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La sepoltura di un animale domestico nel giardino condominiale: quali limiti?

Nell'ambito della convivenza con i cosiddetti animali d'affezione, si pone anche quello del corretto comportamento da seguire in caso di decesso.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Aspetti normativi. La fonte normativa di riferimento, per quanto riguarda gli obblighi da rispettare per la sepoltura degli animali d'affezione e il relativo rischio ambientale è il regolamento Ce 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, successivamente modificato dal Regolamento Ce 808/2003 del Parlamento europeo e della Commissione del 12 maggio 2003.

Il regolamento europeo. Questo testo definisce le spoglie degli animali da compagnia «materiale di categoria 1», ovvero sottoprodotto ad elevato rischio che deve essere smaltito seguendo procedure definite e descritte nella norma stessa.

Ossia, laddove incenerite, devono esserlo in impianti di bassa capacità (cioè a cui non si applica la direttiva 2000/76/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti, dall'Italia attuata con D.lgs. 133 dell'11 maggio 2005).

Il regolamento citato prevede però la concessione di deroghe (articolo 24, regolamento Ce 1774/2002) da parte di ogni Stato membro, che può consentire che «gli animali da compagnia morti possono essere eliminati direttamente come rifiuti mediante sotterramento».

Le Linee Guida. Le linee Guida applicative del Regolamento, diramate con l'Accordo Stato-Regioni del 1 luglio 2004, danno in merito indicazioni alle Regioni (articolo 16) ma in senso restrittivo: «è consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà (esclusi gli equini) in terreni di privati cittadini o in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva e trasmissibile agli uomini ed animali». Le Regioni hanno successivamente recepito le Linee guida ministeriali del Regolamento 1774/2002, mantenendone per lo più invariati i contenuti.

Presentato alla Camera il disegno di legge sul codice degli animali d'affezione

Sul territorio. Alle esigenze di accresciuta sensibilità dei cittadini verso gli animali risponde invece un altro settore normativo, in particolare le norme locali che discendono dall'Accordo Stato-Regioni del 6 Febbraio 2003 in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.

Questo Accordo delega a Regioni e provincie autonome la disciplina per la realizzazione di cimiteri per animali da compagnia «destinati a mantenerne viva la memoria». In diversi casi sono i regolamenti comunali a occuparsi del dettaglio, con non pochi problemi di scarsa conoscenza delle norme da parte sia cittadini sia degli stessi operatori, se questi lavorano su area vasta.

Il luogo di sepoltura (proprietà privata). Secondo quanto riportato dall'OPA (Organizzazione Internazionale protezione animali) se il lungo di morte dell'animale consente la sepoltura in terra, vi provvede direttamente il proprietario.

La disponibilità del terreno deve risultare da idoneo titolo (proprietà, comodato, uso, affitto, messa a disposizione da parte del proprietario consenziente).

Alcuni regolamenti indicano esplicitamente che il terreno di seppellimento deve essere di proprietà del proprietario o detentore dell'animale.

L'unico obbligo è l'acquisizione di un certificato veterinario che escluda il rischio di contagio da malattie infettive e infestive trasmissibili all'uomo o ad animali.

Anche se la normativa statale nulla indica in proposito (tranne se vi siano specifici regolamenti comunali o regionali) occorre seguire alcune prassi: l'animale morto tiene collocato in un contenitore (di materiale biodegradabile, articolo 75 d.PR28/1990) di legno, cartone, di spessore e fattura tali da garantirne sostentamento e trasporto senza che dall'esterno si possa vedere l'animale.

È buona norma impiegare sul fondo del contenitore materiali capaci di assorbire e trattenere liquidi (una plastica biodegradabile sulla quale mettere un po' di segatura o sostanze assorbenti e biodegradanti a base enzimatica).

Se l'animale muore in luogo diverso da quello di abituale permanenza (ad esempio nella casa delle vacanze), se il trasporto viene fatto dal padrone e con le cautele sopra elencate, basta il solo certificato del veterinario (ovviamente se i tempi, le distanze e i mezzi di trasporto sono tali da non determinare pericoli per la salute).

