura non di regolamentazione, ma bensì contrattuale, poiché "il regolamento di condominio non può disciplinare, in quanto tale, le situazioni di diritto reale dei compartecipi in ordine alle parti comuni dell'edificio ed a quelle di proprietà esclusiva " (Cassazione 03.10.1979 n. 5078). Per una limitazione di questo tipo occorre il consenso di ogni singolo condomino.

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Napoli 2492 del 02-03-2017
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