Aspetti burocratici. La prima cosa da fare è chiamare il veterinario (o portargli l'animale in clinica) affinché certifichi ufficialmente la morte dell'animale.

Se il cane aveva un tatuaggio o un microchip su cui era registrata la sua identità, il veterinario rilascerà un certificato di decesso purché lo abbia prima constatato personalmente.

Il certificato andrà portato all'Asl entro un certo termine dalla data del decesso dell'animale, dai 3 ai 15 giorni a seconda delle disposizioni di ogni singola Azienda sanitaria locale. Il cane, a questo punto, verrà cancellato dall'anagrafe. Per il gatto, invece, non è necessario alcun certificato.

Il certificato di morte del cane deve riportare il fatto che l'animale non abbia morso né una persona né un altro animale negli ultimi 15 giorni.

Se così fosse stato, infatti, il cane non potrebbe essere soppresso finché non viene accertato che non abbia contagiato la rabbia a qualcuno.

Pertanto, se il microchip è rimasto all'interno del corpo dell'animale, l'Asl deve rilevarlo nel terreno del proprietario prima di disattivarlo.

Inoltre, è possibile seppellire l'animale domestico in giardino solo se l'animale non è morto a causa di una malattia infettiva (il processo di decomposizione potrebbe inquinare le falde acquifere).

Si scava una buca abbastanza profonda affinché altri animali non possano dissotterrarlo, si butta dentro (se possibile) un po' di calce e si depone il corpo dell'animale senza metterlo in alcun contenitore

La sepoltura nel giardino condominiale. Molti condominii, nel cortile interno o nello spazio tra la facciata e la pubblica via, sono dotati di un giardino che si configura come proprietà comune, salvo restrizioni espressamente dichiarate nel titolo di proprietà.

Nella maggior parte dei casi questi spazi sono ben curati e manutenuti, ma a volte, per incuria, per tagli alle spese, o per altre ragioni, gli spazi comuni appaiono trascurati e incolti Come in passato, anche nel nuovo testo di legge della Riforma del Condominio del 2012, l'art. 1117 del codice civile, che riguarda le parti comuni, non cita espressamente il giardino condominiale, seppur questo sia da includere tra i beni in condivisione, come già chiarito dalla Corte di Cassazione: "…nel termine cortile possono ritenersi compresi anche i vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate dell'edificio - quali gli spazi verdi - che, sebbene non menzionati espressamente nell'art. 1117 cod. civ., vanno ritenute comuni a norma della suddetta disposizione" (Cass. 9 giugno 2000, n. 7889).

In sostanza, i giardini, al pari dei cortili, sono da considerarsi beni accessori funzionali al godimento dei beni di proprietà esclusiva. Secondo l'articolo 1102 del Codice Civile - che disciplina l'uso della cosa comune - ogni condomino, salvo se riportato diversamente dal regolamento di condominio, può utilizzare il cortile e il giardino nel modo che ritiene più opportuno purché non ne alteri la destinazione d'uso e purché non infranga il diritto degli altri condomini.

In pratica, l'articolo 1102 c.c. tutela il diritto di ognuno ad usare lo spazio nel modo che preferisce, senza parlare di uso identico e contemporaneo: l'importante è che le attività svolte non diano origine a conflitti tra vicini.

Premesso ciò, il giardino condominiale è uno spazio comune e non se ne può appropriare in modo esagerato un condomino. La sepoltura, in base al caso, potrebbe rappresentare una forma di utilizzazione illecita di una parte comune e disagio per gli altri condomini: ad esempio, nel caso in cui crei problemi di salute, turbi l'estetica generale del condominio o interferisce con la presenza di eventuali piante, colture o altri oggetti già presenti.

Pertanto, per evitare problemi, il condomino, oltre alle autorizzazioni necessarie (ASL), dovrà munirsi anche dell'autorizzazione dell'amministratore.

Quest'ultimo, dovrà verificare la certificazione sanitaria amministrativa; in caso di inosservanza (sepoltura senza autorizzazioni), potrà segnalare il fatto al competente ufficio comunale.

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